Studio Legale Rombol� & Macr� -
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Decreto
Legislativo 06/09/2005, n. 206
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Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
E FINALIT�
Articolo 1
Finalit� ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione
ed in conformit� ai principi contenuti nei trattati
istitutivi delle Comunit� europee, nel trattato
dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato
istitutivo della Comunit� economica europea, nonch�
nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i
processi d� acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Articolo 2
Diritti dei
consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, ne � promossa la tutela
in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalit�, anche
attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti
sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a)
alla tutela della salute; b)
alla sicurezza e alla qualit� dei prodotti e dei
servizi; c)
ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicit�; d)
all'educazione al consumo; e)
alla correttezza, alla trasparenza ed all'equit� nei
rapporti contrattuali; f)
alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e
gli utenti; g)
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualit� e di efficienza.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si
intende per: a)
consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivit� imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta; b)
associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti; c)
professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attivit�
imprenditoriale o professionale, ovvero un suo
intermediario; d)
produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e
nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene
o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonch� l'importatore del bene o del servizio nel
territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il servizio con
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e)
prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato
dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attivit� commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o
come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purch� il fornitore ne
informi per iscritto la persona cui fornisce il
prodotto;
f)
codice: il presente decreto legislativo di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.
Parte II
EDUCAZIONE,
INFORMAZIONE, PUBBLICIT�
Titolo I
EDUCAZIONE DEL
CONSUMATORE
Articolo 4
Educazione del
consumatore
1. L'educazione dei consumatori e
degli utenti � orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo
sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione
ai procedimenti amministrativi, nonch� la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attivit� destinate
all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalit� promozionale,
sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di
beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili
benefici e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI
CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Articolo 5
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica alla quale sono dirette le
informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e
qualit� dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore,
da chiunque provengano, devono essere adeguate alla
tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto
delle modalit� di conclusione del contratto o delle
caratteristiche del settore, tali da assicurare la
consapevolezza del consumatore.
Capo II
Indicazione dei
prodotti
Articolo 6
Contenuto minimo delle
informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative: a)
alla denominazione legale o merceologica del
prodotto; b)
al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea; c)
al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea; d)
all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente; f)
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.
Articolo 7
Modalit� di
indicazione
1. Le indicazioni di cui
all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di
cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono
essere riportate, anzich� sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento
dei prodotti stessi.
Articolo 8
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione
del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme
nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si
applicano per gli aspetti non disciplinati.
Articolo 9
Indicazioni in lingua
italiana
1. Tutte le informazioni destinate
ai consumatori e agli utenti devono essere rese
almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in pi� lingue, le
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con
caratteri di visibilit� e leggibilit� non inferiori
a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
Articolo 10
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle
attivit� produttive, di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile
con i principi del diritto comunitario, precisando
le categorie di prodotti o le modalit� di
presentazione per le quali non � obbligatorio
riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sar�
consentito riportare in lingua originaria alcuni
dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo
6.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
Articolo 11
Divieti di
commercializzazione
1. � vietato il commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Articolo 12
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto
nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle
responsabilit� del produttore, ai contravventori al
divieto di cui all'articolo 11 si applica una
sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.
La misura della sanzione � determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di
listino di ciascun prodotto ed al numero delle unit�
poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, � presentato all'ufficio della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi � la residenza o la sede
legale del professionista.
Capo III
Particolari modalit�
di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi
per unit� di misura
Articolo 13
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per: a)
prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una
unit� di prodotto o per una determinata quantit� del
prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta; b)
prezzo per unit� di misura: il prezzo finale,
comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido
per una quantit� di un chilogrammo, di un litro, di
un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo
del prodotto o per una singola unit� di quantit�
diversa, se essa � impiegata generalmente e
abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici; c)
prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare
ed � misurato alla presenza del consumatore; d)
prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non pu�
essere frazionato senza subire una modifica della
sua natura o delle sue propriet�; e)
prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei
contenuti in un imballaggio; f)
prodotto preconfezionato: l'unit� di vendita
destinata ad essere presentata come tale al
consumatore ed alle collettivit�, costituita da un
prodotto e dall'imballaggio in cui � stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta
interamente o in parte in tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
Articolo 14
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare
l'informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita, secondo le
disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per
unit� di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unit� di misura
non deve essere indicato quando � identico al prezzo
di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati
sfusi � indicato soltanto il prezzo per unit� di
misura.
4. La pubblicit� in tutte le sue
forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo
per unit� di misura quando � indicato il prezzo di
vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 16.
5. Il codice non si applica: a)
ai prodotti forniti in occasione di una prestazione
di servizi, ivi compresa la somministrazione di
alimenti e bevande; b)
ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c)
agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Articolo 15
Modalit� di
indicazione del prezzo per unit� di misura
1. Il prezzo per unit� di misura si
riferisce ad una quantit� dichiarata conformemente
alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalit� di indicazione
del prezzo per unit� di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di governo,
anche congelati o surgelati, il prezzo per unit� di
misura si riferisce al peso netto del prodotto
sgocciolato.
4. � ammessa l'indicazione del
prezzo per unit� di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unit� di misura, nei
casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed
abitualmente commercializzati in dette quantit�.
5. I prezzi dei prodotti
petroliferi per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori. � fatto obbligo di esporre in modo
visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
Articolo 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unit� di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti
utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti: a)
prodotti commercializzati sfusi che, in conformit�
alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto
1981, n. 441, e successive modificazioni, recante
disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a collo; b)
prodotti di diversa natura posti in una stessa
confezione; c)
prodotti commercializzati nei distributori
automatici; d)
prodotti destinati ad essere mescolati per una
preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e)
prodotti preconfezionati che siano esentati
dall'obbligo di indicazione della quantit� netta
secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari; f)
alimenti precucinati o preparati o da preparare,
costituiti da due o pi� elementi separati, contenuti
in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito; g)
prodotti di fantasia; h)
gelati monodose; i)
prodotti non alimentari che possono essere venduti
unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attivit�
produttive, con proprio decreto, pu� aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonch�
indicare espressamente prodotti o categorie di
prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni.
Articolo 17
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il
prezzo per unit� di misura o non lo indica secondo
quanto previsto dal presente capo � soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalit� ivi previste.
Titolo III
PUBBLICIT� E ALTRE
COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 18
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione
commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette
le comunicazioni commerciali o che ne subisce le
conseguenze.
Capo II
Caratteri della
pubblicit�
Sezione I
Pubblicit� ingannevole
e comparativa
Articolo 19
Finalit�
1. Le disposizioni della presente
sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicit�
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i
soggetti che esercitano un'attivit� commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i
consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico
nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonch� di
stabilire le condizioni di liceit� della pubblicit�
comparativa.
2. La pubblicit� deve essere
palese, veritiera e corretta.
Articolo 20
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione
si intende: a)
per pubblicit�: qualsiasi forma di messaggio che sia
diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attivit� commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere la vendita di
beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi
oppure la prestazione di opere o di servizi; b)
per pubblicit� ingannevole: qualsiasi pubblicit� che
in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia
idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali � rivolta o che essa raggiunge
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea ledere un
concorrente; c)
per pubblicit� comparativa: qualsiasi pubblicit� che
identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente; d)
per operatore pubblicitario: il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonch�,
nel caso in cui non consenta all'identificazione di
costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario � diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o
televisiva.
Articolo 21
Elementi di
valutazione
1. Per determinare se la pubblicit�
sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti: a)
alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilit�, la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneit� allo scopo, gli usi,
la quantit�, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere
con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui
beni o sui servizi;
b)
al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed
alle condizioni alle quali i beni o i servizi
vengono forniti; c)
alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identit�, il
patrimonio, le capacit�, i diritti di propriet�
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su
beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Articolo 22
Condizioni di liceit�
della pubblicit� comparativa
1. Per quanto riguarda il
confronto, la pubblicit� comparativa � lecita se
sono soddisfatte le seguenti condizioni: b)
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c)
confronta oggettivamente una o pi� caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo,
di tali beni e servizi; d)
non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e
quelli di un concorrente; e)
non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attivit� o circostanze di un
concorrente; f)
per i prodotti recanti denominazione di origine, si
riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione; g)
non trae indebitamente vantaggio dalla notoriet�
connessa al marchio, alla denominazione commerciale
ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h)
non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un
marchio o da una denominazione commerciale
depositati.
2. Il requisito della
verificabilit� di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un'offerta speciale deve indicare in
modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora cominciata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si applicano
il prezzo speciale o altre condizioni particolari o,
se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla
disponibilit� dei beni e servizi.
Articolo 23
Trasparenza della
pubblicit�
1. La pubblicit� deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicit� a
mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con
modalit� grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia",
"garantito" e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e
delle modalit� della garanzia offerta. Quando la
brevit� del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il
riferimento sintetico al contenuto ed alle modalit�
della garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. � vietata ogni forma di
pubblicit� subliminale.
Articolo 24
Pubblicit� di prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. � considerata ingannevole la
pubblicit� che, riguardando prodotti suscettibili di
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le normali regole
di prudenza e vigilanza.
Articolo 25
Bambini e adolescenti
1. � considerata ingannevole la
pubblicit�, che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che
abusi della loro naturale credulit� o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti
in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti
per i pi� giovani.
Articolo 26
Tutela amministrativa
e giurisdizionale
1. L'Autorit� garante della
concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata Autorit� nella presente sezione, esercita
le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le
loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
delle attivit� produttive, nonch� ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in
relazione ai propri compiti istituzionali, anche su
denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorit�
che siano inibiti gli atti di pubblicit� ingannevole
o di pubblicit� comparativa ritenuta illecita ai
sensi della presente sezione, che sia inibita la
loro continuazione e che ne siano eliminati gli
effetti.
3. L'Autorit� pu� disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicit� ingannevole o della pubblicit�
comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non � conosciuto,
pu� richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo. L'Autorit� pu� inoltre
richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche
avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorit� pu� disporre che
l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicit� se, tenuto conto dei diritti o
interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e
di qualsiasi altra parte nella procedura, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova � omessa o viene
ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno
essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio
pubblicitario � stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorit�, prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorit� per le garanzie
nelle comunicazioni.
6. L'Autorit� provvede con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicit�
ingannevole o il messaggio di pubblicit� comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicit�
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella gi� iniziata. Con la
decisione di accoglimento pu� essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto,
nonch�, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicit�
ingannevole o il messaggio di pubblicit� comparativa
ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il
ricorso l'Autorit� dispone inoltre l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 100.000 euro, tenuto conto della gravit� e della
durata della violazione. Nel caso dei messaggi
pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6
la sanzione non pu� essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorit�, nell'adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari
per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria �
stabilita, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai
provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l'Autorit� applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorit� pu� disporre la sospensione dell'attivit�
di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
11. In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l'Autorit� applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro
a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorit� applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni
adottate dall'Autorit� rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo deve
essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento dell'Autorit�.
13. Ove la pubblicit� sia stata
assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceit� del messaggio
di pubblicit� comparativa, la tutela dei
concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni � esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. � comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo
2598 del codice civile, nonch�, per quanto concerne
la pubblicit� comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, e del marchio
d'impresa protetto a norma del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,
nonch� delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di
imprese, beni e servizi concorrenti.
Articolo 27
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la continuazione degli
atti di pubblicit� ingannevole o di pubblicit�
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad
un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall'adire l'Autorit� fino
alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso
all'Autorit� sia stato gi� proposto o venga proposto
successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato pu� richiedere all'Autorit� la
sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorit�, valutate tutte le circostanze, pu�
disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
Particolari modalit�
della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della
tutela del consumatore in materia di televendite
Articolo 28
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle televendite, come definite
nel regolamento in materia di pubblicit�
radiotelevisiva e televendite, adottato
dall'Autorit� per le garanzie nelle comunicazioni
con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili e di servizi relativi a concorsi o
giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano
altres� agli spot di televendita.
Articolo 29
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare
ogni forma di sfruttamento della superstizione,
della credulit� o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilit� dei consumatori
per indecenza, volgarit� o ripugnanza.
Articolo 30
Divieti
1. � vietata la televendita che
offenda la dignit� umana, comporti discriminazioni
di razza, sesso o nazionalit�, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la
protezione dell'ambiente. � vietata la televendita
di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono
contenere dichiarazioni o rappresentazioni che
possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguit�
o esagerazioni, in particolare per ci� che riguarda
le caratteristiche e gli effetti del servizio, il
prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalit� della fornitura, gli eventuali premi,
l'identit� delle persone rappresentate.
Articolo 31
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare
i minorenni a stipulare contratti di compravendita o
di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o
fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti
criteri a loro tutela:
a)
non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulit�; c)
non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
Articolo 32
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime
sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,
cos� come disciplinati alla parte III, titolo III,
capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo
61, del codice, nonch� le ulteriori disposizioni
stabilite in materia di pubblicit�, alle televendite
sono applicabili altres� le sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL
CONSUMATORE IN GENERALE
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a
prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di: a)
escludere o limitare la responsabilit� del
professionista in caso di morte o dando alla persona
del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista; b)
escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c)
escludere o limitare l'opportunit� da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un credito vantato
nei confronti di quest'ultimo; d)
prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del
professionista � subordinata ad una condizione il
cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volont�; e)
consentire al professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo
non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma corrisposta se
� quest'ultimo a non concludere il contratto oppure
a recedere; f)
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola
penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g)
riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facolt� di recedere dal contratto,
nonch� consentire al professionista di trattenere
anche solo in parte la somma versata dal consumatore
a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere
dal contratto; h)
consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i)
stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare
la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione; l)
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore
a clausole che non ha avuto la possibilit� di
conoscere prima della conclusione del contratto; m)
consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso; n)
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della
prestazione; o)
consentire al professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale � eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p)
riservare al professionista il potere di accertare
la conformit� del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto; q)
limitare la responsabilit� del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalit�; r)
limitare o escludere l'opponibilit� dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore; s)
consentire al professionista di sostituire a s� un
terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche
nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
t)
sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facolt� di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorit� giudiziaria,
limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni
alla libert� contrattuale nei rapporti con i terzi; u)
stabilire come sede del foro competente sulle
controversie localit� diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore;
v)
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volont� del
professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. � fatto
salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice
civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista pu�, in deroga alle
lettere h) e m) del comma 2: a)
recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore; b)
modificare, qualora sussista un giustificato motivo,
le condizioni del contratto, preavvisando entro un
congruo termine il consumatore, che ha diritto di
recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il professionista
pu� modificare, senza preavviso, semprech� vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o)
del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del
comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad
oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo � collegato
alle fluttuazioni di un corso e di un indice di
borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonch� la
compravendita di valuta estera, di assegni di
viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in
valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2
non si applicano alle clausole di indicizzazione dei
prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che
le modalit� di variazione siano espressamente
descritte.
Articolo 34
Accertamento della
vessatoriet� delle clausole
1. La vessatoriet� di una clausola
� valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento
alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, n�
all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei
servizi, purch� tali elementi siano individuati in
modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole
che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole
o gli elementi di clausola che siano stati oggetto
di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l'onere di provare che le clausole, o gli elementi
di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
Articolo 35
Forma e
interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui
tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di
una clausola, prevale l'interpretazione pi�
favorevole al consumatore.
Articolo 36
Nullit� di protezione
1. Le clausole considerate
vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono
nulle mentre il contratto rimane valido per il
resto.
2. Sono nulle le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di: a)
escludere o limitare la responsabilit� del
professionista in caso di morte o danno alla persona
del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista; b)
escludere o limitare le azioni del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista; c)
prevedere l'adesione del consumatore come estesa a
clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilit�
di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullit� opera soltanto a
vantaggio del consumatore e pu� essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di
regresso nei confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria di
nullit� delle clausole dichiarate abusive.
5. � nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo l'applicabilit� al
contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente
capo, laddove il contratto presenti un collegamento
pi� stretto con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Articolo 37
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative
dei consumatori, di cui all'articolo 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti e le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il
professionista o l'associazione di professionisti
che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso delle
condizioni di cui sia accertata l'abusivit� ai sensi
del presente capo.
2. L'inibitoria pu� essere
concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Il giudice pu� ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o pi� giornali,
di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate
dalle associazioni dei consumatori di cui al comma
1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
Articolo 38
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal
codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed
il professionista si applicano le disposizioni del
codice civile.
Titolo II
ESERCIZIO
DELL'ATTIVIT� COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 39
Regole nelle attivit�
commerciali
1. Le attivit� commerciali sono
improntate al rispetto dei principi di buona fede,
di correttezza e di lealt�, valutati anche alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
Capo II
Promozione delle
vendite
Sezione I
Credito al consumo
Articolo 40
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad
adeguare la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 1998, che modifica la direttiva
87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di
credito al consumo, con particolare riguardo alla
previsione di indicare il Tasso annuo effettivo
globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Articolo 41
Tasso annuo effettivo
globale e pubblicit�
1. Ai fini di cui all'articolo 40,
il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma
2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, le necessarie modifiche alla
disciplina recata dal decreto del Ministro del
tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169
del 20 luglio 1992.
Articolo 42
Inadempimento del
fornitore
1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il consumatore che
abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione che vi sia
un accordo che attribuisce al finanziatore
l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti
del fornitore. La responsabilit� si estende anche al
terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i
diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.
Articolo 43
Rinvio al testo unico
bancario
1. Per la restante disciplina del
credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del
titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonch� agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l'applicazione delle relative sanzioni.
Titolo III
MODALIT� CONTRATTUALI
Articolo 44
Contratti negoziati
nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente
disciplinato dal presente codice, per la disciplina
del settore del commercio si fa rinvio al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Capo I
Particolari modalit�
di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati
fuori dei locali commerciali
Articolo 45
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a)
durante la visita del professionista al domicilio
del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul
posto di lavoro del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o
di cura; b)
durante una escursione organizzata dal
professionista al di fuori dei propri locali
commerciali; c)
in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque
denominata;
2. Le disposizioni della presente
sezione si applicano anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a
quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia
ancora intervenuta l'accettazione del
professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1,
lettera d), si applicano, se pi� favorevoli, le
disposizioni di cui alla sezione II.
Articolo 46
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni della presente sezione: a)
i contratti per la costruzione, vendita e locazione
di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla
loro incorporazione in beni immobili e dei contratti
relativi alla riparazione di beni immobili; b)
i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari; c)
i contratti di assicurazione; d)
i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione
della presente sezione anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che
deve essere pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri
fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa
causale. Si applicano comunque le disposizioni della
presente sezione nel caso di pi� contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora
l'entit� del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di 26 euro.
Articolo 47
Informazione sul
diritto di recesso
1. Per i contratti e per le
proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
della presente sezione, il professionista deve
informare il consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e
deve contenere: a)
l'indicazione dei termini, delle modalit� e delle
eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di
recesso; b)
l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo
o, se si tratti di societ� o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonch� l'indicazione del soggetto al quale deve
essere restituito il prodotto eventualmente gi�
consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto
ad alcun termine o modalit�, l'informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella
lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c),
qualora sia sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve
essere riportata nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli degli altri elementi indicati nel documento.
Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve
essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta
una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45,
comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi
di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
data in cui viene consegnato al consumatore, nonch�
gli elementi necessari per identificare il
contratto. Di tale documento il professionista pu�
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce
o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute
nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in
luogo della indicazione completa degli elementi di
cui al comma 1, pu� essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con
la specificazione del relativo termine e con rinvio
alle indicazioni contenute nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potr�
accettare, a titolo di corrispettivo, effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
quindici giorni dalla stipulazione del contratto e
non potr� presentali allo sconto prima di tale
termine.
Articolo 48
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, il diritto di recesso non
pu� essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano state gi� eseguite.
Articolo 49
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla
presente sezione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Articolo 50
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione
si intende per: a)
contratto a distanza: il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per
tale contratto, impiega esclusivamente una o pi�
tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso; b)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti;
c)
operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attivit� professionale consiste nel mettere a
disposizione dei professionisti una o pi� tecniche
di comunicazione a distanza.
Articolo 51
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a distanza,
esclusi i contratti: a)
relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali � riportato nell'allegato I; b)
conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati; c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici; d)
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri
diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione; e)
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Articolo 52
Informazioni per il
consumatore
1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)
identit� del professionista e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo
del professionista; b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c)
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse e le imposte; d)
spese di consegna; e)
modalit� del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g)
modalit� e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h)
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando � calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i)
durata della validit� dell'offerta e del prezzo;
l)
durata minima del contratto in caso di contratti per
la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma
1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla
tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e
di lealt� in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identit� del professionista e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullit�
del contratto. In caso di utilizzo della posta
elettronica si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico
gli obblighi informativi dovuti dal professionista
vanno integrati con le informazioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
Articolo 53
Conferma scritta delle
informazioni
1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni: a)
un'informazione sulle condizioni e le modalit� di
esercizio del diritto di recesso, ai sensi della
sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
all'articolo 65, comma 3; b)
l'indirizzo geografico della sede del professionista
a cui il consumatore pu� presentare reclami; c)
le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti; d)
le condizioni di recesso dal contratto in caso di
durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai servizi la cui
esecuzione � effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano
fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della
sede del professionista cui poter presentare
reclami.
Articolo 54
Esecuzione del
contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilit�, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il professionista, entro il
termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalit� di cui all'articolo 53, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente gi�
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il
professionista non pu� adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualit� equivalenti o superiori.
Articolo 55
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto
agli articoli 64 e seguenti, nonch� gli articoli 52
e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano: a)
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e
regolari; b)
ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il professionista si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non pu� esercitare il diritto
di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei
casi: a)
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine previsto dall'articolo 64,
comma 1; b)
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo �
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non � in grado di
controllare; c)
di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e)
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f)
di servizi di scommesse e lotterie.
Articolo 56
Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore pu� effettuare il
pagamento mediante carta ove ci� sia previsto tra le
modalit� di pagamento, da comunicare al consumatore
ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
Articolo 57
Fornitura non
richiesta
1. � vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non � tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata
risposta non significa consenso.
Articolo 58
Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax richiede
il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale,
possono essere impiegate dal professionista se il
consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Articolo 59
Vendita tramite mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonch� nel caso
di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici, l'informazione sul diritto
di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere
f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e
seguenti, deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto
del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.
Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo
l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione sul diritto di recesso
deve essere altres� fornita per iscritto, con le
modalit� previste dall'articolo 52, non oltre il
momento in cui viene effettuata la consegna della
merce. Il termine per l'invio della comunicazione
per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai
sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento
della merce.
Articolo 60
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento alle disposizioni della
presente sezione.
Articolo 61
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si
applicano altres� le disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Articolo 62
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato il professionista che contravviene alle norme
di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione al consumatore, ovvero ostacola
l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce
informazione incompleta o errata o comunque non
conforme sul diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalit� di cui agli articoli
64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, nonch� nei
casi in cui abbia presentato all'incasso o allo
sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso
il termine di cui all'articolo 64, � punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravit�
o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno, anche se
si � proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, � presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia
in cui vi � la residenza o la sede legale del
professionista, ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la
protezione dei dati personali.
Articolo 63
Foro competente
1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del presente capo la
competenza territoriale inderogabile � del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Articolo 64
Esercizio del diritto
di recesso
1. Per i contratti e per le
proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati
fuori dai locali commerciali, il consumatore ha
diritto di recedere senza alcuna penalit� e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si
esercita con l'invio, entro i termini previsti dal
comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione pu� essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive; la raccomandata si
intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non �, comunque, condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di
recesso.
3. Qualora espressamente previsto
nell'offerta o nell'informazione concernente il
diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione � sufficiente la restituzione, entro
il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Articolo 65
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali,
il termine per l'esercizio del diritto di recesso di
cui all'articolo 64 decorre: a)
dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui all'articolo 47
ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione
stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dal
professionista il prodotto oggetto del contratto;
b)
dalla data di ricevimento della merce, se
successiva, per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza del professionista ovvero sia
stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il
termine per l'esercizio del diritto di recesso di
cui all'articolo 64 decorre: a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ci� avvenga dopo la conclusione
del contratto purch� non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa; b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di informazione di cui
all'articolo 52, qualora ci� avvenga dopo la
conclusione del contratto purch� non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il
professionista non abbia soddisfatto, per i
contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori
dei locali commerciali gli obblighi di informazione
di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a
distanza, gli obblighi di informazione di cui agli
articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il
termine per l'esercizio del diritto di recesso �,
rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e
decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno
della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma
3 si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione incompleta
o errata che non consenta il corretto esercizio del
diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire
garanzie pi� ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
Articolo 66
Effetti del diritto di
recesso
1. Con la ricezione da parte del
professionista della comunicazione di cui
all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o
dalla proposta contrattuale, fatte salve,
nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano
state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le
ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.
Articolo 67
Ulteriori obbligazioni
delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore � tenuto a restituirlo o a
metterlo a disposizione del professionista o della
persona da questi designata, secondo le modalit� ed
i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non pu� comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende restituita
nel momento in cui viene consegnata all'ufficio
postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la
vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna
della merce, la sostanziale integrit� del bene da
restituire � condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. � comunque sufficiente che
il bene sia restituito in normale stato di
conservazione, in quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l'uso della normale
diligenza.
3. Le sole spese dovute dal
consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso �
esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni della presente sezione, il
professionista � tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, ivi comprese le somme
versate a titolo di caparra. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui
il professionista � venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei
termini qualora vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore
alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione.
� nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni
al rimborso nei confronti del consumatore delle
somme versate in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o
di un servizio, oggetto di un contratto di cui al
presente titolo, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base ad un accordo
tra questi e il professionista, il contratto di
credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalit�, nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente alle disposizioni
di cui al presente articolo. � fatto obbligo al
professionista di comunicare al terzo concedente il
credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in
cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna
penalit�, fatta salva la corresponsione degli
interessi legali maturati.
Capo II
Commercio elettronico
Articolo 68
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della
societ� dell'informazione, effettuate ai consumatori
per via elettronica, si applicano, per gli aspetti
non disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societ�
dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
A SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili
Articolo 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per: a)
contratto: uno o pi� contratti della durata di
almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o pi�
beni immobili, per un periodo determinato o
determinabile dell'anno non inferiore ad una
settimana; b)
acquirente: il consumatore in favore del quale si
costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto; c)
venditore: la persona fisica o giuridica che,
nell'ambito della sua attivit� professionale,
costituisce, trasferisce o promette di costituire o
di trasferire il diritto oggetto del contratto; al
venditore � equiparato ai fini dell'applicazione del
codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la
costituzione, il trasferimento o la promessa di
trasferimento del diritto oggetto del contratto; d)
bene immobile: un immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o
per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Articolo 70
Documento informativo
1. Il venditore � tenuto a
consegnare ad ogni persona che richiede informazioni
sul bene immobile un documento informativo in cui
sono indicati con precisione i seguenti elementi: a)
il diritto oggetto del contratto, con specificazione
della natura e delle condizioni di esercizio di tale
diritto nello Stato in cui � situato l'immobile; se
tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso
contrario, quali occorre soddisfare; b)
l'identit� ed il domicilio del venditore, con
specificazione della sua qualit� giuridica,
l'identit� ed il domicilio del proprietario; c)
se l'immobile � determinato: 1)
la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione; 2)
gli estremi del permesso di costruire ovvero di
altro titolo edilizio e delle leggi regionali che
regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili situati
all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformit� alle prescrizioni vigenti in
materia; d)
se l'immobile non � ancora determinato: 1)
gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformit� alle prescrizioni
vigenti in materia, nonch� lo stato di avanzamento
dei lavori di costruzione dell'immobile e la data
entro la quale � prevedibile il completamento degli
stessi; 2)
lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai
servizi, quali il collegamento alla rete di
distribuzione di gas, elettricit�, acqua e telefono; 3)
in caso di mancato completamento dell'immobile, le
garanzie relative al rimborso dei pagamenti gi�
effettuati e le modalit� di applicazione di queste
garanzie; e)
i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avr�
accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta
di rifiuti, e le relative condizioni di
utilizzazione; f)
le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o
avr� accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le
relative condizioni di utilizzazione;
g)
le norme applicabili in materia di manutenzione e
riparazione dell'immobile, nonch� in materia di
amministrazione e gestione dello stesso;
h)
il prezzo globale, comprensivo di IVA, che
l'acquirente verser� quale corrispettivo; la stima
dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente,
per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture
comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri
connessi all'occupazione dell'immobile da parte
dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese
amministrative accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonch� le eventuali
spese di trascrizione del contratto; i)
informazioni circa il diritto di recesso dal
contratto con l'indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere
comunicato il recesso stesso, precisando le modalit�
della comunicazione e l'importo complessivo delle
spese, specificando quelle che l'acquirente in caso
di recesso � tenuto a rimborsare; informazioni circa
le modalit� per risolvere il contratto di
concessione di credito connesso al contratto, in
caso di recesso; l)
le modalit� per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche quando il venditore offre al
pubblico un diritto che attribuisce il godimento su
uno o pi� beni immobili sulla base di liste,
elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione.
In questo caso il documento informativo deve essere
consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto
dell'offerta.
3. Il venditore non pu� apportare
modifiche agli elementi del documento di cui al
comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volont�; in tale
caso le modifiche devono essere comunicate alla
parte interessata prima della conclusione del
contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo
la consegna del documento informativo, le parti
possono accordarsi per modificare il documento
stesso.
4. Il documento di cui al comma 1
deve essere redatto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la
persona stessa � cittadina, purch� si tratti di
lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni
previste dal codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Articolo 71
Requisiti del
contratto
1. Il contratto deve essere redatto
per iscritto a pena di nullit�; esso � redatto nella
lingua italiana e tradotto nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro in cui risiede
l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli
� cittadino, purch� si tratti di lingue ufficiali
dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a
tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1,
lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi: a)
l'identit� ed il domicilio dell'acquirente; b)
la durata del contratto ed il termine a partire dal
quale il consumatore pu� esercitare il suo diritto
di godimento; c)
una clausola in cui si afferma che l'acquisto non
comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o
spese diversi da quelli stabiliti nel contratto; d)
la possibilit� o meno di partecipare ad un sistema
di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del
contratto, nonch� i costi eventuali qualora il
sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato
dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto; e)
la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire
all'acquirente la traduzione del contratto nella
lingua dello Stato membro in cui � situato il bene
immobile, purch� si tratti di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea.
Articolo 72
Obblighi specifici del
venditore
1. Il venditore utilizza il termine
multipropriet� nel documento informativo, nel
contratto e nella pubblicit� commerciale relativa al
bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del
contratto � un diritto reale.
2. La pubblicit� commerciale
relativa al bene immobile deve fare riferimento al
diritto di ottenere il documento informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene
consegnato.
Articolo 73
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto l'acquirente pu�
recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l'acquirente non � tenuto a pagare
alcuna penalit� e deve rimborsare al venditore solo
le spese sostenute e documentate per la conclusione
del contratto e di cui � fatta menzione nello
stesso, purch� si tratti di spese relative ad atti
da espletare tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno
degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1,
lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed
all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non
contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2,
lettera e), l'acquirente pu� recedere dallo stesso
entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non � tenuto ad alcuna penalit� n� ad
alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla
conclusione del contratto sono comunicati gli
elementi di cui al comma 2, l'acquirente pu�
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di
cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il
diritto di recesso di cui al comma 2, ed il
venditore non effettua la comunicazione di cui al
comma 3, l'acquirente pu� esercitare il diritto di
recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il
termine di dieci giorni lavorativi decorre dal
giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla
conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si
esercita dandone comunicazione alla persona indicata
nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta
dall'acquirente e deve essere inviata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine previsto. Essa pu� essere inviata, entro
lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex
e fax, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive.
Articolo 74
Divieto di acconti
1. � fatto divieto al venditore di
esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di
somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o
di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi
per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 73.
Articolo 75
Rinvio alla generale
disciplina dei contratti con particolari modalit� di
conclusione
1. Salvo quanto specificamente
disposto, ai contratti disciplinati dal presente
capo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, le pi� favorevoli disposizioni dettate
dal capo I del titolo III della parte III.
Articolo 76
Obbligo di
fideiussione
1. Il venditore non avente la forma
giuridica di societ� di capitali ovvero con un
capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro
e non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato � obbligato a prestare idonea
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore � in ogni caso
obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi
espressa menzione nel contratto a pena di nullit�.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e
2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
esclusione del venditore.
Articolo 77
Risoluzione del
contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di
credito erogato dal venditore o da un terzo in base
ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del
prezzo o di una parte di esso, si risolve di
diritto, senza il pagamento di alcuna penale,
qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 73.
Articolo 78
Nullit� di clausole
contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole
contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia
dell'acquirente ai diritti previsti dal presente
capo o di limitazione delle responsabilit� previste
a carico del venditore.
Articolo 79
Competenza
territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti
dall'applicazione del presente capo, la competenza
territoriale inderogabile � del giudice del luogo di
residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.
Articolo 80
Diritti
dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, all'acquirente devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente capo, allorquando l'immobile oggetto
del contratto sia situato nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
Articolo 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il venditore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c),
numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, � punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
dall'esercizio dell'attivit� da quindici giorni a
tre mesi al venditore che abbia commesso una
ripetuta violazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento
dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione
si applica l'articolo 62, comma 3.
Capo II
Servizi turistici
Articolo 82
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai pacchetti turistici definiti
all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal
venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica
altres� ai pacchetti turistici negoziati al di fuori
dai locali commerciali e a distanza, ferme restando
le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
Articolo 83
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si
intende per: a)
organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza
la combinazione degli elementi di cui all'articolo
84 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b)
venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi
dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c)
consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purch� soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
2. L'organizzatore pu� vendere
pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
Articolo 84
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro
ore ovvero comprendente almeno una notte: a)
trasporto; b)
alloggio; c)
servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e
o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
Articolo 85
Forma del contratto di
vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici � redatto in forma scritta in
termini chiari e precisi.
Articolo 86
Elementi del contratto
di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti
elementi: a)
destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio e fine; b)
nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
c)
prezzo del pacchetto turistico, modalit� della sua
revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed
aeroporti e gli altri oneri posti a carico del
viaggiatore;
d)
importo, comunque non superiore al venticinque per
cento del prezzo, da versarsi all'atto della
prenotazione, nonch� il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo � versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del
codice civile non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero
sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte; e)
estremi della copertura assicurativa e delle
ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f)
presupposti e modalit� di intervento del fondo di
garanzia di cui all'articolo 100; g)
mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo
di posto assegnato; h)
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione
in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l'eventuale idoneit� all'accoglienza di
persone disabili, nonch� le principali
caratteristiche, la conformit� alla regolamentazione
dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i)
itinerario, visite, escursioni o altri servizi
inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la
presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l)
termine entro cui il consumatore deve essere
informato dell'annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
eventualmente previsto; m)
accordi specifici sulle modalit� del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il
venditore e il consumatore al momento della
prenotazione; n)
eventuali spese poste a carico del consumatore per
la cessione del contratto ad un terzo; o)
termine entro il quale il consumatore deve
presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto; p)
termine entro il quale il consumatore deve
comunicare la propria scelta in relazione alle
modifiche delle condizioni contrattuali di cui
all'articolo 91.
Articolo 87
Informazione del
consumatore
1. Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del contratto, il
venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni applicabili ai cittadini dello Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto
e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonch� gli obblighi sanitari e le relative
formalit� per l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio
l'organizzatore ed il venditore comunicano al
consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a)
orari, localit� di sosta intermedia e coincidenze; b)
generalit� e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore
in caso di difficolt�; c)
recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficolt� in assenza di
rappresentanti locali; d)
per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un contatto
diretto con questi o con il responsabile locale del
suo soggiorno; e)
circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto
di assicurazione a copertura delle spese sostenute
dal consumatore per l'annullamento del contratto o
per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto � stipulato
nell'imminenza della partenza, le indicazioni
contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. � fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli sulle modalit� del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il
quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
Articolo 88
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a
disposizione del consumatore, indica in modo chiaro
e preciso: a)
la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato; b)
la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le
caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante; c)
i pasti forniti; d)
l'itinerario; e)
le informazioni di carattere generale applicabili al
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonch� gli obblighi
sanitari e le relative formalit� da assolvere per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; f)
l'importo o la percentuale di prezzo da versare come
acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g)
l'indicazione del numero minimo di partecipanti
eventualmente necessario per l'effettuazione del
viaggio tutto compreso e del termine entro il quale
il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico; h)
i termini, le modalit�, il soggetto nei cui riguardi
si esercita il diritto di recesso ai sensi degli
articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute
nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il
venditore in relazione alle rispettive
responsabilit�, a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per
iscritto al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Articolo 89
Cessione del contratto
1. Il consumatore pu� sostituire a
s� un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
quattro giorni lavorativi prima della partenza, di
trovarsi nell'impossibilit� di usufruire del
pacchetto turistico e le generalit� del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario
sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o del venditore al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo
forfetario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti � ammessa solo quando sia
stata espressamente prevista nel contratto, anche
con la definizione delle modalit� di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei
porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato. I costi devono essere adeguatamente
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non pu�
in ogni caso essere superiore al dieci per cento del
prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo
supera la percentuale di cui al comma 2,
l'acquirente pu� recedere dal contratto, previo
rimborso delle somme gi� versate alla controparte.
4. Il prezzo non pu� in ogni caso
essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Articolo 91
Modifiche delle
condizioni contrattuali
1. Prima della partenza
l'organizzatore o il venditore che abbia necessit�
di modificare in modo significativo uno o pi�
elementi del contratto, ne d� immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue,
ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore pu�
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la
propria scelta all'organizzatore o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto
non pu� essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore,
oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
del danno.
5. Se non � possibile alcuna
soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta
per un giustificato motivo, l'organizzatore gli
mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad
altro luogo convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
Articolo 92
Diritti del consumatore in caso di recesso o
annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal
contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91,
o il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per
colpa del consumatore, questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualit�
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo,
o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli � rimborsata, entro sette giorni
lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gi� corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il
consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando
la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il
consumatore sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la
partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
Articolo 93
Mancato o inesatto
adempimento
1. Fermi restando gli obblighi
previsti dall'articolo precedente, in caso di
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilit�, se non provano che il mancato o
inesatto adempimento � stato determinato da
impossibilit� della prestazione derivante da causa a
loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore
che si avvale di altri prestatori di servizi �
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Articolo 94
Responsabilit� per
danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico � risarcibile nei limiti stabiliti delle
convenzioni internazionali che disciplinano la
materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione
europea, ed, in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva
con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione
di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963,
n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23
aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilit� dell'organizzatore e del venditore,
cos� come recepite nell'ordinamento ovvero nei
limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese
esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali
aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la
stessa Unione Europea.
2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. � nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli
di cui al comma 1.
Articolo 95
Responsabilit� per
danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso
l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile
e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni
al risarcimento del danno, diverso dal danno alla
persona, derivante dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1
non pu� essere, a pena di nullit�, comunque
inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977,
n. 1084.
3. In assenza di specifica
pattuizione, il risarcimento del danno � ammesso nei
limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio
(C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n.
1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice
civile.
4. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in un anno dal rientro del
viaggiatore nel luogo della partenza.
Articolo 96
Esonero di
responsabilit�
1. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalla responsabilit� di cui agli
articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto � imputabile al consumatore
o � dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore
apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento del contratto sia a questo
ultimo imputabile.
Articolo 97
Diritto di
surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore
che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in
tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i
terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce
all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga.
Articolo 98
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinch� l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore pu� altres�
sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel
luogo di partenza.
Articolo 99
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore
devono essere coperti dall'assicurazione per la
responsabilit� civile verso il consumatore per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. � fatta salva la facolt� di
stipulare polizze assicurative di assistenza al
turista.
Articolo 100
Fondo di garanzia
1. � istituito presso il Ministero
delle attivit� produttive un fondo nazionale di
garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonch�
per fornire una immediata disponibilit� economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo � alimentato
annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99,
che � versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al
comma 1.
3. Il fondo interviene, per le
finalit� di cui al comma 1, nei limiti dell'importo
corrispondente alla quota cos� come determinata ai
sensi del comma 2.
4. Il fondo potr� avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
5. Le modalit� di gestione e di
funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attivit� produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI
PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici
Articolo 101
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni,
nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono i diritti degli utenti dei servizi
pubblici attraverso la concreta e corretta
attuazione dei principi e dei criteri previsti della
normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve
svolgersi nel rispetto di standard di qualit�
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti � garantita,
attraverso forme rappresentative, la partecipazione
alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualit� previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per
determinati enti erogatori di servizi pubblici
l'obbligo di adottare, attraverso specifici
meccanismi di attuazione diversificati in relazione
ai settori, apposite carte dei servizi.
Parte IV
SICUREZZA E QUALIT�
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Articolo 102
Finalit� e campo di
applicazione
1. Il presente titolo intende
garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero
in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente
titolo si applicano a tutti i prodotti definiti
all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna
delle sue disposizioni si applica laddove non
esistono, nell'ambito della normativa vigente,
disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti da normativa
comunitaria, le disposizioni del presente titolo si
applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o
le categorie di rischio non soggetti a tali
requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3
non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b)
e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si
applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti
disciplinati da tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso
obiettivo.
6. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti alimentari di
cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Articolo 103
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si
intende per: a)
prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in
condizioni di uso normali o ragionevolmente
prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la
messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure
presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela
della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1)
delle caratteristiche del prodotto, in particolare
la sua composizione, il suo imballaggio, le modalit�
del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione; 2)
dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora
sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del
primo con i secondi; 3)
della presentazione del prodotto, della sua
etichettatura, delle eventuali avvertenze e
istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione,
nonch� di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto; b)
prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non
risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui
alla lettera a); c)
rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso
quello i cui effetti non sono immediati, che
richiede un intervento rapido delle autorit�
pubbliche;
d)
produttore: il fabbricante del prodotto stabilito
nella Comunit� e qualsiasi altra persona che si
presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il
proprio nome, il proprio marchio o un altro segno
distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo
non � stabilito nella Comunit� o, qualora non vi sia
un rappresentante stabilito nella Comunit�,
l'importatore del prodotto; gli altri operatori
professionali della catena di commercializzazione
nella misura in cui la loro attivit� possa incidere
sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e)
distributore: qualsiasi operatore professionale
della catena di commercializzazione, la cui attivit�
non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei
prodotti; f)
richiamo: le misure volte ad ottenere la
restituzione di un prodotto pericoloso che il
fabbricante o il distributore ha gi� fornito o reso
disponibile ai consumatori; g)
ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la
distribuzione e l'esposizione di un prodotto
pericoloso, nonch� la sua offerta al consumatore.
2. La possibilit� di raggiungere un
livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri
prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un
prodotto come non sicuro o pericoloso.
Articolo 104
Obblighi del
produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul
mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al
consumatore tutte le informazioni utili alla
valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti
dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili
senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro
detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi
previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure
proporzionate in funzione delle caratteristiche del
prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e
per intraprendere le iniziative opportune per
evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto
dal mercato, il richiamo e l'informazione
appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3
comprendono: a)
l'indicazione in base al prodotto o al suo
imballaggio, dell'identit� e degli estremi del
produttore; il riferimento al tipo di prodotto o,
eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa
parte, salva l'omissione di tale indicazione nei
casi in cui sia giustificata; b)
i controlli a campione sui prodotti
commercializzati, l'esame dei reclami e, se del
caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonch�
l'informazione ai distributori in merito a tale
sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo
e di informazione al consumatore, previste al comma
3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta
delle competenti autorit� a norma dell'articolo 107.
Il richiamo interviene quando altre azioni non siano
sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero
quando i produttori lo ritengano necessario o vi
siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell'autorit� competente.
6. Il distributore deve agire con
diligenza nell'esercizio della sua attivit� per
contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare � tenuto:
a)
a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe
dovuto conoscere la pericolosit� in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualit� di
operatore professionale; b)
a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni
concernenti i rischi del prodotto al produttore e
alle autorit� competenti per le azioni di rispettiva
competenza; c)
a collaborare alle azioni intraprese di cui alla
lettera b), conservando e fornendo la documentazione
idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un
periodo di dieci anni dalla data di cessione al
consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i
distributori sappiano o debbano sapere, sulla base
delle informazioni in loro possesso e in quanto
operatori professionali, che un prodotto da loro
immesso sul mercato o altrimenti fornito al
consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di
sicurezza, informano immediatamente le
amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106,
comma 1, precisando le azioni intraprese per
prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le
informazioni da fornire comprendono almeno: a)
elementi specifici che consentano una precisa
identificazione del prodotto o del lotto di prodotti
in questione; b)
una descrizione completa del rischio presentato dai
prodotti interessati; c)
tutte le informazioni disponibili che consentono di
rintracciare il prodotto; d)
una descrizione dei provvedimenti adottati per
prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive
attivit�, produttori e distributori collaborano con
le Autorit� competenti, ove richiesto dalle
medesime, in ordine alle azioni intraprese per
evitare i rischi presentati dai prodotti che essi
forniscono o hanno fornito.
Articolo 105
Presunzione e
valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche
disposizioni comunitarie che disciplinano gli
aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando � conforme alla legislazione vigente nello
Stato membro in cui il prodotto stesso �
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui
deve rispondere sul piano sanitario e della
sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia
sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie
di rischi disciplinati dalla normativa nazionale,
quando � conforme alle norme nazionali non cogenti
che recepiscono le norme europee i cui riferimenti
sono stati pubblicati dalla Commissione europea
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit� europee a
norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai
commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto � valutata in
base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore
nello Stato membro in cui il prodotto �
commercializzato, alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici
di buona condotta in materia di sicurezza vigenti
nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori
possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorit� competenti
adottano le misure necessarie per limitare o
impedire l'immissione sul mercato o chiedere il
ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se
questo si rivela, nonostante la conformit�,
pericoloso per la salute e la sicurezza del
consumatore.
Articolo 106
Procedure di
consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attivit�
produttive, della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e trasporti,
nonch� le altre amministrazioni pubbliche di volta
in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilit� di
bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di
informazioni mediante un adeguato supporto
informativo operante in via telematica, anche
attraverso il Sistema pubblico di connettivit�, in
conformit� alle prescrizioni stabilite in sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la
diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento
dei controlli previsti dall'articolo 107 sono
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra
i competenti uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
due volte l'anno dal Ministro delle attivit�
produttive; alla conferenza partecipano anche il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni
di cui al comma 1 di volta in volta competenti per
materia.
3. La conferenza di cui al comma 2,
tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di informazione
sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma
2, possono presentare osservazioni gli organismi di
categoria della produzione e della distribuzione,
nonch� le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di
cui all'articolo 137, secondo modalit� definite
dalla conferenza medesima.
Articolo 107
Controlli
1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, controllano che i
prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il
Ministero delle attivit� produttive comunica alla
Commissione europea l'elenco delle amministrazioni
di cui al periodo che precede, nonch� degli uffici e
degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato
annualmente su indicazione delle amministrazioni
stesse.
2. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le
misure seguenti: a)
per qualsiasi prodotto: 1)
disporre, anche dopo che un prodotto � stato immesso
sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche
delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo
ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e
di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio
e presso i magazzini di vendita; 2)
esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate; 3)
prelevare campioni di prodotti per sottoporli a
prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,
redigendone processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati; b)
per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
in determinate condizioni: 1)
richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua
italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso
pu� presentare, redatte in modo chiaro e facilmente
comprensibile; 2)
sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni
preventive, in modo da renderlo sicuro; c)
per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
per determinati soggetti: 1)
disporre che tali soggetti siano avvertiti
tempestivamente ed in una forma adeguata di tale
rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi
specifici; d)
per qualsiasi prodotto che pu� essere pericoloso: 1)
vietare, per il tempo necessario allo svolgimento
dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti
sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo; 2)
disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento
del prodotto o di un lotto di prodotti gi�
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti
dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio
imminente per la salute e l'incolumit� pubblica;
e)
per qualsiasi prodotto pericoloso: 1)
vietarne l'immissione sul mercato e adottare le
misure necessarie a garantire l'osservanza del
divieto; f)
per qualsiasi prodotto pericoloso gi� immesso sul
mercato rispetto al quale l'azione gi� intrapresa
dai produttori e dai distributori sia
insoddisfacente o insufficiente: 1)
ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e
immediato e l'informazione dei consumatori circa i
rischi da esso presentati. I costi relativi sono
posti a carico del produttore e, ove ci� non sia in
tutto o in parte possibile, a carico del
distributore; 2)
ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare
con i produttori e i distributori, il suo richiamo
anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a
carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che
presentano un rischio grave le amministrazioni di
cui all'articolo 106 intraprendono le azioni
necessarie per applicare, con la dovuta celerit�,
opportune misure analoghe a quelle previste al comma
2, lettere da b) a f), tenendo conto delle
linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di
cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti
quando adottano misure analoghe a quelle di cui al
comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle
lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di
precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunit� europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravit� del rischio.
5. Le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle misure adottate sulla base del
principio di precauzione e, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l'azione volontaria dei produttori e dei
distributori di adeguamento agli obblighi imposti
dal presente titolo, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi
con le categorie di settore.
6. Per le finalit� di cui al
presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della
collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della
Guardia di finanza, le quali hanno accesso al
sistema di scambio rapido delle informazioni gestite
dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed
agiscono secondo le norme e le facolt� ad esse
attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente
articolo possono riguardare, rispettivamente: a)
il produttore; b)
il distributore, e, in particolare, il responsabile
della prima immissione in commercio; c)
qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ci�
sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal
prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attivit� di
controllo derivante dal presente titolo con quella
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa
antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile-direzione centrale
per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonch� degli organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai
fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanit�
marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi
previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti a non divulgare le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono
coperte dal segreto professionale, a meno che la
loro divulgazione sia necessaria alla tutela della
salute o della pubblica o privata incolumit�.
Articolo 108
Disposizioni
procedurali
1. Il provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul
mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con
l'indicazione dei termini e delle Autorit�
competenti cui � possibile ricorrere e deve essere
notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o
immediato pericolo per la salute o per la pubblica o
privata incolumit�, prima dell'adozione delle misure
di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli
interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di
presenziare agli accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli
interessati possono presentare all'Autorit�
competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono
presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a
causa dell'urgenza della misura da adottare, non
hanno potuto partecipare al procedimento.
Articolo 109
Sorveglianza del
mercato
1. Per esercitare un'efficace
sorveglianza del mercato, volta a garantire un
elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, anche indipendentemente dalla
conferenza di servizi, assicurano: a)
l'istituzione, l'aggiornamento periodico e
l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza
per categorie di prodotti o di rischi, nonch� il
monitoraggio delle attivit� di sorveglianza, delle
osservazioni e dei risultati;
b)
l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e
tecniche relative alla sicurezza dei prodotti; c)
esami e valutazioni periodiche del funzionamento
delle attivit� di controllo e della loro efficacia,
come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in
opera.
2. Le Amministrazioni di cui
all'articolo 106 assicurano, altres�, la gestione
dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti
e alle attivit� di controllo e sorveglianza. Le
modalit� operative di cui al presente comma vengono
concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative
competenti a svolgere l'attivit� di cui al comma 2
vanno rese note in sede di conferenza di servizi
convocata dopo la data di entrata in vigore del
codice. In quella sede sono definite le modalit� per
informare i consumatori e le altre parti interessate
delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Articolo 110
Notificazione e
scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivit�
produttive notifica alla Commissione europea,
precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2,
lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonch� eventuali
modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale
normativa comunitaria specifica vigente sulla
procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche
concordati con produttori e distributori, adottati
per limitare o sottoporre a particolari condizioni
la commercializzazione o l'uso di prodotti che
presentano un rischio grave per i consumatori, vanno
notificati alla Commissione europea secondo le
prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui
all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato
riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero delle attivit�
produttive procede, anche su richiesta delle altre
amministrazioni competenti, alla notifica alla
Commissione europea qualora il provvedimento
contenga informazioni suscettibili di presentare un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per
gli altri Stati membri, in particolare se tale
provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non
ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui
al comma 1, i provvedimenti adottati dalle
amministrazioni competenti di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al
Ministero delle attivit� produttive; analoga
comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia
a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di
competenza.
5. Il Ministero delle attivit�
produttive comunica all'amministrazione competente
le decisioni eventualmente adottate dalla
Commissione europea relativamente a prodotti che
presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e
che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. �
fatto salvo il rispetto del termine eventualmente
inferiore previsto nella decisione della Commissione
europea.
6. Le Autorit� competenti
assicurano alle parti interessate la possibilit� di
esprimere entro un mese dall'adozione della
decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni
per il successivo inoltro alla Commissione.
Articolo 111
Responsabilit� del
produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni
di cui al titolo secondo in materia di
responsabilit� per danno da prodotti difettosi.
Articolo 112
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
pi� grave reato, il produttore o il distributore che
immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107,
comma 2, lettera e), � punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a
50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca
pi� grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi, � punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a
50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca
pi� grave reato, il produttore o il distributore che
non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e
2), c) e d), numeri 1) e 2), � punito con l'ammenda
da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore
che non assicura la dovuta collaborazione ai fini
dello svolgimento delle attivit� di cui all'articolo
107, comma 2, lettera a), � soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, il produttore che violi le disposizioni di
cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni di cui al
medesimo Articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra
1.500 euro e 30.000 euro.
Articolo 113
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche
norme di settore che, con riferimento a particolari
categorie merceologiche, obbligano a specifici
standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni
regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
Titolo II
RESPONSABILIT� PER
DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Articolo 114
Responsabilit� del
produttore
1. Il produttore � responsabile del
danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Articolo 115
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente
titolo, � ogni bene mobile, anche se incorporato in
altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche
l'elettricit�.
Articolo 116
Responsabilit� del
fornitore
1. Quando il produttore non sia
individuato, � sottoposto alla stessa responsabilit�
il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attivit� commerciale, se ha
omesso di comunicare al danneggiato, entro il
termine di tre mesi dalla richiesta, l'identit� e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta
per iscritto e deve indicare il prodotto che ha
cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre
contenere l'offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio non � stata preceduta
dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
pu� effettuare la comunicazione entro i tre mesi
successivi.
4. In ogni caso, su istanza del
fornitore presentata alla prima udienza del giudizio
di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, pu� fissare un ulteriore termine non
superiore a tre mesi per la comunicazione prevista
dal comma 1.
5. Il terzo indicato come
produttore o precedente fornitore pu� essere
chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del
codice di procedura civile e il fornitore convenuto
pu� essere estromesso, se la persona indicata
comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto pu�
chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle
spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Articolo 117
Prodotto difettoso
1. Un prodotto � difettoso quando
non offre la sicurezza che ci si pu� legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui: a)
il modo in cui il prodotto � stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; b)
l'uso al quale il prodotto pu� essere
ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in
relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
c)
il tempo in cui il prodotto � stato messo in
circolazione.
2. Un prodotto non pu� essere
considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto pi� perfezionato sia stato in qualunque
tempo messo in commercio.
3. Un prodotto � difettoso se non
offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie.
Articolo 118
Esclusione della
responsabilit�
1. La responsabilit� � esclusa: a)
se il produttore non ha messo il prodotto in
circolazione;
b)
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione; d)
se il difetto � dovuto alla conformit� del prodotto
a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante; e)
se lo stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche, al momento in cui il produttore ha messo
in circolazione il prodotto, non permetteva ancora
di considerare il prodotto come difettoso; f)
nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto �
interamente dovuto alla concezione del prodotto in
cui � stata incorporata la parte o materia prima o
alla conformit� di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.
Articolo 119
Messa in circolazione
del prodotto
1. Il prodotto � messo in
circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene
anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
3. La responsabilit� non � esclusa
se la messa in circolazione dipende da vendita
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa
all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento
o con atto notificato al creditore procedente e
depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal
pignoramento stesso.
Articolo 120
Prova
1. Il danneggiato deve provare il
difetto, il danno, e la connessione causale tra
difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i
fatti che possono escludere la responsabilit�
secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilit� prevista
nell'articolo 118, comma 1, lettera b), �
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, � probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto �
stato messo in circolazione. 3. Se � verosimile che
il danno sia stato causato da un difetto del
prodotto, il giudice pu� ordinare che le spese della
consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Articolo 121
Pluralit� di
responsabili
1. Se pi� persone sono responsabili
del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno
ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile
a ciascuno, dalla gravit� delle eventuali colpe e
dalla entit� delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
Articolo 122
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del
fatto colposo del danneggiato il risarcimento si
valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227
del codice civile.
2. Il risarcimento non � dovuto
quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava
e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la
colpa del detentore di questa � parificata alla
colpa del danneggiato.
Articolo 123
Danno risarcibile
1. � risarcibile in base alle
disposizioni del presente titolo: a)
il danno cagionato dalla morte o da lesioni
personali;
b)
la distruzione o il deterioramento di una cosa
diversa dal prodotto difettoso, purch� di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo privato e
cos� principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose � risarcibile
solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
Articolo 124
Clausole di esonero da
responsabilit�
1. � nullo qualsiasi patto che
escluda o limiti preventivamente, nei confronti del
danneggiato, la responsabilit� prevista dal presente
titolo.
Articolo 125
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si
prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza del danno, del difetto e dell'identit�
del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del
danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di
gravit� sufficiente a giustificare l'esercizio di
un'azione giudiziaria.
Articolo 126
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si
estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in
cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha
cagionato il danno.
2. La decadenza � impedita solo
dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito in
una procedura concorsuale o dal riconoscimento del
diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la
decadenza nei confronti di uno dei responsabili non
ha effetto riguardo agli altri.
Articolo 127
Responsabilit� secondo
altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente
titolo non escludono n� limitano i diritti
attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI
CONFORMIT� E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI
CONSUMO
Capo I
Della vendita dei beni
di consumo
Articolo 128
Ambito di applicazione
e definizioni
1. Il presente capo disciplina
taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini
ai contratti di vendita sono equiparati i contratti
di permuta e di somministrazione nonch� quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti
comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si
intende per: a)
beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare, tranne: 1)
i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalit� dalle autorit� giudiziarie,
anche mediante delega ai notai; 2)
l'acqua e il gas, quando non confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantit�
determinata; b)
venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'esercizio della propria
attivit� imprenditoriale o professionale, utilizza i
contratti di cui al comma 1; c)
garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno
di un venditore o di un produttore, assunto nei
confronti del consumatore senza costi supplementari,
di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle
condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicit�; d)
riparazione: nel caso di difetto di conformit�, il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme
al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente
capo si applicano alla vendita di beni di consumo
usati, tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall'uso normale della cosa.
Articolo 129
Conformit� al
contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto
di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo
siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze: a)
sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo; b)
sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualit� del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello; c)
presentano la qualit� e le prestazioni abituali di
un bene dello stesso tipo, che il consumatore pu�
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o
dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicit� o sull'etichettatura; d)
sono altres� idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi � difetto di conformit�
se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era a conoscenza del difetto non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto
di conformit� deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore.
4. Il venditore non � vincolato
dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che: a)
non era a conoscenza della dichiarazione e non
poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b)
la dichiarazione � stata adeguatamente corretta
entro il momento della conclusione del contratto in
modo da essere conoscibile al consumatore;
c)
la decisione di acquistare il bene di consumo non �
stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformit� che
deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo � equiparato al difetto di conformit� del
bene quando l'installazione � compresa nel contratto
di vendita ed � stata effettuata dal venditore o
sotto la sua responsabilit�. Tale equiparazione si
applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo
installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
Articolo 130
Diritti del
consumatore
1. Il venditore � responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformit� esistente al momento della consegna del
bene.
2. In caso di difetto di
conformit�, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformit� del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4,
5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore pu� chiedere, a
sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo
che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 � da
considerare eccessivamente oneroso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto: a)
del valore che il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformit�; b)
dell'entit� del difetto di conformit�; c)
dell'eventualit� che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni
devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della
natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3
si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento
alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore pu� richiedere, a
sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni: a)
la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose; b)
il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo
di cui al comma 6; c)
la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l'importo della
riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di
conformit�, il venditore pu� offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti
effetti: a)
qualora il consumatore abbia gi� richiesto uno
specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine
alla decorrenza del termine congruo di cui al comma
6, salvo accettazione da parte del consumatore del
rimedio alternativo proposto; b)
qualora il consumatore non abbia gi� richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio
ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformit� di
lieve entit� per il quale non � stato possibile o �
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non d� diritto
alla risoluzione del contratto.
Articolo 131
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando �
responsabile nei confronti del consumatore a causa
di un difetto di conformit� imputabile ad un'azione
o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili facenti parte della
suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia
ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, pu�
agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto
o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
Articolo 132
Termini
1. Il venditore � responsabile, a
norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformit� si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai
diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non
denuncia al venditore il difetto di conformit� entro
il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto
il difetto. La denuncia non � necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o
lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si
presume che i difetti di conformit� che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero gi� a tale data, a meno che tale ipotesi
sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformit�.
4. L'azione diretta a far valere i
difetti non dolosamente occultati dal venditore s�
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che
sia convenuto per l'esecuzione del contratto, pu�
tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 130, comma 2, purch� il difetto di
conformit� sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui
al periodo precedente.
Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalit� indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicit�.
2. La garanzia deve, a cura di chi
la offre, almeno indicare: a)
la specificazione che il consumatore � titolare dei
diritti previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti; b)
in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per
farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonch� il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la
garanzia deve essere disponibile per iscritto o su
altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta
in lingua italiana con caratteri non meno evidenti
di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore pu� continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Articolo 134
Carattere imperativo
delle disposizioni
1. � nullo ogni patto, anteriore
alla comunicazione al venditore del difetto di
conformit�, volto ad escludere o limitare, anche in
modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente
paragrafo. La nullit� pu� essere fatta valere solo
dal consumatore e pu� essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti
possono limitare la durata della responsabilit� di
cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del
codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso
non inferiore ad un anno.
3. � nulla ogni clausola
contrattuale che, prevedendo l'applicabilit� al
contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Articolo 135
Tutela in base ad
altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente
capo non escludono n� limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal
presente titolo, si applicano le disposizioni del
codice civile in tema di contratto di vendita.
Parte V
ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Articolo 136
Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti
1. � istituito presso il Ministero
delle attivit� produttive il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato:
"Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per
le proprie iniziative, della struttura e del
personale del Ministero delle attivit� produttive, �
composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di
cui all'articolo 137 e da un rappresentante
designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed �
presieduto dal Ministro delle attivit� produttive o
da un suo delegato. Il Consiglio � nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle attivit� produttive,
e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela
ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono
altres� essere invitati i rappresentanti di enti ed
organismi che svolgono funzioni di regolamentazione
o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonch� esperti delle
materie trattate.
4. � compito del Consiglio:
a)
esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardino i diritti e gli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b)
formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c)
promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi
del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualit� e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi; d)
elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e)
favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli
utenti ai mezzi di giustizia previsti per la
soluzione delle controversie; f)
favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra
le politiche nazionali e regionali in materia di
tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo
anche iniziative dirette a promuovere la pi� ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e
degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A
tale fine il presidente convoca una volta all'anno
una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti
previsti dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
g)
stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
privati di altri Paesi e dell'Unione europea; h)
segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolt�, impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono
verificate dal predetto Dipartimento anche mediante
l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio
per l'attivit� normativa e amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure.
Articolo 137
Elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle
attivit� produttive � istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco �
subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto
del Ministro delle attivit� produttive, dei seguenti
requisiti: a)
avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento
a base democratica e preveda come scopo esclusivo la
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro; b)
tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi
statutari; c)
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul
territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notoriet� resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalit� di
cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; d)
elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e
delle uscite con indicazione delle quote versate
dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilit� delle associazioni non riconosciute; e)
svolgimento di un'attivit� continuativa nei tre anni
precedenti; f)
non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivit� dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei
consumatori e degli utenti � preclusa ogni attivit�
di promozione o pubblicit� commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione di interessi con imprese di produzione o
di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivit�
produttive provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le associazioni
dei consumatori e degli utenti operanti
esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere
a), b), d), e) e f), nonch� con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notoriet� resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalit� di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo
unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivit�
produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli
enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonch� i
relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
Articolo 138
Agevolazioni e
contributi
1. Le agevolazioni e i contributi
previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
sono estesi, con le modalit� ed i criteri di
graduazione definiti con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivit�
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 137.
Titolo II
LE AZIONI INIBITORIE E
L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 139
Legittimazione ad
agire
1. Le associazioni dei consumatori
e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le
dette associazioni sono legittimate ad agire nelle
ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate
dal presente codice, nonch� dalle seguenti
disposizioni legislative: a)
legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998,
n. 122, concernenti l'esercizio delle attivit�
televisive;
2. Gli organismi pubblici
indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunit� europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le
modalit� di cui all'articolo 140, nei confronti di
atti o comportamenti lesivi per i consumatori del
proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte
sul territorio dello Stato.
Articolo 140
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo
139 sono legittimati ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale: a)
di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti; b)
di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate; c)
di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o pi� quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicit� del
provvedimento pu� contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma
1, nonch� i soggetti di cui all'articolo 139, comma
2, possono attivare, prima del ricorso al giudice,
la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, a norma dell'articolo 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, nonch� agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle
controversie in materia di consumo a norma
dell'articolo 141. La procedura �, in ogni caso,
definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante dell'organismo di composizione
extragiudiziale adito, � depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del
luogo nel quale si � svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione
monocratica, accertata la regolarit� formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il verbale di conciliazione omologato costituisce
titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al
comma 1 pu� essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse
ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene
chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai
sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in
giudizio ai sensi del comma 1, pu� attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza
alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da
avviarsi o gi� avviata. La favorevole conclusione,
anche nella fase esecutiva, del procedimento di
conciliazione viene valutata ai fini della
cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che
definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice
fissa un termine per l'adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha
agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro
da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento
ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravit� del
fatto. In caso di inadempimento degli obblighi
risultanti dal verbale di conciliazione di cui al
comma 3 le parti possono adire il tribunale con
procedimento in camera di consiglio affinch�,
accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al fondo da istituire
nell'ambito di apposita unit� previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle
attivit� produttive, per finanziare iniziative a
vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a
norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies
del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e
sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di
cui al presente articolo non precludono il diritto
ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui
all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista
dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie
nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure
conciliative di competenza dell'Autorit� per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 141
Composizione
extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure
di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in
via telematica.
2. Il Ministero delle attivit�
produttive, d'intesa con il Ministero della
giustizia, comunica alla Commissione europea
l'elenco degli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30
marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della
Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i
principi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo. Il Ministero
delle attivit� produttive, d'intesa con il Ministero
della giustizia, assicura, altres�, gli ulteriori
adempimenti connessi all'attuazione della
risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25
maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete
comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo.
3. In ogni caso, si considerano
organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti
ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole
inserite nei contratti dei consumatori aventi ad
oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non pu� essere
privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 142
Modifiche al codice
civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter,
l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice
civile sono sostituiti dal seguente:
"Articolo 1469-bis:
Contratti del consumatore Le
disposizioni del presente titolo si applicano ai
contratti del consumatore, ove non derogate dal
codice del consumo o da altre disposizioni pi�
favorevoli per il consumatore.".
Articolo 143
Irrinunciabilit� dei
diritti
1. I diritti attribuiti al
consumatore dal codice sono irrinunciabili. � nulla
ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni minime di tutela
previste dal codice.
Articolo 144
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo
incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.
Articolo 145
Competenze delle
regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni
adottate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze legislative in materia di educazione e
informazione del consumatore.
Articolo 146
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice sono abrogati: a)
il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 224, cos� come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilit� per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183; b)
la legge 10 aprile 1991, n. 126, cos� come
modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante norme per l'informazione del consumatore;
c)
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in
materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali; d)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cos�
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicit� ingannevole e
comparativa;
e)
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cos� come
modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; f)
la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti, cos�
come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n.
340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224,
e dall'articolo 11 della legge 1� marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunit� europee - legge comunitaria 2001, sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7,
con riferimento alle attivit� promozionali del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui
all'articolo 138; g)
il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427,
recante attuazione della direttiva 94/47/CE,
concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di
un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili; h)
il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185,
recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa
alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza; i)
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63,
recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che
modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di
credito al consumo; l)
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67,
recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che
modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicit� ingannevole e comparativa; m)
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84,
recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa
alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; n)
il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224,
recante attuazione della direttiva 98/27/CE,
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori; o)
il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172,
recante attuazione della direttiva 2001/95/CE,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p)
il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59; q)
il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
r)
commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; s)
gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t)
la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice restano abrogati: a)
il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 903, recante attuazione della direttiva
79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori; b)
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76,
recante attuazione della direttiva 88/315/CEE,
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori; c)
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78,
recante attuazione della direttiva 88/314/CEE,
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori; d)
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115,
recante attuazione della direttiva 92/59/CEE,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Allegato I
Servizi finanziari di
cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione.
Tali servizi comprendono in particolare: i
servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE, i servizi di societ� di
investimenti collettivi; i servizi che rientrano
nelle attivit� che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano
nelle attivit� di assicurazione e riassicurazione di
cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla
direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e
92/96/CEE.
Allegato II
(previsto
dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato
II della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE
LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti,
secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), che presentano un rischio grave per la
salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti
farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre
2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a
permettere un rapido scambio di informazioni in
presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui
al punto 8 definiscono criteri specifici per
l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno
effettuato la notifica a norma dell'articolo 12
forniscono tutte le precisazioni disponibili. In
particolare, la notifica contiene le informazioni
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e
almeno: a)
le informazioni che permettono di identificare il
prodotto; b)
una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa
una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che
permettano di valutare l'importanza del rischio; c)
la natura e la durata delle misure o azioni prese o
decise, se del caso; d)
informazioni sui canali di commercializzazione e
sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui
Paesi destinatari. Tali informazioni devono essere
trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo
di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee
guida di cui al punto 8. Quando la misura notificata
a norma degli articoli 11 o 12 � intesa a limitare
la commercializzazione o l'uso di una sostanza
chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri
forniscono quanto prima possibile una sintesi o i
riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del
preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi
comunicano inoltre gli effetti previsti del
provvedimento sulla salute e la sicurezza dei
consumatori, nonch� la valutazione del rischio
effettuata in conformit� dei principi generali di
valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di
cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993,
nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove
sostanze. Le linee guida di cui al punto 8
definiscono i particolari e le procedure relativi
alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha
informato la Commissione, in virt� dell'articolo 12,
paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali
provvedimenti informa la Commissione, entro un
termine di quarantacinque giorni, se intende
confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel pi�
breve tempo possibile, la conformit� con le
disposizioni della direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga
necessario ed al fine di valutare la sicurezza del
prodotto, pu� svolgere un'indagine di propria
iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli
Stati membri devono fornire alla Commissione nella
misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma
dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad
informare la Commissione, entro e non oltre il
termine stabilito dalle linee guida di cui al punto
8, sui punti seguenti: a)
se il prodotto � stato immesso sul mercato nel loro
territorio; b)
quali provvedimenti nei confronti del prodotto in
questione adotteranno eventualmente in funzione
della situazione nel loro Paese, motivandone le
ragioni, in specie la diversa valutazione del
rischio o qualsiasi altra circostanza particolare
che giustifica la decisione, in particolare che
giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c)
le informazioni supplementari pertinenti ottenute in
merito al rischio implicato, compresi i risultati di
prove o analisi. Le
linee guida di cui al punto 8 propongono criteri
precisi di notifica delle misure la cui portata �
limitata al territorio nazionale e come trattare le
notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene
limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione di eventuali modifiche
o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la
gestione del RAPEX da parte della Commissione e
degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente
aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di
cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione pu� informare i
punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che
presentano rischi gravi, importati nella Comunit� e
nello Spazio economico europeo o esportati a partire
da tali territori.
10. La responsabilit� delle
informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica. 11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalit� saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
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Ultimo aggiornamento:
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