TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Definizioni e classificazioni
generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo
CAPO II Vigilanza sull�attivit� assicurativa e
riassicurativa
Art. 3 Finalit� della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attivit� produttive
Art. 5 Autorit� di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d�ufficio e collaborazione tra autorit�
TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA
ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 11 Attivit� assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate
CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 17 Procedura per l�accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attivit� in regime di prestazione di servizi
Art. 19 Procedura per l�accesso in regime di prestazione di
servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime
legale di previdenza
sociale
Art. 21 Attivit� svolta da sedi secondarie situate in altri
Stati membri
Art. 22 Attivit� in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 24 Attivit� in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall�impresa che esercita i rami
vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai
rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall�impresa che esercita i rami
responsabilit� civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilit�
civile veicoli e natanti
CAPO II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni
CAPO III Attivit� a copertura delle riserve tecniche
Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle
attivit�
Art. 39 Valutazione delle attivit� patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
Art. 42 Registro delle attivit� a copertura delle riserve
tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all'attivit� esercitata in
regime di stabilimento negli Stati terzi
CAPO IV Margine di solvibilit�
Art. 44 Margine di solvibilit�
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e
altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione
CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilit� e della quota di
garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l�impresa operante in pi� Stati membri
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A
PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52 Nozione
Art. 53 Attivit� esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili
TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVIT� DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 57 Attivit� di riassicurazione
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica
Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura
CAPO III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 60 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 61 Attivit� in regime di prestazione di servizi
TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I Imprese di riassicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62 Esercizio dell'attivit� di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro
indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67 Attivit� in regime di stabilimento
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti,
obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia
CAPO II Requisiti di onorabilit�, professionalit� e indipendenza
Art. 76 Requisiti di professionalit�, onorabilit� e indipendenza
degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e
comitato per il controllo sulla gestione 5
CAPO III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 79 Partecipazioni
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale
CAPO IV Gruppo assicurativo
Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa
CAPOgruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione
CAPOgruppo
Art. 85 Albo delle imprese
CAPOgruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare
TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi
CAPO II Bilancio di esercizio
Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione
CAPO III Bilancio consolidato
Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall�obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione
CAPO IV Libri e registri obbligatori 6
Art. 101 Libri e registri obbligatori
CAPO V Revisione contabile
Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla societ� di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell�incarico all�attuario revisore
TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 106 Attivit� di intermediazione assicurativa e
riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione
CAPO II Accesso all�attivit� di intermediazione
Art. 108 Accesso all�attivit� di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l�iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l�iscrizione dei produttori
diretti e dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l�iscrizione delle societ�
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 116 Attivit� in regime di stabilimento e di prestazione di
servizi
CAPO III Regole di comportamento
Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso
intermediari assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilit� verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a
distanza 7
TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI
CAPO I Obbligo di assicurazione
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione
CAPO II Esercizio dell�assicurazione
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attivit� produttive
CAPO III Risarcimento del danno
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entit�
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entit�
Art. 140 Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
CAPO IV Procedure liquidative
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilit� dell'azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 8
CAPO V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti
all�estero
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
CAPO VI Disciplina dell'attivit� peritale
Art. 156 Attivit� peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
ASSICURATIVE
CAPO I Coassicurazione comunitaria
Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega
CAPO II Tutela legale
Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalit� per la gestione dei sinistri
TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullit� dei contratti conclusi con imprese non
autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione
e della scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
CAPO II Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di propriet� del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso
CAPO III Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza
Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell�assicurato nell�assicurazione di tutela
legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza
CAPO IV Assicurazione sulla vita
Art. 176 Revocabilit� della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi
risarcitori
CAPO V Capitalizzazione
Art. 179 Nozione
CAPO VI Legge applicabile
Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita
TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 182 Pubblicit� dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive
CAPO II Obblighi di informazione
Art. 185 Nota informativa 10
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa
TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari
CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attivit�
CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di
imprese di riassicurazione
CAPO IV Cooperazione con le autorit� di vigilanza degli altri
Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203 Autorizzazione relativa all�esercizio dell�attivit�
assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all�assunzione del controllo di
imprese di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorit� di
altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l�esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l�esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad
imprese di Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle
assicurazioni obbligatorie 11
TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare
CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva
CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti
CAPO IV Verifica della solvibilit� corretta
Art. 217 Solvibilit� corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilit� dell'impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilit� corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri
TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I Misure di salvaguardia
Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle
attivit� a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilit� o
sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilit�
prospettica dell�impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attivit�
patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale
dell'autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in
Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilit� corretta
negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilit�
dell�impresa controllante
CAPO II Misure di risanamento 12
Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio
comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicit�
Art. 238 Esclusivit� delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
CAPO III Decadenza e revoca dell�autorizzazione
Art. 240 Decadenza dall�autorizzazione rilasciata all�impresa di
assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell�impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell�autorizzazione rilasciata all�impresa di
assicurazione
Art. 243 Revoca dell�autorizzazione rilasciata ad un�impresa di
assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell�autorizzazione rilasciata
all�impresa di riassicurazione
CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicit�
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell�impresa, dei creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati
membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei
crediti ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell�attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell�attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 13
CAPO V Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente da
reato
Art. 266 Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente
da reato
CAPO VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione
dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e
aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio
della Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di propriet�,
sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa
di assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilit� delle azioni relative agli
atti pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni
dell'impresa di assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei
liquidatori
CAPO VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel
gruppo assicurativo
Art. 275 Amministrazione straordinaria della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle societ� del gruppo
assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle societ� del
gruppo assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole societ� del gruppo
assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e societ� non iscritte all'albo
TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO II Liquidazione dei danni a cura dell�impresa designata
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 14
Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze
passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell'azione
Art. 291 Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
CAPO III Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell�impresa in liquidazione coatta
Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell�azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada
CAPO IV Liquidazione dei danni a cura dell�Organismo di
indennizzo italiano
Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo
italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non
assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada
CAPO V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio
dell'attivit� venatoria
Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga
TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I Abusivismo
Art. 305 Attivit� abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
CAPO II 15 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309 Attivit� oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare
CAPO III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti
Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell�obbligo a contrarre e divieto
di abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni
CAPO IV Trasparenza delle operazioni e protezione
dell'assicurato
Art. 318 Pubblicit� di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa
CAPO V Doveri nei confronti dell'autorit� di vigilanza
Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della societ� di revisione
Art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario
incaricato
CAPO VI Intermediari di assicurazione
Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli
intermediari
CAPO VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento
Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Art. 327 Pluralit� di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie
CAPO VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
16
TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Disposizioni tributarie
Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di
solvibilit� delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di
vincolo sulle attivit� patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e
dei natanti
CAPO II Contributi di vigilanza
Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi
CAPO III Disposizioni transitorie
Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione gi�
autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami
vita
Art. 340 Margine di solvibilit� disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni gi� autorizzate
Art. 343 Intermediari gi� iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione gi� iscritti
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attivit� di assistenza prestata da enti e societ� non
assicurative
Art. 347 Regioni a statuto speciale
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella
Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli
intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all�imposta sui
premi delle assicurazioni private
CAPO V Abrogazioni
Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Definizioni e classificazioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni
private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le
assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e
le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivit� assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attivit� riassicurativa: la assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da una impresa di
assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da una impresa di riassicurazione;
e) attivit� in regime di libert� di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di
libert� di prestazione di servizi: l'attivit�
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede in un altro Stato membro o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui � ubicato il rischio;
f) attivit� in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivit�
che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la
sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio dello Stato membro in cui �
ubicato il rischio;
g) autorit� di vigilanza: l'autorit� nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto
da un'impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese
aventi diritto ad agire direttamente contro
l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di
cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attivit� di assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a
favore dei medesimi aventi diritto allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da un'impresa
di assicurazione, prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione dell'impresa stessa,
in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virt� della legge applicabile a
tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone
causati da un veicolo non identificato o per il
quale non vi � stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada:
il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo
2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11
(r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente
un'attivit� industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa
attivit�;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali),
9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli
terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri
e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purch� l'assicurato superi
i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai
seimilioniduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilioniottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unit�. Qualora l'assicurato
sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto
a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al
bilancio consolidato del gruppo.
s) impresa: la societ� di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societ�
autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in
Italia ovvero impresa di assicurazione italiana:
la societ� avente sede legale in Italia e la
sede secondaria in Italia di impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
societ� avente sede legale e amministrazione -
centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societ� di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o non aderente
allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societ� controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell'assunzione di
partecipazioni di controllo, nonch� nella
gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione
extracomunitarie, imprese di riassicurazione,
sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una societ� di
partecipazione finanziaria mista secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa
mista: una societ� controllante diversa da
un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno
una delle sue imprese controllate sia un'impresa
di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una
societ� di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societ�
autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attivit� principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivit�
mobiliari ed immobiliari all'interno del
territorio di un determinato Stato. I crediti
sono considerati come localizzati nello Stato
nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilit� disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile ed al netto degli elementi
immateriali;
hh) margine di solvibilit� richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa
dispone costantemente, secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato
finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi
della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonch� i
mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da
disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorit� nazionali e che soddisfano
requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unit� che � destinata
alla navigazione marittima, fluviale o lacustre
e che � azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano:
l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque i diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni
che comportano il controllo della societ� e le
partecipazioni individuate dall'ISVAP, in
conformit� ai principi stabiliti nel regolamento
adottato dal Ministro delle attivit� produttive,
con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto
e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societ�;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:
tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli
stipulati da loro sedi secondarie situate in
Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese
italiane o da stabilimenti in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato, se
l'impresa cedente � essa stessa impresa italiana
o stabilimento in Italia di imprese aventi la
sede legale in altro Stato. Si considerano
facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da
imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti
parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i
principi contabili internazionali e le relative
interpretazioni adottati secondo la procedura di
cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti
emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attivit� rientranti nei
rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l'attivit� che l'impresa
pu� esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti
in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalit�
giuridica, di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivit� assicurativa o
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico
europeo; uno Stato aderente all'accordo di
estensione della normativa dell'Unione europea
in materia, fra l'altro, di circolazione delle
merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo
Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha
il domicilio, ovvero, se il contraente � una
persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione
o in cui � ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio � assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato di cui
alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di
cui alla lettera bbb) in cui � situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi
beni immobili, ovvero beni immobili e beni
mobili in essi contenuti, sempre che entrambi
siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione
riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto,
quando abbia durata inferiore o pari a quattro
mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un
viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato � una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce
il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri da 1 a 3.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui � situata la
sede legale dell'impresa che assume
l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non � membro
dell'Unione europea o non � aderente allo Spazio
economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o pi�
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui
sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di societ� controllate, societ�
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari
al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato,
d� comunque la possibilit� di esercitare
un'influenza notevole ancorch� non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione
unitaria in virt� di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono
legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e
familiare che possa influire in misura rilevante
sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, pu� ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
lll) testo unico bancario: il decreto
legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione
finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni
sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: il decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente
costituito dalle imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilit�
civile autoveicoli che � stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall'ordinamento comunitario e
italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che � costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata
il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo responsabilit� civile
autoveicoli;
qqq) unit� da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che pu� essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad
una strada ferrata, nonch� i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.
Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo �
la seguente:
a) le assicurazioni sulla durata della vita
umana;
b) le assicurazioni di nuzialit� e di natalit�;
c) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le
cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento;
d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga
durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidit� grave dovuta a malattia o a
infortunio o a longevit�;
e) le operazioni di capitalizzazione;
f) le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell'attivit� lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami
I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al
ramo V del comma 1 se � stata autorizzata ad
esercitare anche un altro ramo vita con
assunzione di un rischio demografico, con i
relativi contratti pu� garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona,
comprese l'incapacit� al lavoro professionale,
la morte in seguito ad infortunio, l'invalidit�
a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa
che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1,
in via complementare ai relativi contratti, pu�
garantire prestazioni di invalidit� e di
premorienza secondo quanto previsto nella
normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi
� la seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali); prestazioni
forfettarie; indennit� temporanee; forme miste;
persone trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennit�
temporanee; forme miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno
subito da veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni danno subito da: veicoli
fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
trasportate o dai bagagli, indipendentemente
dalla natura del mezzo di trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno
subito dai beni (diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta; elementi naturali diversi
dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai
beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,
5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonch� da qualsiasi altro evento, quale il
furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10) Responsabilit� civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilit� risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilit� del vettore);
11) Responsabilit� civile aeromobili: ogni
responsabilit� risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilit� del vettore);
12) Responsabilit� civile veicoli marittimi,
lacustri e fluviali: ogni responsabilit�
risultante dall'uso di veicoli fluviali,
lacustri e marittimi (compresa la responsabilit�
del vettore);
13) Responsabilit� civile generale: ogni
responsabilit� diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a
rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione
indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di
utili; persistenza di spese generali; spese
commerciali impreviste; perdita di valore
venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie
non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in
situazione di difficolt�.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata
cumulativamente per pi� rami � cos� denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni
e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone
trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni
marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio
persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni
aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio
ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
"Responsabilit� civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito
e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
pu� garantire i rischi compresi in un altro
ramo, senza necessit� di un'ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il
rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che
copre il rischio principale. I rischi compresi
nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non
possono essere considerati accessori di altri
rami; tuttavia, fermo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere
considerati come rischi accessori del ramo 18
quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in
difficolt� durante trasferimenti o assenze dal
domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a
tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le
istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell'autorizzazione nel
territorio comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attivit� assicurativa e
riassicurativa
Art. 3
Finalit� della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti delle imprese,
degli intermediari e degli altri operatori del
settore assicurativo, avendo riguardo alla
stabilit�, all'efficienza, alla competitivit� ed
al buon funzionamento del sistema assicurativo,
alla tutela degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei
consumatori.
Art. 4
Ministro delle attivit� produttive
1. Il Ministro delle attivit� produttive adotta
i provvedimenti previsti nel presente codice
nell'ambito delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Art. 5
Autorit� di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo mediante l'esercizio dei
poteri di natura autorizzativa, prescrittiva,
accertativa, cautelare e repressiva previsti
dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario
per la sana e prudente gestione delle imprese o
per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati ed allo
stesso fine rende nota ogni utile
raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivit� necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione
del consumatore e per sviluppare la conoscenza
del mercato assicurativo, comprese le indagini
statistiche ed economiche e la raccolta di
elementi per l'elaborazione delle linee di
politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione
con le autorit� degli altri Stati membri al fine
di rendere organica, efficace ed omogenea la
vigilanza sull'attivit� assicurativa e
riassicurativa in conformit� alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP � disciplinato dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell'esercizio
imparziale delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo.
Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei
confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e
costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attivit� di assicurazione o di
riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi
forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e
di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivit� lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati
finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformit�
alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in
qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione limitatamente
ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei periti di assicurazione e
di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonch� le
associazioni riconosciute per la rappresentanza
degli interessi dei consumatori hanno facolt� di
proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo
la procedura prevista con regolamento adottato
dall'Istituto nel rispetto dei principi del
giusto procedimento.
Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivit� produttive e
l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal presente codice.
Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi
del presente codice sono emanati dal presidente
dell'Istituto nel rispetto della procedura
prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i
termini e le procedure per l'adozione degli atti
e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti
relativi all'accertamento delle violazioni ed
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei
principi della facolt� di denuncia di parte,
della piena conoscenza degli atti istruttori,
del contraddittorio, della verbalizzazione
nonch� della distinzione tra le funzioni
istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in
quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di
necessit� ed urgenza o i motivi di riservatezza
per cui � consentito derogare ai principi
sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione dell'ISVAP possono
essere applicate dall'Istituto anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via
generale sono rese pubbliche secondo le modalit�
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le
raccomandazioni di carattere generale adottati
dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I medesimi atti, nonch� ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati
dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese
successivo a quello della loro adozione e sono
altres� resi prontamente disponibili sul suo
sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice
sono pubblicati, a cura del Ministero delle
attivit� produttive, in un'unica raccolta, anche
in forma elettronica, se nel corso dell'anno
precedente ne siano stati emanati di nuovi o
siano intervenute modifiche di quelli gi�
emanati.
Art. 10
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorit�
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'ISVAP in ragione della sua
attivit� di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi
previsti dalla legge per le indagini su
violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
presidente dell'ISVAP tutte le irregolarit�
constatate, anche se costituenti reato
perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli
esperti dei quali l'Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societ� e la borsa
(CONSOB), l'Autorit� garante della concorrenza e
del mercato, l'Autorit� per le garanzie nelle
comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi
(UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni
collabora con l'ISVAP al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non pu�
essere reciprocamente opposto il segreto di
ufficio.
5. Il segreto di ufficio non pu� essere altres�
opposto nei confronti del Ministro delle
attivit� produttive e nei confronti dei due rami
del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze
e le modalit� stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici forniscono dati, notizie e documenti e
ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall'ISVAP, in conformit� alle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorit� competenti
dell'Unione europea e dei singoli Stati membri,
al fine di agevolare l'esercizio delle
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre
autorit� italiane o a terzi senza il consenso
dell'autorit� che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocit� e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l'ISVAP pu� scambiare
informazioni con le autorit� competenti degli
Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP pu� scambiare informazioni con le
autorit� amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorit�
di Stati terzi lo scambio di informazioni
avviene con le modalit� di cui al comma 7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVIT� ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11
Attivit� assicurativa
1. L'esercizio dell'attivit� assicurativa nei
rami vita e nei rami danni, come classificati
all'articolo 2, � riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto
sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure
dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, � consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli
rami danni infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3. L'impresa � tenuta ad
una gestione separata per ciascuna delle due
attivit� secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione pu� inoltre
svolgere le operazioni connesse o strumentali
all'esercizio dell'attivit� assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le
attivit� relative alla costituzione ed alla
gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di
ripartizione, le assicurazioni che hanno per
oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle
che riguardano il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona. In caso di violazione del
divieto il contratto � nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
2. � vietata la costituzione nel territorio
della Repubblica di societ� che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attivit� assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica
Art. 13
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste
dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende
esercitare l'attivit� nei rami vita oppure nei
rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita
e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione pu� essere rilasciata per
uno o pi� rami vita o danni e copre tutte le
attivit� rientranti nei rami cui si riferisce, a
meno che l'impresa non chieda che sia limitata
ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione � valida per il territorio
della Repubblica, per quello degli altri Stati
membri, nel rispetto delle disposizioni relative
alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonch�
per quello degli Stati terzi, nel rispetto della
legislazione di tali Stati.
Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societ� per azioni,
di societ� cooperativa o di societ� di mutua
assicurazione le cui quote di partecipazione
siano rappresentate da azioni, costituite ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2325,
2511 e 2546 del codice civile, nonch� nella
forma di societ� europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo
statuto della societ� europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia,
interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale
con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un
milione e cinquecentomila, sulla base dei
singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attivit� iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica, sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso � stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed
ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano
in possesso dei requisiti di onorabilit�
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalit�,
onorabilit� ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti
del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri,
se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa
la responsabilit� del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega
l'autorizzazione � specificatamente e
adeguatamente motivato ed � comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si pu� dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in un'apposita sezione
dell'albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne d� pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicit� dell'albo.
Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa gi� autorizzata all'esercizio di
uno o pi� rami vita o danni che intende
estendere l'attivit� ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si
applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione
dell'autorizzazione, l'impresa d� prova di
disporre interamente del capitale sociale o del
fondo di garanzia minimo previsto per
l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola
con le disposizioni relative alle riserve
tecniche, al margine di solvibilit� ed alla
quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei
nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia
pi� elevata di quella posseduta, l'impresa deve
altres� dimostrare di disporre di tale quota
minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo
aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda
estendere l'esercizio ad altre attivit� o rischi
rientranti nei rami per i quali � stata
autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura per l'estensione dell'autorizzazione
ad altri rami e il contenuto del programma di
attivit�.
5. L'impresa non pu� estendere l'attivit� prima
dell'adozione del provvedimento che aggiorna
l'albo, del quale � data pronta comunicazione
all'impresa medesima.
Art. 16
Attivit� in regime di stabilimento in un altro
Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro, ne d�
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla
comunicazione, un programma di attivit� recante,
in particolare, l'indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione
comprovante la nomina di un rappresentante
generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorit� dello Stato membro di
stabilimento, nonch� di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti
relativi alle attivit� esercitate nel territorio
di tale Stato. Il rappresentante generale deve
avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, questa deve
a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita
di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per
tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di
onorabilit� e professionalit� secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei
requisiti comporta la decadenza dalla carica ai
sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria.
Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di
stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui all'articolo
16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti
previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all'autorit� di vigilanza dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente
ad una certificazione attestante che l'impresa
possiede, per l'insieme delle sue attivit�, il
margine di solvibilit� richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilit� della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attivit�
presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilit�
e di professionalit�.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa
dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
ovvero del diniego motivato ai sensi del comma
2.
4. L'impresa non pu� insediare la sede
secondaria e dare inizio all'attivit� prima di
aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorit� di vigilanza dello Stato membro
nel quale intende stabilirsi o, nel caso di
silenzio, prima che siano trascorsi sessanta
giorni dal momento in cui tale autorit� ha
ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui
all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente
all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorit� di vigilanza e
che pervenga entro il medesimo termine,
relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve
attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne
l'ISVAP e l'autorit� di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto
comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle informazioni, ne
valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
delle condizioni che hanno giustificato l'invio
della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
caso, provvede ad informare l'autorit�
competente dello Stato membro interessato.
L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni
eventuale comunicazione che pervenga
dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18
Attivit� in regime di prestazione di servizi in
un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la
prima volta attivit� in regime di libert� di
prestazione di servizi in un altro Stato membro,
ne d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa
trasmette un programma nel quale sono indicati
gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone
di svolgere l'attivit�, gli Stati membri nei
quali intende operare, la natura dei rischi e
delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione
di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 18, trasmette all'autorit� di
vigilanza dello Stato membro, nel quale
l'impresa si propone di operare in regime di
libert� di prestazione di servizi, le necessarie
informazioni e contestualmente ne d� notizia
all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilit� della
situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attivit�
presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette
all'impresa interessata entro il termine
indicato al comma 1.
3. L'impresa pu� dare inizio all'attivit� dal
momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di
cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il
contenuto della comunicazione effettuata,
applica la procedura prevista dall'articolo 17,
comma 5.
Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un
regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi
del ramo malattia ubicati in altri Stati membri,
nei quali tali assicurazioni sostituiscono
parzialmente o integralmente la copertura
sanitaria fornita da un regime legale di
previdenza sociale e sono obbligatoriamente
gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario, deve richiedere all'ISVAP le
tabelle di frequenza della malattia e gli altri
dati statistici pertinenti pubblicati e
trasmessi dalle autorit� di vigilanza degli
Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente
la relativa comunicazione all'impresa
richiedente.
Art. 21
Attivit� svolta da sedi secondarie situate in
altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime
di libert� di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede
secondaria situata in un altro Stato membro, ne
d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa pu� iniziare l'attivit� a decorrere
dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver
ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1.
L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di
ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivit� di cui al comma 1 �
soggetto alle disposizioni applicabili alle
imprese con sede legale in Italia, nonch� agli
articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22
Attivit� in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo, ne d� preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere
all'insediamento della sede secondaria, qualora
rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga
inadeguata, sulla base del programma di attivit�
presentato, la struttura organizzativa della
sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'impresa che intende
effettuare operazioni in regime di libert� di
prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato
membro
Art. 23
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivit� dei rami vita o dei
rami danni in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di
un'impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, � subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorit� di vigilanza
di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa � divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede
secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorit� della Repubblica, nonch�
quello di concludere e sottoscrivere i contratti
e gli altri atti relativi alle attivit�
esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio
all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel
territorio della Repubblica e deve a sua volta
designare come proprio rappresentante una
persona fisica che abbia domicilio in Italia e
che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine la normativa, giustificata da motivi
d'interesse generale, che l'impresa deve
osservare nell'esercizio dell'attivit�.
4. L'impresa pu� insediare la sede secondaria e
dare inizio all'attivit� nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve
dall'autorit� di vigilanza dello Stato di
origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP
almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza
delle informazioni ricevute in relazione alla
permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4
e, se del caso, informa l'autorit� competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24
Attivit� in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivit� dei rami vita o dei
rami danni, in regime di libert� di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica, da
parte di una impresa avente la sede legale in un
altro Stato membro, � subordinato alla
comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorit�
di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e
degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
la comunicazione include l'indicazione del
nominativo e l'indirizzo del rappresentante per
la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa � divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa pu� iniziare l'attivit� dal momento
in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la
comunicazione dell'autorit� di vigilanza dello
Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso
l'autorit� di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare
alla comunicazione per l'accesso nel territorio
della Repubblica in regime di libert� di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivit�, in
regime di libert� di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, l'impresa non pu�
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di
qualsiasi altra presenza permanente nel
territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in
permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel
territorio della Repubblica in regime di libert�
di prestazione di servizi per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nomina un rappresentante
incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le
richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel
territorio della Repubblica e non pu� svolgere
per conto dell'impresa attivit� diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorit� competenti per quanto riguarda
le richieste di risarcimento dei danni, nonch�
di attestare l'esistenza e la validit� dei
contratti stipulati dall'impresa in regime di
libert� di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la
gestione dei sinistri possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalit� e l'indirizzo del
rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel
certificato.
Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese
ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita
e dei rami danni nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento o in libert� di
prestazione di servizi.
Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non pu� stipulare contratti, nonch�
fare ricorso a forme di pubblicit� che siano in
contrasto con disposizioni nazionali di
interesse generale, ivi comprese quelle poste a
protezione degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato
terzo, qualora intenda esercitare nel territorio
della Repubblica i rami vita o i rami danni, �
preventivamente autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione � efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso
all'attivit� all'estero in regime di libert� di
prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine
eserciti congiuntamente i rami vita e i rami
danni, pu� essere autorizzata ad esercitare
esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo
che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare
nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito
dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2,
nonch� del potere di compiere le operazioni
necessarie per la costituzione ed il vincolo del
deposito cauzionale previsto dal comma 5.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una
persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se
diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per la durata dell'incarico, dei
requisiti di onorabilit� e professionalit�
previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare
un programma di attivit�, nonch� il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per
un ammontare almeno uguale all'importo minimo
della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d'Italia, di una
somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno
alla met� dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono
inoltre disciplinati i procedimenti e le
condizioni di estensione dell'attivit� ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei
rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non pu� essere altres�
rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato
di origine il principio di parit� di trattamento
o di reciprocit� nei confronti delle imprese
aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano
gi� costituito in tale Stato una sede
secondaria.
Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di
servizi
1. � vietato all'impresa con sede legale in uno
Stato terzo l'esercizio, nel territorio della
Repubblica, dell'attivit� nei rami vita o nei
rami danni in regime di libert� di prestazione
di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti
delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un
altro Stato membro.
3. � fatto divieto ai soggetti che hanno il
domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica di
concludere contratti con imprese che svolgono
l'attivit� in violazione di quanto previsto ai
commi 1 e 2. � altres� vietata qualsiasi forma
di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il
contratto � nullo e si applica l'articolo 167,
comma 2.
Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 30
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni
opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede
procedure atte a far s� che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivit�
assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i
requisiti di professionalit� del personale e
rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con
regolamento.
Art. 31
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica
un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel
presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli
articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma
5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilit� e professionalit�
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attivit� produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni
affinch� l'attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli
organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell'attuario
incaricato al fine di consentire la corretta
rilevazione dei dati, in particolare di quelli
relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per
le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei
requisiti o della sussistenza o della
sopravvenienza di cause di incompatibilit� che
ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del
presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonch� alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall'Istituto,
l'incarico conferito all'attuario � revocato
dall'impresa, direttamente o su richiesta
dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca
l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro
quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo
attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni
della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al
nuovo attuario, nei medesimi termini, una
relazione dettagliata che l'attuario uscente ha
l'obbligo di predisporre, nella quale siano
riassunti i rilievi e le osservazioni formulate
negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi
eccezionali, l'attuario si trovi
nell'impossibilit� di predisporre la relazione,
vi provvede l'impresa.
Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle
operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1,
sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che
consentano all'impresa, mediante il ricorso ai
premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai
costi e alle obbligazioni assunte nei confronti
degli assicurati e, in particolare, di
costituire per i singoli contratti le riserve
tecniche necessarie. A tal fine pu� essere presa
in considerazione la situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, ma non possono essere
impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel
rispetto dei limiti indicati all'articolo 33,
nonch� delle regole applicative dei principi
attuariali riconosciute dall'ISVAP con
regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del
calcolo dei premi spetta all'attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare
presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che
esercita i rami vita � trasmesso all'ISVAP
insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario
incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate,
con riferimento alle basi tecniche adottate, per
il calcolo delle riserve tecniche, con specifica
evidenza delle eventuali valutazioni implicite e
delle relative motivazioni, attesta la
correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce
sui controlli operati in ordine alle procedure
impiegate per il calcolo delle riserve e per la
corretta rilevazione del portafoglio ed esprime
un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali
riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e
permanente di risorse estranee ai premi ed ai
relativi proventi, l'ISVAP pu� vietare
l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione
di squilibrio.
5. � consentito l'impiego di formule tariffarie
a premio naturale a condizione che sia data una
adeguata informativa precontrattuale ed in corso
di contratto, fermo restando il divieto di
revisione delle basi tecniche. In caso di
violazione del divieto il contratto � nullo e si
applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi
essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
calcolo dei premi e delle riserve tecniche di
ciascuna tariffa.
Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti
relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti
i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di
interesse massimo, che non pu� superare il
sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP pu� altres� determinare nel
regolamento pi� tassi massimi di interesse,
diversificati secondo la moneta in cui �
espresso il contratto, purch� ciascuno di essi
non superi il sessanta per cento del tasso medio
dei prestiti obbligazionari dello Stato nella
cui moneta � espresso il contratto. In tale caso
l'ISVAP consulta preventivamente l'autorit� di
vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di
interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e
2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai
commi 1 e 2, pu� stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori
diversi del tasso massimo di interesse. Pu�
inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia
immediata senza facolt� di riscatto, per i quali
gli impegni trovino copertura nei corrispondenti
cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolt� di
cui al comma 4, l'impresa pu� scegliere il tasso
di interesse prudenziale da adottare, tenendo
conto della moneta in cui � espresso il
contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato
pu� essere pi� elevato del rendimento degli
attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei
principi contabili in vigore, previa opportuna
deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento
di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP
alla commissione europea e, ove ne facciano
richiesta, alle autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri.
Art. 34
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami responsabilit� civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilit� civile dei veicoli a motore
e dei natanti incarica un attuario per la
verifica preventiva delle tariffe e delle
riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui
all'articolo 2, comma 3, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilit� e professionalit�
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
delle attivit� produttive, su proposta
dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato � preposto alla
verifica delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ed alla valutazione della
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di
riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti
e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo
delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono
determinate dal Ministro delle attivit�
produttive con il regolamento di cui al comma 2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
comma 2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilit� civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa
calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad
almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano
disponibili, l'impresa pu� fare ricorso a
rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro
caratteristiche, non possono essere ricondotti
ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa,
questa pu� avvalersi, ai fini della conoscenza
degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o pi� organismi
costituiti tra le imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i
quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarit� o di eccezionalit�
rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati
dall'impresa per la determinazione del premio
puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono
essere comunicati tempestivamente agli organismi
indicati nel comma 2.
Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte e le spese
future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle
cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei
principi attuariali e delle regole applicative
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle
riserve tecniche spetta all'attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestivit�, gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha
l'obbligo di informare prontamente l'organo con
funzioni di amministrazione e l'organo che
svolge funzioni di controllo dell'impresa
qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel
momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma
3. L'impresa, se non � in grado di rimuovere le
cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne d� pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita
costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare
complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle
rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da
pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e
ai ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e di
ristorni, purch� tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati o non siano gi� stati
considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche
delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le
disposizioni relative alle riserve tecniche dei
rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta
all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche,
diverse dal tasso di interesse, impiegate nel
calcolo delle riserve tecniche ed i risultati
dell'esperienza diretta.
Art. 37
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche che siano
sempre sufficienti a far fronte, per quanto
ragionevolmente prevedibile, agli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione. Le
riserve sono costituite, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di valutazione
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita
l'attivit� nei rami relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile dei
veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario
incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire
all'impresa di effettuare, con tempestivit�, gli
interventi necessari. A tale fine l'attuario
incaricato ha l'obbligo di informare prontamente
l'organo con funzioni di amministrazione e
l'organo che svolge funzioni di controllo
dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a
quel momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione
dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se
non � in grado di rimuovere le cause del rilievo
o se non condivide il rilievo stesso, ne d�
pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni
costituisce alla fine di ogni esercizio la
riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
alla chiusura dell'esercizio, le riserve di
perequazione, la riserva di senescenza e le
riserve per partecipazione agli utili e ai
ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per
frazioni di premi sia la riserva per rischi in
corso. L'impresa che esercita le assicurazioni
delle cauzioni, della grandine e delle altre
calamit� naturali e quelle dei danni derivanti
dall'energia nucleare integra per tali
assicurazioni, in relazione alla natura
particolare dei rischi, la riserva per frazioni
di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare
complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie per far fronte
al pagamento dei sinistri avvenuti
nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e
non ancora pagati, nonch� alle relative spese di
liquidazione. La riserva sinistri � valutata in
misura pari al costo ultimo, per tener conto di
tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di
dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non
ancora denunciati alla data di chiusura
dell'esercizio, � valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei
relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte
le somme accantonate, conformemente alle
disposizioni di legge, allo scopo di perequare
le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli
anni futuri o di coprire rischi particolari.
L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivit�
assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire
l'eventuale saldo tecnico negativo conservato
del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
L'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivit� assicurativa nei rami danni, salvo
che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamit�
naturali, diretta a compensare nel tempo
l'andamento della sinistralit�. Le condizioni e
le modalit� per la costituzione della riserva di
perequazione per rischi di calamit� naturale e
per i danni derivanti dall'energia nucleare sono
fissate con decreto del Ministro delle attivit�
produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le
malattie, che hanno durata poliennale o che, pur
avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di
rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una
riserva di senescenza destinata a compensare
l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere
dell'et� degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l'intera durata della garanzia,
con riferimento all'et� degli assicurati al
momento della stipulazione del contratto. Per
tali contratti l'impresa pu� esercitare il
diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo
entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza
l'impresa costituisce una apposita riserva
secondo appropriati criteri attuariali che
tengono conto dell'andamento del rischio per
l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai
ristorni, purch� tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio
congiunto dell'attivit�, nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori
comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli
importi lordi delle riserve tecniche. La riserva
premi relativa agli importi di riassicurazione �
calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa
per il calcolo della riserva premi lorda.
Capo III
Attivit� a copertura delle riserve tecniche
Art. 38
Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivit�
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami
danni sono coperte con attivi di propriet�
dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia
garantita la sicurezza, la redditivit� e la
liquidit� degli investimenti, provvedendo ad
un'adeguata diversificazione e dispersione degli
attivi medesimi.
2. L'impresa pu� coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato
dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalit�, i limiti
di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o
pi� attivi non sono state osservate le regole di
cui al comma 2, comunica all'impresa
l'inammissibilit� ad essere destinati, in tutto
o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP pu� autorizzare, in via
temporanea, l'investimento in categorie di
attivi a copertura delle riserve tecniche
diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che
rappresentano un investimento in una societ�
controllata, che per conto dell'impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte
gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la
corretta applicazione delle norme e dei principi
di cui al presente articolo, tiene conto degli
attivi detenuti dalla societ� controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio
italiano, l'impresa pu� localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno
o pi� Stati membri. Su richiesta dell'impresa,
l'ISVAP pu� autorizzare la localizzazione di
parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga
alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve
tecniche � libera, salvo quanto disposto
dall'articolo 47.
Art. 39
Valutazione delle attivit� patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche sono valutati al netto dei debiti
contratti per la loro acquisizione e delle
eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche � effettuata in modo
prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative ai criteri di valutazione
delle attivit� patrimoniali.
Art. 40
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa � espressa in
una determinata valuta, l'obbligazione
dell'impresa si considera esigibile in tale
valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non �
espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si
considera esigibile nella valuta del paese di
ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei
rami danni l'impresa pu� altres� eseguire la
prestazione nella stessa valuta in cui � stato
pagato il premio se, sin dalla stipulazione del
contratto, risulti obiettivamente prevedibile
che la prestazione debba essere corrisposta in
tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle
riserve tecniche nel rispetto del principio
della congruenza. L'ISVAP individua, con
regolamento, i casi di deroga, determinando
altres� le tipologie, le modalit� e i limiti di
impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a
soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a
quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un
contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio oppure al valore di
attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dall'impresa di assicurazione, le riserve
tecniche relative a tali contratti sono
rappresentate con la massima approssimazione
possibile dalle quote dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio oppure da
quelle del fondo interno, se � suddiviso in
quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un
contratto siano direttamente collegate ad un
indice azionario o ad un altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1,
le riserve tecniche relative a tali contratti
sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote
rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi
di adeguata sicurezza e negoziabilit� che
corrispondano il pi� possibile a quelli su cui
si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le
disposizioni sulle quote massime di cui al comma
2 del medesimo articolo non sono applicabili
agli attivi detenuti per far fronte ad
obbligazioni che sono direttamente collegate
alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le
disposizioni relative alle regole di congruenza
non si applicano alle obbligazioni derivanti dai
contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti
di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia
di risultato dell'investimento o qualsiasi altra
prestazione garantita, alle corrispondenti
riserve tecniche aggiuntive si applica
l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento,
disposizioni pi� dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che
possono essere destinati a copertura delle
riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42
Registro delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui
risultano le attivit� a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle
annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivit� poste a copertura delle riserve
tecniche ed iscritte nel registro sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attivit� di cui al presente
comma costituiscono patrimonio separato rispetto
alle altre attivit� detenute dall'impresa e non
iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione
delle attivit� risultante dal registro. L'ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni per
la formazione e la tenuta del registro, con
particolare riguardo all'annotazione delle
operazioni effettuate, nonch� i termini, le
modalit� e gli schemi per le comunicazioni
periodiche.
Art. 43
Riserve tecniche relative all'attivit�
esercitata in regime di stabilimento negli Stati
terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi
secondarie situate in Stati terzi, l'impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle
leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio
dell'impresa risultino iscritte attivit�
sufficienti alla copertura delle riserve di cui
al comma 1.
Capo IV
Margine di solvibilit�
Art. 44
Margine di solvibilit�
1. L'impresa dispone costantemente di un margine
di solvibilit� sufficiente per la complessiva
attivit� esercitata nel territorio della
Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina,
con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione e il calcolo del margine di
solvibilit� richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del
presente capo e di quelle previste dalla
normativa in materia di vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario.
2. Il margine di solvibilit� disponibile �
rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa
al netto degli elementi immateriali, libero da
qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta
di societ� di mutua assicurazione, il fondo di
garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e
facoltative, non destinate a copertura di
specifici impegni o a rettifica di voci
dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portati a nuovo, al netto dei
dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine
di solvibilit� disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i
prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilit�
disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilit� richiesto, di cui il venticinque per
cento al massimo comprendente prestiti
subordinati a scadenza fissa o azioni
preferenziali cumulative a durata determinata.
Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilit�
disponibile i prestiti subordinati devono
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo
45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
cumulative possono essere computate soltanto
qualora esistano accordi vincolanti in base ai
quali, in caso di liquidazione ordinaria o
coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore
rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori
e vengano rimborsate solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle
menzionate alla lettera a), sino a concorrenza
del cinquanta per cento del margine di
solvibilit� disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilit� richiesto, limite da
assumere per il totale di detti titoli,
strumenti, azioni preferenziali cumulative e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del
presente comma. Per essere computati tra gli
elementi costitutivi del margine di solvibilit�
disponibile i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari, comprese le
azioni preferenziali cumulative, devono
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo
45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa,
accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP
pu� autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilit� disponibile, per periodi
singolarmente non superiori a dodici mesi, gli
ulteriori elementi patrimoniali individuati
nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre
gli attivi dei quali non si tiene conto,
nell'ambito della determinazione del patrimonio
dell'impresa, agli effetti del margine di
solvibilit�.
Art. 45
Prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi
nel margine di solvibilit� disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate,
purch� sussistano accordi vincolanti in base ai
quali, in caso di liquidazione ordinaria o
coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado
inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsati solo previo
pagamento di tutti gli altri debiti in essere
alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi
nel margine di solvibilit� disponibile, fermo
quanto disposto al comma 1, qualora i documenti
che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali
modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali
il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell'impresa, essere rimborsato
prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano
che la durata minima non sia inferiore a cinque
anni;
d) per i prestiti per i quali non � stabilita
una scadenza, prevedano per il rimborso un
preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei
prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa
emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa �
tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP,
al pi� tardi un anno prima della data di
scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalit� ed i mezzi tramite i quali, alla
scadenza medesima, l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilit�, tenuto anche conto
delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilit� richiesto alla chiusura
dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo
di presentazione del piano non ricorre se
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la data di
scadenza, l'importo del prestito computato ai
fini del margine di solvibilit� disponibile,
provvedendo contestualmente alla sua
sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
precludono la possibilit� di rimborso
anticipato, totale o parziale, dei prestiti a
scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e
previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale,
dei prestiti per i quali non � stabilita una
scadenza pu� essere effettuato soltanto ad
iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione
dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere
presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno
sei mesi prima della data stabilita per il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalit� e
dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilit�,
l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilit� disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilit�
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso
del quale si intende procedere al rimborso
anticipato.
L'autorizzazione dell'ISVAP pu� essere
rilasciata anche per un importo inferiore a
quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non � stabilita
una scadenza, l'esercizio del preavviso, da
comunicare immediatamente all'ISVAP, o la
richiesta di rimborso anticipato comportano la
riduzione della percentuale di utilizzo del
prestito subordinato dal cinquanta per cento al
venticinque per cento del margine di solvibilit�
disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilit� richiesto. In caso di esercizio del
preavviso si applicano le disposizioni contenute
nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari anche con scadenza
determinata, purch� non inferiore a dieci anni,
comprese le azioni preferenziali cumulative di
cui all'articolo 44, comma 3, lettera b),
possono essere inclusi nel margine di
solvibilit� disponibile, limitatamente alle
somme effettivamente versate, se soddisfano le
seguenti condizioni:
a) � previsto nei documenti che ne regolano
l'emissione che esso pu� essere modificato solo
previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) � esclusa nei documenti che ne regolano
l'emissione la rimborsabilit� su iniziativa del
portatore o senza la preventiva autorizzazione
dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP pu�
essere rilasciata anche per un importo inferiore
a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della
relativa autorizzazione deve essere presentata
richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi
prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalit� e
dei mezzi con i quali l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilit�,
l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilit� disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilit�
richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso
del quale si intende procedere al rimborso;
c) � prevista nei documenti che ne regolano
l'emissione la possibilit� di differire il
pagamento degli interessi quando l'impresa non
dispone del margine di solvibilit� richiesto.
Gli interessi maturati e non corrisposti sono
esclusi dal margine di solvibilit� disponibile;
d) � stabilito nei documenti che ne regolano
l'emissione che i crediti del prestatore nei
confronti dell'impresa sono interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) � prevista nei documenti che ne regolano
l'emissione la capacit� del debito e degli
interessi, maturati e non corrisposti, di
assorbire in via definitiva o temporanea le
perdite, in modo tale che sia consentito
all'impresa di proseguire regolarmente
l'attivit�. Le perdite, risultanti dal bilancio
dell'impresa, devono aver determinato una
riduzione del margine di solvibilit� richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla
sua ricostituzione nella misura necessaria. La
nota integrativa deve illustrare in modo
adeguato l'esistenza e l'operativit� della
clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le
condizioni che garantiscono pienamente la
stabilit� dell'impresa di assicurazione in
presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, ed
i prestiti subordinati possono essere ammessi a
costituire il margine di solvibilit�
disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti nel presente articolo le azioni
preferenziali cumulative, i prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari sono ammissibili
ai fini della situazione di solvibilit� corretta
di un'impresa di assicurazione e di solvibilit�
della relativa controllante di cui agli articoli
217 e 218.
Art. 46
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilit� richiesto
rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che
esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non pu� in nessun caso
essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che
esercita i rami danni, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non pu� in nessun caso
essere inferiore a due milioni di euro.
Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio
dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia
non pu� in nessun caso essere inferiore a tre
milioni di euro. Qualora l'autorizzazione
comprenda pi� rami di assicurazione si ha
riguardo al solo ramo per il cui esercizio �
richiesto l'importo pi� elevato.
4. La quota di garanzia � coperta esclusivamente
mediante gli elementi patrimoniali di cui
all'articolo 44, comma 2, al netto degli
elementi immateriali di cui al provvedimento
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono
aumentati annualmente, con regolamento adottato
dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice
europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da
Eurostat, salvo che gli incrementi siano
inferiori al cinque per cento.
Art. 47
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP pu� non tener conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e del calcolo
del margine di solvibilit�, della cessione dei
rischi in riassicurazione ad imprese aventi la
sede legale in Stati terzi che non abbiano
istituito un proprio legale rappresentante nel
territorio della Repubblica o nel territorio di
un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla
solvibilit� delle imprese riassicuratrici.
Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio
della Repubblica dall'impresa che ha sede legale
in uno Stato terzo, opera con un'idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con
un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34
e 35.
Art. 49
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le
operazioni comprese nel portafoglio della sede
secondaria, le disposizioni relative alla
disciplina delle riserve tecniche delle imprese
con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6.
L'ISVAP pu� tuttavia richiedere che gli attivi
siano localizzati nel territorio della
Repubblica, ove ci� sia ritenuto necessario per
la salvaguardia degli interessi degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
3. L'impresa che � autorizzata ad esercitare
congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e
malattia rispetta le disposizioni stabilite per
le imprese con sede legale nel territorio della
Repubblica.
Art. 50
Calcolo del margine di solvibilit� e della quota
di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di
un margine di solvibilit� costituito secondo le
disposizioni del capo IV, in quanto applicabili,
e calcolato avuto riguardo all'attivit� svolta
dalla sede secondaria secondo quanto previsto
con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di
solvibilit� costituisce la quota di garanzia. La
quota non pu� essere inferiore alla met� degli
importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai
quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attivit� costitutive del margine di
solvibilit� sono localizzate, fino a concorrenza
dell'ammontare della quota di garanzia, nel
territorio della Repubblica, mentre per
l'eccedenza possono essere localizzate nel
territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica
all'impresa autorizzata ad operare anche in
altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza
globale di solvibilit� esercitata dalla autorit�
di controllo di uno di tali Stati ai sensi
dell'articolo 51.
Art. 51
Agevolazioni per l'impresa operante in pi� Stati
membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza
di autorizzazione ad operare nel territorio
della Repubblica � gi� autorizzata all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni in uno o pi�
Stati membri o ha presentato in tali Stati
domanda di autorizzazione, pu� chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto
disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine
di solvibilit� in funzione dell'attivit� globale
esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di
tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli
Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attivit� costitutive della quota
minima di garanzia. L'istanza va presentata
all'ISVAP ed alle autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste
anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche
nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare
l'autorit� alla quale chiede che venga demandato
il controllo di solvibilit� per il complesso
delle attivit� effettuate dalle sedi secondarie
stabilite negli Stati membri. La domanda deve
essere motivata. In caso di accoglimento
l'impresa deve costituire la cauzione prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro
alla cui autorit� � demandato il controllo della
solvibilit� per l'insieme delle attivit�
esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse
soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte
le autorit� degli Stati membri interessati. Esse
hanno effetto dal momento in cui l'autorit�
prescelta per il controllo della solvibilit�
globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli
Stati membri interessati, comunica alle altre
autorit� di essere disposta ad esercitare la
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti
gli Stati membri interessati in caso di revoca
anche da parte di una sola delle autorit� di
vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le
agevolazioni calcola il margine di solvibilit�
avendo riguardo all'attivit� complessiva svolta
dall'insieme delle sedi secondarie stabilite
negli Stati membri.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE
ASSICURATRICI
Art. 52
Nozione
1. La societ� di mutua assicurazione costituita
ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile
pu� esercitare l'attivit� assicurativa nei rami
vita o nei rami danni e limitatamente al
territorio della Repubblica, senza che trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per
l'accesso di cui al capo II del titolo II,
quando ricorrono le condizioni rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da
azioni.
2. La societ� di mutua assicurazione, ai fini
dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilit� di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non
superiori ad euro cinquecentomila.
3. La societ� di mutua assicurazione, ai fini
dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere
nello statuto la possibilit� di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi
annui non superiori ad un milione di euro,
provenienti per almeno la met� dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono
superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua
assicuratrice non � pi� soggetta alle
disposizioni del presente titolo ed � tenuta a
richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo
13 entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati.
Art. 53
Attivit� esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2,
pu� esercitare esclusivamente i rami I e II di
cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3,
non pu� esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le societ� di mutua assicurazione limitano
l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami
vita o dei soli rami danni ed alle operazioni
connesse o strumentali. Si applica l'articolo
12.
Art. 54
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attivit� produttive
determina, con il regolamento di cui
all'articolo 76, i requisiti di onorabilit� e
indipendenza degli esponenti aziendali e
stabilisce requisiti di professionalit� che
tengano conto delle dimensioni e delle
limitazioni all'attivit� esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto
speciale, l'organo regionale a ci� preposto,
fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3,
autorizzano le mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52.
2. Le societ� autorizzate sono iscritte in
apposita sezione, rubricata altre mutue
assicuratrici, dell'albo delle imprese di
assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale, il
procedimento per il rilascio, l'estensione ed il
diniego dell'autorizzazione. Si applica
l'articolo 14, comma 3.
Art. 56
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento,
l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei
registri contabili nonch� quelli di
comunicazione all'autorit� di vigilanza, tenuto
conto delle dimensioni e delle limitazioni
all'attivit� esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attivit� le mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52 sono
soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII,
XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente
titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto
comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma,
2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo
periodo, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo
comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
2545-octiesdecies del codice civile.
Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 57
Attivit� di riassicurazione
1. L'attivit� di riassicurazione consiste
nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa
di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione ed � riservata alle imprese di
riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma
4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano
l'oggetto sociale all'esercizio della
riassicurazione ed alle operazioni connesse o
strumentali.
3. � vietata la costituzione nel territorio
della Repubblica di societ� che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attivit� riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivit� di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
II relativamente all'assicurazione diretta.
All'attivit� di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano, per
quanto concerne l'accesso all'attivit�, le
disposizioni specificamente stabilite per tali
imprese all'articolo 59.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica
Art. 58
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel
territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attivit� di
riassicurazione � autorizzata dall'ISVAP, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle
condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione � rilasciata per uno o pi�
dei rami vita o per uno o pi� dei rami danni
oppure, congiuntamente, per uno o pi� dei rami
vita e danni.
3. L'autorizzazione � valida per il territorio
della Repubblica, nonch� per quello degli altri
Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui
all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societ� per azioni
costituita ai sensi dell'articolo 2325 del
codice civile o di societ� europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo
statuto della Societ� europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di
ammontare non inferiore al minimo determinato in
via generale, con regolamento adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque
milioni ed euro un milione e cinquecentomila
sulla base dei rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attivit� iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica sottoscritta da un attuario
iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso � stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed
ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano
in possesso dei requisiti di onorabilit�
stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalit�,
onorabilit� ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1
non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla
struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento � specificatamente
e adeguatamente motivato ed � comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si pu� dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione
dell'albo le imprese di riassicurazione
autorizzate in Italia e ne d� pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la
procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicit� dell'albo.
Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
in un altro stato membro o in uno stato terzo
Art. 60
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica
da parte dell'impresa che ha sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo �
sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel
rispetto di condizioni equivalenti a quelle di
cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per
l'accesso in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione
dell'albo le imprese di riassicurazione estere e
ne d� pronta comunicazione all'impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si
applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61
Attivit� in regime di prestazione di servizi
1. � consentito, senza necessit� di
autorizzazione, l'accesso e l'esercizio
dell'attivit� di riassicurazione in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica da parte delle imprese aventi
la sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo.
Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica
Art. 62
Esercizio dell'attivit� di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative alla formazione e alla
copertura delle riserve tecniche ed
all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio
dell'attivit� di riassicurazione nel rispetto
dei principi generali previsti agli articoli 63,
64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivit� di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
III relativamente all'assicurazione diretta.
All'attivit� di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano le
disposizioni specificamente stabilite per tali
imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con
un'idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo
interno.
2. Il sistema di controllo interno deve
prevedere procedure atte a far si che i sistemi
di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione
e il controllo dei rischi.
Art. 64
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attivit� di
riassicurazione, anche in via non esclusiva,
costituisce le riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve
tecniche del lavoro indiretto del portafoglio
italiano ed estero � effettuata, in linea di
principio, sulla base di quanto comunicato dalle
imprese cedenti. L'impresa valuta la congruit�
delle riserve del lavoro indiretto affinch�
risultino sufficienti in relazione agli impegni
assunti ed apporta in bilancio le eventuali
rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze
passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio
estero l'impresa costituisce le riserve tecniche
previste dalle leggi degli Stati ai quali il
portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta
salva l'applicazione dei principi di cui al
comma 2.
Art. 65
Attivi a copertura delle riserve tecniche del
lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche
tengono conto del tipo di affari assunti
dall'impresa di riassicurazione e, in
particolare, della natura, dell'ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi,
in modo tale che sia possibile realizzare
condizioni di sufficienza, liquidit�, sicurezza,
qualit�, redditivit� e correlazione degli
investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione � tenuta ad una
adeguata e diversificata dispersione degli
attivi, in modo tale che essa possa rispondere
al cambiamento delle condizioni economiche ed in
particolare all'andamento dei mercati finanziari
e immobiliari o all'impatto dei sinistri
catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un
registro da cui risultano le attivit� a
copertura delle riserve tecniche dei rami vita e
dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo
degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto
delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attivit� poste a copertura delle riserve
tecniche ed iscritte nel registro sono riservate
in modo esclusivo all'adempimento delle
obbligazioni assunte dall'impresa di
riassicurazione con i contratti ai quali le
riserve stesse si riferiscono. Le attivit� di
cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attivit� detenute
dall'impresa di riassicurazione e non iscritte
nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica
all'ISVAP la situazione delle attivit�
risultante dal registro. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e
la tenuta del registro, con particolare riguardo
all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonch� i termini, le modalit� e gli schemi per
le comunicazioni periodiche.
Art. 66
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP pu� non tenere conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti
di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio
dell'attivit� di riassicurazione, della
retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi
la sede legale nel territorio di uno Stato terzo
che non hanno istituito un legale rappresentante
nel territorio della Repubblica o nel territorio
di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP � motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla
solvibilit� delle imprese retrocessionarie.
Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative all'adeguatezza
patrimoniale della sede secondaria, ai fini
dell'esercizio dell'attivit� di riassicurazione
nel territorio della Repubblica, nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66,
avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e
prudente gestione.
Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e
di riassicurazione
Art. 68
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni rilevanti in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione e in ogni
caso l'acquisizione di azioni delle medesime
imprese da chiunque effettuata quando comporta,
tenuto conto delle azioni gi� possedute, una
partecipazione superiore al cinque per cento del
capitale dell'impresa rappresentato da azioni
con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando
comportano il superamento dei limiti dal
medesimo stabiliti con regolamento e,
indipendentemente da tali limiti, quando le
variazioni comportano il controllo dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 �
necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una societ� che detiene le
partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si
applicano anche all'acquisizione, in via diretta
o indiretta, del controllo derivante da un
contratto con l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da una clausola del suo
statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i
soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni
rilevanti spettano o sono attribuiti a un
soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, avuto
riguardo ai possibili effetti dell'operazione
sulla stabilit�, sull'efficienza e sulla
protezione degli assicurati dall'impresa
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP
non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP
richieda le informazioni od esegua gli
accertamenti di cui all'articolo 71, che siano
necessari per il rilascio dell'autorizzazione,
il termine resta sospeso sino al ricevimento
delle informazioni od al compimento dei relativi
atti. Il procedimento deve comunque concludersi
entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi
che non assicurano condizioni di reciprocit�,
l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione
al Ministro delle attivit� produttive, su
proposta del quale il Presidente del Consiglio
dei Ministri pu� vietare, entro un mese dalla
comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP pu� sospendere o revocare
l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per
effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di
altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano,
revocano o sospendono l'autorizzazione sono
adeguatamente motivati e sono prontamente
comunicati al richiedente e all'impresa
interessata e sono quindi pubblicati nel
Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in
conformit� con i principi stabiliti dal Ministro
delle attivit� produttive ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di
attuazione.
Art. 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una
partecipazione rilevante in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ne d�
comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le
variazioni delle partecipazioni sono comunicate
quando il titolare ha superato, in aumento o in
diminuzione, la misura stabilita con regolamento
adottato dall'ISVAP.
2. Le societ� fiduciarie, che intendono assumere
a proprio nome partecipazioni che appartengono a
terzi, comunicano all'ISVAP le generalit� dei
fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nel presente articolo,
pu� chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti e il compimento di accertamenti ai
soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina
presupposti, modalit�, termini e contenuto delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche
con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto
di voto spetta o � attribuito ad un soggetto
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,
che ha per oggetto o per effetto l'esercizio
concertato del voto in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in una
societ� che la controlla � comunicato all'ISVAP
dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione
ovvero, se non concluso in forma scritta, dal
momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione
del voto tale da pregiudicare la sana e prudente
gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, l'ISVAP pu� sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all'accordo
stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Art. 71
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP pu� chiedere alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e alle
societ� e agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nelle imprese medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da
altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP pu� altres� richiedere agli
amministratori delle societ� e degli enti
titolari di partecipazioni in imprese di
assicurazione e di riassicurazione l'indicazione
dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni
interrelazione finanziaria con le societ�
controllanti, controllate e collegate alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
pu� chiedere informazioni, ordinare l'esibizione
di documenti ed il compimento di accertamenti
alle medesime societ�.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e
3, l'ISVAP pu� chiedere informazioni ai
soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
5. L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle societ�
fiduciarie, alle societ� di intermediazione
mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza
informazioni sulle operazioni di assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che
interessano societ� con titoli negoziati in un
mercato regolamentato, informa la CONSOB, della
cui assistenza pu� avvalersi per le indagini che
interessano le medesime societ�.
Art. 72
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo
sussiste anche con riferimento a soggetti
diversi dalle societ�, nei casi previsti
dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del
codice civile ed in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o
per effetto il potere di esercitare l'attivit�
di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella
forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorch� ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio
di sorveglianza ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni
relative alle materie di cui agli articoli 2364
e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a
consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che
svolge funzioni di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere assicurativo, riassicurativo,
finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati, in base alla titolarit� delle
partecipazioni, di poteri nella scelta degli
amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base
alla composizione degli organi amministrativi o
per altri concordanti elementi quali,
esemplificativamente, legami importanti e
durevoli di riassicurazione.
Art. 73
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III
del presente titolo, si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di societ� controllate, di
societ� fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o
usufrutto, qualora il depositario, il creditore
pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse
inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di
contratti derivati, dei quali si tiene conto
tanto nei confronti del riportato che del
riportatore ovvero nei confronti di entrambe le
parti dei contratti medesimi, salvo la prova
dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte
del potere di influenzare la gestione
dell'impresa.
Art. 74
Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni
per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di
voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull'impresa, non possono essere
altres� esercitati per le partecipazioni per le
quali siano state omesse le comunicazioni di cui
agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o con il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, �
impugnabile, secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione pu� essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della
deliberazione o, se questa � soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa �
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data di questo. Le partecipazioni per le quali
non pu� essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non
sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti
dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 68 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo,
l'ISVAP pu� richiedere, in ogni momento, ai
titolari di partecipazioni rilevanti nelle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel
contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto
in via generale o in via particolare, attestante
la natura e l'entit� dei rapporti finanziari ed
operativi, nonch� le misure e gli impegni che i
titolari delle partecipazioni intendono adottare
per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP pu� sospendere il diritto di voto dei
titolari di partecipazioni che hanno rifiutato
la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o
hanno disatteso gli impegni assunti, avuto
riguardo al pregiudizio alla gestione sana e
prudente dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Capo II
Requisiti di onorabilit� professionalit� e
indipendenza
Art. 76
Requisiti di professionalit�, onorabilit� e
indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo
presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione devono possedere i requisiti di
professionalit�, di onorabilit� e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attivit� produttive, sentito
l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o
sopravvenuto, determina la decadenza
dall'ufficio. Essa � dichiarata dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza
o dal consiglio di gestione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza �
pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione � dichiarata con le modalit�
indicate nel comma 2.
Art. 77
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivit� produttive,
sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i
requisiti di onorabilit� dei titolari di
partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il
Ministro delle attivit� produttive stabilisce le
soglie partecipative per l'applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano
anche le partecipazioni possedute per il tramite
di societ� controllate, di societ� fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, inerenti
alle partecipazioni eccedenti il suddetto
limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione pu� essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della
deliberazione o, se questa � soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa �
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data del deposito. Le partecipazioni per le
quali non pu� essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie
previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilit� devono essere alienate
entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza
e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione e agli
amministratori si applicano anche al consiglio
di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che
svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al comitato
per il controllo sulla gestione.
Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione
Art. 79
Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di
riassicurazione, con il patrimonio libero, pu�
assumere partecipazioni, anche di controllo, in
altre societ� ancorch� esercitino attivit�
diverse da quelle consentite alle stesse
imprese.
2. Quando la partecipazione in una societ�
controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha
carattere di strumentalit� o di connessione con
l'attivit� assicurativa o riassicurativa,
l'ISVAP pu� chiedere che ci� risulti da un
programma di attivit�.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di
una societ� che esercita attivit� diverse da
quelle consentite alle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, l'operazione � soggetta
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si
applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si
applicano anche per ogni altra assunzione di
partecipazioni che non avvenga con patrimonio
libero o che riguardi partecipazioni in imprese
di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente capo, nel caso di assunzione
di partecipazioni rilevanti in altre imprese di
assicurazione o di riassicurazione italiane, si
applicano le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di
riassicurazione comunica tempestivamente
all'ISVAP l'intenzione di assumere una
partecipazione in altra societ�, qualora la
partecipazione stessa, da sola od unitamente ad
altra gi� posseduta, comporti il controllo della
societ� partecipata.
2. � altres� preventivamente comunicata
l'intenzione di assumere ogni altra
partecipazione, quando la stessa, da sola o
unitamente ad altra gi� posseduta, risulti
consistente in base al patrimonio netto o al
totale degli investimenti dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ovvero
rispetto all'entit� dei diritti di voto o alla
rilevanza degli altri diritti che consentono di
influire sulla societ� partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di
verificare la concentrazione degli investimenti
e la loro influenza sulla struttura patrimoniale
dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, stabilisce con regolamento
presupposti, modalit� e termini delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche
con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto
di voto spetta o � attribuito ad un soggetto
diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80,
pu� chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un
pericolo alla stabilit� dell'impresa, avuto
riguardo alla natura ed all'andamento
dell'attivit� svolta dalla societ� partecipata,
alla dimensione dell'investimento in relazione
al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP
ordina che la stessa sia alienata ovvero
opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine
compatibile con l'esigenza che l'operazione
possa aver luogo senza pregiudizio per la
stabilit� dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi
all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i
compiti previsti dall'articolo 229 o, se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230,
un commissario per la gestione provvisoria col
compito di provvedervi ovvero propone al
Ministro delle attivit� produttive l'adozione
del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit�.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al
comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione
dell'investimento dagli elementi costitutivi del
margine di solvibilit� dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione
Capo IV
Gruppo assicurativo
Art. 82
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo �
alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione italiana capogruppo e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle
societ� strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione
assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle
societ� strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le
societ� che esercitano l'attivit� bancaria e le
altre societ� che sono sottoposte a vigilanza
consolidata in conformit� al testo unico
bancario. Sono parimenti escluse le societ� che
esercitano attivit� di intermediazione
finanziaria e le altre societ� che sono
sottoposte a vigilanza sul gruppo della societ�
di intermediazione mobiliare o di gestione
collettiva del risparmio in conformit� al testo
unico dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83
Impresa capogruppo
1. Capogruppo � l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione italiana ovvero l'impresa di
partecipazione assicurativa con sede legale in
Italia, che controlla, direttamente o
indirettamente, le societ� componenti il gruppo
assicurativo e che non �, a sua volta,
controllata da un'altra impresa di assicurazione
o di riassicurazione italiana o da un'altra
impresa di partecipazione assicurativa o
riassicurativa con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della
capogruppo non contrasti con la sana e prudente
gestione del gruppo.
Art. 84
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso la
societ� di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano le
disposizioni in materia di requisiti di
professionalit�, di onorabilit� e di
indipendenza previste per i soggetti che
esercitano le medesime funzioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla societ� di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo
190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si
applicano le disposizioni di cui ai capi I e II
del presente titolo.
Art. 85
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo � iscritta in un
apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza
del gruppo assicurativo e la sua composizione
aggiornata.
3. L'ISVAP pu� procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e
pu� richiedere alla capogruppo la
rideterminazione della composizione del gruppo
assicurativo.
4. Le societ� appartenenti al gruppo indicano
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli
adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza di cui al presente
capo, l'ISVAP pu� effettuare ispezioni,
direttamente o tramite soggetti incaricati,
presso la capogruppo e presso le societ�, con
sede legale nel territorio della Repubblica,
appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
societ� diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
3. Nei confronti delle societ� appartenenti al
gruppo assicurativo e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime societ�, sono
attribuiti all'ISVAP i poteri previsti
dall'articolo 71.
Art. 87
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed
efficiente gestione del gruppo, pu� impartire
alla capogruppo, con regolamento o con
provvedimenti di carattere particolare,
disposizioni concernenti il gruppo assicurativo
complessivamente considerato o suoi componenti,
aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione
del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili, ed appropriati
meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio
includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue
componenti efficace e idoneo alla definizione ed
alla revisione periodica delle strategie da
parte degli organi con funzione di
amministrazione, direzione e controllo delle
imprese del gruppo, in particolare per quanto
concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al
fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi a livello del gruppo
assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono
procedure adeguate per quanto concerne la
verifica e la quantificazione dei rischi assunti
e la loro correlazione con il patrimonio netto
delle singole imprese del gruppo. La capogruppo
adotta i provvedimenti di attuazione delle
disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa
osservare l'applicazione nei confronti delle
imprese del gruppo, informandone periodicamente
l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle societ� controllate
sono tenuti a fornire alla capogruppo la
necessaria collaborazione per il rispetto delle
norme sulla vigilanza assicurativa.
Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e
III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione si applicano
anche alle sedi secondarie di imprese aventi
sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad
esercitare nel territorio della Repubblica le
assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
ovvero la riassicurazione ed alle sedi
secondarie di imprese aventi sede legale in uno
Stato membro autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola
riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si
applicano anche alle imprese di assicurazione
che esercitano solo l'attivit� nei ramo malattia
esclusivamente o principalmente secondo i metodi
dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e
dai provvedimenti di attuazione, si applicano le
disposizioni del codice civile e quelle di cui
al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed
al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. � consentita la tenuta di una contabilit�
plurimonetaria. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l'ISVAP, con regolamento, pu�
prescrivere o consentire che la nota integrativa
sia redatta in migliaia di euro oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per
le societ� quotate.
Art. 90
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli
schemi di bilancio, il piano dei conti che le
imprese adottano nella loro gestione, il
prospetto delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo
del margine di solvibilit�.
2. L'ISVAP, con regolamento, pu� emanare
istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o pi�
dettagliate, nonch� stabilire la documentazione
necessaria all'espletamento delle funzioni di
vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalit� di tenuta del sistema contabile
devono consentire il raccordo con i conti di
bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con
regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel
rispetto dei principi contabili internazionali
nei confronti dei soggetti che redigono il
bilancio di esercizio o il bilancio consolidato
in conformit� ai principi contabili
internazionali. Al fine di verificare
l'esattezza dei dati del bilancio consolidato,
l'ISVAP pu� richiedere dati, notizie ed
informazioni alle societ� ed agli enti
controllati da imprese di assicurazione e di
riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso
i medesimi enti e societ�. Nel caso in cui la
societ� o l'ente sia sottoposto alla vigilanza
di un'altra autorit�, l'ISVAP ne richiede la
collaborazione.
Capo II
Bilancio di esercizio
Art. 91
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che
non redigono il bilancio consolidato, redigono
il bilancio di esercizio in conformit� ai
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,
comma 2, che non utilizzano i principi contabili
internazionali, redigono il bilancio in
conformit� al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile, va
allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni
previste dall'articolo 89.
Art. 92
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1� gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui
all'articolo 2364, secondo comma, del codice
civile pu� essere prorogato dall'impresa di
assicurazione sino al 30 giugno quando
particolari esigenze lo richiedano ovvero quando
sia autorizzata anche all'attivit�
riassicurativa e la eserciti in misura rilevante
ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione
del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola
riassicurazione approvano il bilancio di
esercizio entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello a cui si riferisce il
bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il
termine pu� essere prorogato dall'impresa di
riassicurazione sino al 30 settembre quando
particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione, che si avvalgono della facolt�
prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza
nella nota integrativa e ne fanno oggetto di
preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando
le ragioni della proroga.
Art. 93
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1,
e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,
comma 2, sono tenute al deposito e alla
pubblicazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione sono soggette all'obbligo di
revisione del bilancio e depositano la relazione
della societ� di revisione insieme alla
relazione dell'attuario nominato dalla medesima
societ�.
3. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione depositano, in allegato al
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione
delle attivit� che sono state assegnate, alla
chiusura dell'esercizio, alla copertura delle
riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il
ramo assistenza depositano, in allegato al
bilancio, una relazione dalla quale risultino il
personale e le attrezzature di cui l'impresa
dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano
altres� il prospetto dimostrativo della
situazione del margine di solvibilit�, che viene
sottoscritto anche dall'attuario incaricato per
i rami vita.
Art. 94
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sull'andamento
della gestione nel suo complesso, da cui
risultino in ogni caso le informazioni che
riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente
significative adottate nei principali rami
esercitati;
d) le attivit� di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica
degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle
acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di
capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonch� i rapporti con
imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche alle forme
riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute,
acquistate o alienate per il tramite di societ�
fiduciaria o per interposta persona.
Capo III
Bilancio consolidato
Art. 95
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica e le sedi secondarie
delle imprese estere di cui all'articolo 88,
comma 2, che controllano una o pi� societ�,
redigono il bilancio consolidato conformemente
ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese
di partecipazione assicurativa con sede legale
in Italia, che detengono il controllo di una o
pi� imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato sono considerate imprese
controllate quelle indicate nell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio
consolidato sussiste anche nel caso in cui due o
pi� imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della
Repubblica ovvero imprese di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2,
tra le quali non esistano le relazioni di cui
all'articolo 95, comma 3, operino secondo una
direzione unitaria in virt� di un contratto o di
una clausola dei rispettivi statuti oppure
quando i loro organi di amministrazione siano
composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese pu�
concretizzarsi anche in legami importanti e
durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di
cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione
unitaria di uno dei seguenti soggetti
controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia,
diverso da un'impresa di assicurazione o
riassicurazione ovvero da una societ� di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo
95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro
Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di
esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 � tenuta alla
redazione del bilancio consolidato l'impresa
che, in base ai dati dell'ultimo bilancio
d'esercizio approvato, presenta l'ammontare
maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione
del bilancio consolidato che operi anche secondo
una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2
� tenuta alla redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 3, quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in
mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non �
richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione
del bilancio consolidato ai sensi del comma 4,
le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota
integrativa al bilancio d'esercizio. La nota
integrativa indica altres� la denominazione e la
sede dell'impresa che redige il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo.
Copia dello stesso, della relazione sulla
gestione e di quella dell'organo di controllo
sono depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove � la sede
dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle
societ� che hanno emesso titoli quotati in
mercati regolamentati.
Art. 97
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio
consolidato non sussiste nei confronti delle
imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a
loro volta controllate direttamente o
indirettamente da altra impresa tenuta alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del
presente titolo ovvero da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione costituita in un
altro Stato membro.
2. L'esonero � subordinato alle seguenti
circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso
titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il
novantacinque per cento delle azioni o quote
dell'impresa controllata ovvero, in difetto di
tale condizione, che la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci
che rappresentino almeno il cinque per cento del
capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da
questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo
siano incluse nel bilancio consolidato della
controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al
diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga
a controllo il bilancio consolidato
conformemente alle disposizioni dell'ordinamento
comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella
nota integrativa al bilancio di esercizio. La
nota integrativa indica altres� la denominazione
e la sede dell'impresa che redige il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo. Una
copia del bilancio della controllante, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo
di controllo, redatti in lingua italiana, �
depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo ove � la sede dell'impresa
controllata.
Art. 98
Obbligo di redazione a esclusivi fini di
vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i
soggetti non sottoposti agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato previsti
dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato.
Art. 99
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio
consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio dell'impresa controllante
obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima
sia un'impresa di partecipazione assicurativa di
cui all'articolo 95, comma 2, la data di
riferimento coincide con la data di chiusura
dell'esercizio delle imprese assicurative
controllate.
Art. 100
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato
da una relazione degli amministratori sulla
situazione complessiva delle imprese in esso
incluse e sull'andamento della gestione nel suo
insieme e nei vari settori, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti
da cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attivit� di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da
essa o da imprese controllate, anche per il
tramite di societ� fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche, se
significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato.
Capo IV
Libri e registri obbligatori
Art. 101
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazione di Stati
terzi, ferme restando le altre disposizioni
stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i
registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita, oltre al registro delle attivit� a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi
dell'articolo 1924, secondo comma, del codice
civile, ovvero per mancato perfezionamento
ovvero per i quali � stato esercitato il diritto
di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali � stato esercitato il
diritto di riscatto di cui all'articolo 1924,
secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di
trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
danni, oltre al registro delle attivit� a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute
alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di
indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura
dell'esercizio;
f) i sinistri gi� classificati alle lettere c)
oppure d) per i quali sia stata riaperta la
procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le
disposizioni per la tenuta dei registri
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e
determina le informazioni, i termini e le
modalit� per la loro conservazione e
compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e
i registri per l'attivit� delle imprese di
riassicurazione, determinando le informazioni, i
termini e le modalit� per la loro conservazione
e compilazione nel rispetto delle prescrizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
Capo V
Revisione contabile
Art. 102
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica � corredato dalla
relazione di una societ� di revisione che sia
iscritta nell'albo speciale previsto dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria e che sia
amministrata da almeno un attuario iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della societ� di revisione,
dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai
sensi dell'articolo 156 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, � corredata
dalla relazione dell'attuario che esprime un
giudizio sulla sufficienza delle riserve
tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle
disposizioni del presente codice e tenuto conto
di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni sulla revisione contabile di cui
alla sezione VI del capo II del titolo III del
testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda
parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si
applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione
assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione,
per mancata conformit� alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, pu� essere
proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi
dall'iscrizione della relativa deliberazione nel
registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del
mancato conferimento dell'incarico alla societ�
di revisione, ne informa immediatamente la
CONSOB, che adotta i provvedimenti di
competenza.
Art. 103
Attuario nominato dalla societ� di revisione
1. Se tra gli amministratori della societ� di
revisione non � presente un attuario iscritto
nell'albo previsto dalla legge, la relazione
presentata dalla societ� � corredata dalla
relazione di un attuario, iscritto nell'albo
professionale e nominato dalla medesima societ�
di revisione, che riporta il giudizio di cui
all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre
esercizi e pu� essere rinnovato per non pi� di
due volte. Se, prima della scadenza del periodo,
la societ� di revisione revoca l'incarico all'attuario,
ne d� immediata e motivata comunicazione
all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto
nel momento in cui diviene efficace il
conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non pu� essere conferito ad un
attuario che si trovi, nei confronti
dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o nei confronti dell'attuario
che presso l'impresa di assicurazione esercita
le funzioni di attuario incaricato per i rami
vita o per 1'assicurazione della responsabilit�
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, in una delle situazioni
di incompatibilit� indicate dall'articolo 160
del testo unico dell'intermediazione
finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante
dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro
quindici giorni dal conferimento dell'incarico,
le dichiarazioni dalle quali risulta che non
sussiste alcuna causa di incompatibilit�.
Art. 104
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP pu� far svolgere alla societ� di
revisione una verifica, previo accertamento
dell'esatta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, in ordine alla
conformit� alle scritture contabili delle
situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'impresa.
Nello svolgimento di tale verifica la societ� di
revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono
a carico dell'impresa.
Art. 105
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei
doveri relativi allo svolgimento dell'incarico
dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1,
o dell'attuario nominato dalla societ� di
revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
ovvero acquisisca elementi utili ai fini della
vigilanza sull'attivit� della societ� di
revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la
sussistenza o la sopravvenienza di una causa di
incompatibilit� prevista dall'articolo 103,
comma 3, ovvero gravi irregolarit� nello
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario
di cui all'articolo 103, comma 1, pu� disporre
la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca � comunicato all'attuario,
alla societ� di revisione e all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione. In tal caso
la societ� di revisione provvede a conferire
l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni
e comunque in tempo utile per l'effettuazione
delle verifiche necessarie ai fini del rilascio
del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al
conferimento dell'incarico ad altro attuario,
determinando il relativo compenso secondo le
tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti
assunti nei confronti dell'attuario di cui
all'articolo 102, comma 1, e d� comunicazione
all'Ordine degli attuari dei provvedimenti
assunti nei confronti degli attuari di cui agli
articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti
degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1,
e 103, comma 1.
Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI
RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 106
Attivit� di intermediazione assicurativa e
riassicurativi
1. L'attivit� di intermediazione assicurativa e
riassicurativa consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi
o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attivit� e, se previsto
dall'incarico intermediativo, nella conclusione
dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso
di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo
disciplinano le condizioni di accesso e di
esercizio dell'attivit� di intermediazione
assicurativa e riassicurativa svolta a titolo
oneroso nel territorio della Repubblica e in
regime di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nel territorio di altri Stati membri
da parte di persone fisiche o giuridiche con
residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica, nonch� i servizi di intermediazione
assicurativa e riassicurativa connessi con
rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di
assicurazione e riassicurazione registrati in
Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente
titolo:
a) le attivit� direttamente esercitate dalle
imprese di assicurazione o di riassicurazione e
dai loro dipendenti;
b) le attivit� di sola informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un'altra
attivit� professionale sempre che l'obiettivo di
tale attivit� non sia quello di assistenza
all'assicurato nella conclusione o
nell'esecuzione di un contratto di
assicurazione;
c) le attivit� di intermediazione assicurativa
quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede
soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si
tratta di un contratto di assicurazione sulla
vita o contro i rischi di responsabilit� civile;
3) l'intermediazione non � svolta
professionalmente;
4) l'assicurazione � accessoria ad un prodotto o
servizio e ne copre i rischi di perdita o
deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il
danneggiamento del bagaglio ovvero copre i
rischi del ramo vita e della responsabilit�
civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede
cinquecento euro e la durata complessiva del
contratto di assicurazione, compresi eventuali
rinnovi, non � superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo
109, comma 2, lettera d), sono sottoposte,
limitatamente all'attivit� di intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la
esercita mediante i poteri previsti
dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto
riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle
regole di comportamento di cui al capo III,
informando e collaborando con le altre autorit�
interessate.
Capo II
Accesso all'attivit� di intermediazione
Art. 108
Accesso all'attivit� di intermediazione
1. L'attivit� di intermediazione assicurativa e
riassicurativa � riservata agli iscritti nel
registro di cui all'articolo 109.
2. L'attivit� di intermediazione assicurativa e
riassicurativa non pu� essere esercitata da chi
non � iscritto nel registro, applicandosi in
caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e
308, comma 2.
3. � inoltre consentita l'attivit� agli
intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio di
un altro Stato membro e che operano secondo
quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attivit� di intermediario di
assicurazione e riassicurazione � vietato agli
enti pubblici, agli enti o societ� da essi
controllati ed ai pubblici dipendenti con
rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la met� dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
Art. 109
Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la
formazione e l'aggiornamento del registro unico
elettronico nel quale sono iscritti gli
intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio
della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni
distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualit� di
intermediari che agiscono in nome o per conto di
una o pi� imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altres� denominati broker, in
qualit� di intermediari che agiscono su incarico
del cliente e senza poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via
sussidiaria rispetto all'attivit� svolta a
titolo principale, esercitano l'intermediazione
assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni
e malattia per conto e sotto la piena
responsabilit� di un'impresa di assicurazione e
che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo
14 del testo unico bancario, gli intermediari
finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, le
societ� di intermediazione mobiliare autorizzate
ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la societ�
Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali
i dipendenti, i collaboratori, i produttori e
gli altri incaricati degli intermediari iscritti
alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per
l'attivit� di intermediazione svolta al di fuori
dei locali dove l'intermediario opera.
Non � consentita la contemporanea iscrizione
dello stesso intermediario in pi� sezioni del
registro.
3. Nel registro sono altres� indicati gli
intermediari persone fisiche, di cui al comma 2,
lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente
non operanti, per i quali 1'adempimento
dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
all'articolo 110, comma 3, � sospeso sino
all'avvio dell'attivit�, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di
radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere
a), b) e d), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all'intermediazione provvede, per conto
dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del
registro di cui alla lettera e) del medesimo
comma. L'intermediario di cui al comma 2,
lettera a), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all'intermediazione � tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della
richiesta di iscrizione dei soggetti che operano
per suo conto fermo restando quanto previsto nel
contratto di agenzia. L'impresa di
assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione
all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione
del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o
dell'intermediario interessato, un'attestazione
di avvenuta iscrizione nel registro, fermi
restando gli adempimenti necessari alle
procedure di verifica e di revisione delle
iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese
e degli intermediari, nonch� le forme di
pubblicit� pi� idonee ad assicurare l'accesso
pubblico al registro.
Art. 110
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), la persona fisica deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni,
o per altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, oppure condanna irrevocabile
comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, n� essere
stato presidente, amministratore con delega di
poteri, direttore generale, sindaco di societ�
od enti che siano stati assoggettati a procedure
di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti
assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre
possedere adeguate cognizioni e capacit�
professionali, che sono accertate dall'ISVAP
tramite una prova di idoneit�, consistente in un
esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attivit�. L'ISVAP, con regolamento,
determina le modalit� di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa
organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma
3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona
fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), deve altres� stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilit�
civile per l'attivit� svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di
almeno un milione di euro per ciascun sinistro e
di un milione e mezzo di euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in
tutto il territorio dell'Unione europea, per
danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze,
errori professionali ed infedelt� dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di
legge. I limiti di copertura possono essere
elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo
conto delle variazioni dell'indice europeo dei
prezzi al consumo.
Art. 111
Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti e dei collaboratori degli
intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilit� di
cui all'articolo 110, comma 1, � richiesto anche
per i produttori diretti ed � accertato
dall'impresa per conto della quale i medesimi
operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i
produttori diretti provvedono ad impartire una
formazione adeguata in rapporto ai prodotti
intermediati ed all'attivit� complessivamente
svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilit� di
cui all'articolo 110, comma 1, � richiesto anche
per i soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), ed � accertato dall'intermediario
per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), devono possedere cognizioni e
capacit� professionali adeguate all'attivit� ed
ai prodotti sui quali operano, accertate
mediante attestato con esito positivo relativo
alla frequenza a corsi di formazione
professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altres� ai soggetti addetti
all'attivit� di intermediazione svolta nei
locali dove l'intermediario opera.
Art. 112
Requisiti per l'iscrizione delle societ�
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la societ� deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di
fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze
previste dall'articolo 10, comma 4, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la societ� deve inoltre
avere affidato la responsabilit� dell'attivit�
di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione del registro al quale la
medesima chiede l'iscrizione. Nelle societ�
iscritte nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), il
rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore
generale devono essere iscritti nella medesima
sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societ� deve
altres� avere stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilit� civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3,
per l'attivit� di intermediazione svolta dalla
societ�, dalle persone fisiche di cui al comma
2, nonch� per i danni arrecati da negligenze,
errori professionali ed infedelt� dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone
del cui operato deve rispondere a norma di
legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa,
la societ� deve inoltre disporre di un capitale
sociale non inferiore all'importo stabilito con
regolamento adottato dall'ISVAP. � fatto obbligo
alla societ� che esercita contemporaneamente la
mediazione assicurativa e riassicurativa di
preporre alle due attivit� persone fisiche
diverse e di dotarsi di una organizzazione
adeguata.
5. Qualora la societ� richieda l'iscrizione alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera e), � altres� necessaria
l'iscrizione delle persone fisiche addette
all'attivit� di intermediazione. � in ogni caso
preclusa l'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
per la societ� che operi, direttamente o
indirettamente, attraverso altra societ�.
Art. 113
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione
dell'intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivit�, senza
giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui
agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e
112;
e) mancato versamento del contributo di
vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle
sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia
delle garanzie assicurative di cui agli articoli
110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti
nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), mancato versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto
dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui
al comma 1, lettere b) e c), relativa ai
produttori diretti dell'impresa o ai soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2,
lettera e), � presentata dall'impresa o,
rispettivamente, dall'intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore
diretto ovvero con il soggetto iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a
darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica
all'impresa preponente ogni variazione
concernente i soggetti iscritti ai sensi
dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal
registro, anche se richiesta dall'intermediario
o dall'impresa, fino a quando sia in corso un
procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio
del medesimo.
Art. 114
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal
registro a seguito del provvedimento di
radiazione, pu� richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purch� siano decorsi almeno cinque
anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli
110, 111 e 112. In caso di cancellazione
derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, le persone fisiche possono essere
nuovamente iscritte al registro soltanto se ne
sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per
mancato versamento del contributo di vigilanza,
pu� essere iscritto nuovamente purch� abbia
provveduto al pagamento di quanto non
corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), che sia stato cancellato dal
registro per non aver provveduto al versamento
del contributo al Fondo di garanzia, pu� esservi
nuovamente iscritto purch� provveda al pagamento
delle somme dovute sino alla data di
cancellazione, maggiorate degli interessi
moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la
cancellazione dal registro, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per
le persone fisiche, l'idoneit� gi� conseguita ai
sensi dell'articolo 110, comma 2, o della
formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111,
commi 2 e 4.
Art. 115
Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia
costituito presso la CONSAP per risarcire il
danno patrimoniale causato agli assicurati e
alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attivit� di mediatore assicurativo o
riassicurativo che non sia stato risarcito
dall'intermediario o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui, rispettivamente,
all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112,
comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un
comitato nominato con decreto del Ministro delle
attivit� produttive, che � composto da un
dirigente del Ministero delle attivit�
produttive, con funzioni di presidente, da un
dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti
degli intermediari iscritti nella corrispondente
sezione del registro, da un rappresentante delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla
contribuzione ed ai limiti di intervento sono
stabilite con regolamento del Ministro delle
attivit� produttive, sentito l'ISVAP. Il
contributo � determinato annualmente con decreto
del Ministro delle attivit� produttive, sentito
l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura
non superiore allo zero virgola cinquanta per
cento delle provvigioni annualmente acquisite,
anche al fine di garantire comunque la copertura
degli oneri di funzionamento del comitato di cui
al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da
quello del soggetto presso il quale � costituito
e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono
ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei
creditori del soggetto che li amministra n� dei
creditori dei singoli intermediari, o
nell'interesse degli stessi, diversi dagli
assicurati o dalle imprese. Il fondo non pu�
essere compreso nelle procedure concorsuali che
riguardano il soggetto che li amministra o i
singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo � surrogato nei diritti degli
assicurati e delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione fino alla concorrenza dei
pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116
Attivit� in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari
assicurativi e riassicurativi, indicati nelle
sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o
con sede legale nel territorio della Repubblica
di operare negli altri Stati membri, in regime
di stabilimento e di libera prestazione di
servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP
informa le autorit� di vigilanza degli altri
Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell'attivit� sui rispettivi
territori comunicate dagli intermediari iscritti
nel registro italiano e rende nota, mediante
annotazione integrativa dell'iscrizione al
registro, l'indicazione degli altri Stati membri
nei quali tali intermediari operano in regime di
stabilimento o di libert� di prestazione di
servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale
nel territorio di un altro Stato membro, possono
esercitare l'attivit� in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, a decorrere dal
trentesimo giorno successivo all'apposita
comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorit�
di vigilanza dello Stato membro di origine.
L'ISVAP disciplina, con regolamento, la
pubblicit� delle comunicazioni ricevute dalle
autorit� di vigilanza degli altri Stati membri
relative all'attivit� svolta dagli intermediari
di tali Stati nel territorio della Repubblica
mediante annotazione nell'elenco annesso al
registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che
disciplinano lo svolgimento delle attivit� di
intermediazione che, nell'interesse generale,
devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP pu� adottare nei confronti
dell'intermediario che non osservi le
disposizioni di interesse generale un
provvedimento che sospende, per un periodo non
superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di
accertata violazione, l'ulteriore svolgimento
dell'attivit� sul territorio italiano.
Capo III
Regole di comportamento
Art. 117
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
dalle imprese di assicurazione, se regolati per
il tramite dell'intermediario, sono versati in
un conto separato, del quale pu� essere titolare
anche l'intermediario espressamente in tale
qualit�, e che costituiscono un patrimonio
autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori
diversi dagli assicurati e dalle imprese di
assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte
dei loro creditori ma nei limiti della somma
rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non pu�
essere pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario nei
confronti dell'intermediario.
Art. 118
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona
fede all'intermediario o ai suoi collaboratori
si considera effettuato direttamente all'impresa
di assicurazione. Salvo prova contraria a carico
dell'impresa o dell'intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si
considerano effettivamente percepite dall'avente
diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
nei confronti dell'intermediario iscritto nella
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), esclusivamente se tali
attivit� sono espressamente previste
dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal
fine l'intermediario � tenuto a darne specifica
comunicazione al cliente nell'ambito
dell'informazione precontrattuale di cui
all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica
nei confronti dell'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza
assunta in coassicurazione ed ha effetto nei
confronti di ogni impresa coassicuratrice se le
attivit� previste dal comma 1 sono incluse
nell'accordo sottoscritto con l'impresa
delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione
o la comunicazione non veritiera � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare
disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119
Doveri e responsabilit� verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della
quale agiscono i produttori diretti risponde in
solido dei danni arrecati dall'operato dei
medesimi, anche se tali danni siano conseguenti
a responsabilit� accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un
intermediario iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o
b), risponde in solido dei danni arrecati
dall'operato dell'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti
alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilit� accertata in
sede penale. Possono essere distribuiti
attraverso gli intermediari di cui all'articolo
109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad
altra sezione del registro, esclusivamente i
prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie
o clausole predeterminate che vengano rimesse
alla libera scelta dell'assicurato e non siano
modificabili dal soggetto incaricato della
distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) o d), � responsabile
dell'attivit� di intermediazione assicurativa
svolta dai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e).
Art. 120
Informazione precontrattuale e regole di
comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, e
quelli di cui all'articolo 116, prima della
conclusione del contratto e in caso di
successive modifiche di rilievo o di rinnovo,
forniscono al contraente le informazioni
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel
rispetto di quanto disposto con il presente
articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli
intermediari assicurativi dichiarano al
contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una
analisi imparziale, dovendo in tal caso le
proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili
sul mercato, al fine di consigliare il prodotto
idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virt�
di un obbligo contrattuale con una o pi� imprese
di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare
la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza
di obblighi contrattuali con imprese di
assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su
richiesta del cliente, la denominazione delle
imprese di assicurazione con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d'affari, fermo
restando l'obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del
contratto, l'intermediario assicurativo di cui
al comma 1, anche in base alle informazioni
fornite al contraente, propone o consiglia un
prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente
illustrando le caratteristiche essenziali del
contratto e le prestazioni alle quali �
obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti
esigenze di protezione degli assicurati, della
diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e
della capacit� professionale degli addetti
all'attivit� di intermediazione, disciplina con
regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento
nei confronti del contraente, con riferimento
agli obblighi di informazione relativi
all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti,
anche di natura societaria, con l'impresa di
assicurazione, alle caratteristiche del
contratto proposto in relazione all'eventuale
prestazione di un servizio di consulenza fondata
su una analisi imparziale o all'esistenza di
obblighi assunti per la promozione e
l'intermediazione con una o pi� imprese di
assicurazione;
b) le modalit� con le quali � fornita
l'informazione al contraente, prevedendo i casi
nei quali pu� essere effettuata su richiesta,
fermo restando che le esigenze di protezione
richiedono, di regola, l'uso della lingua
italiana e la comunicazione su un supporto
accessibile e durevole, al pi� tardi subito dopo
la conclusione del contratto;
c) le modalit� di tenuta della documentazione
concernente l'attivit� svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le
sanzioni disciplinari previste dall'articolo
329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli
intermediari di assicurazione che operano nei
grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121
Informazione precontrattuale in caso di vendita
a distanza
1. In caso di vendita a distanza,
l'intermediario rende note al contraente almeno
le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identit� dell'intermediario e il fine della
chiamata;
b) l'identit� della persona in contatto con il
contraente ed il suo rapporto con
l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali
caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il
contraente dovr� corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione � fornita al
contraente prima della conclusione del contratto
di assicurazione.
Pu� essere fornita verbalmente solo a richiesta
del contraente o qualora sia necessaria una
copertura immediata del rischio. In tali casi
l'informazione � fornita su un supporto durevole
subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le
informazioni sull'intermediario e sulle
caratteristiche del contratto, che sono
comunicate al contraente in modo chiaro e
comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai
commi 1 e 2.
Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A
MOTORE E I NATANTI
Capo I
Obbligo di assicurazione
Art. 122
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,
compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non
siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilit� civile verso i terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile e
dall'articolo 91, comma 2, del codice della
strada. Il regolamento, adottato dal Ministro
delle attivit� produttive, su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli
esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilit�
per i danni alla persona causati ai trasportati,
qualunque sia il titolo in base al quale �
effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volont� del
proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma
1, lettera d), a partire dal giorno successivo
alla denuncia presentata all'autorit� di
pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896,
primo comma, secondo periodo, del codice civile
l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e
del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilit�
per i danni causati nel territorio degli altri
Stati membri, secondo le condizioni ed entro i
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di
ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste dal
contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente.
Art. 123
Natanti
1. Le unit� da diporto, con esclusione delle
unit� non dotate di motore, non possono essere
poste in navigazione in acque ad uso pubblico o
su aree a queste equiparate se non siano coperte
dall'assicurazione della responsabilit� civile
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile, compresa quella dell'acquirente
con patto di riservato dominio e quella del
locatario in caso di locazione finanziaria, per
danni alla persona. Il regolamento, adottato dal
Ministro delle attivit� produttive su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti
esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altres� soggetti all'obbligo
assicurativo i natanti di stazza lorda non
superiore a venticinque tonnellate che siano
muniti di motore inamovibile di potenza
superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso
privato, diverso dal diporto, o al servizio
pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo � esteso ai motori
amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unit� alla quale vengono
applicati, risultando in tal caso assicurato il
natante sul quale � di volta in volta collocato
il motore.
4. Alle unit� da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili,
le norme previste per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.
Art. 124
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di
qualsiasi genere di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate,
anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore
non abbia provveduto a contrarre assicurazione
per la responsabilit� civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilit�
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle
cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti
stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in
Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o
registrati in Stati esteri nonch� per i motori
amovibili di cui all'articolo 123, comma 3,
muniti di certificato di uso straniero o di
altro documento equivalente emesso all'estero,
che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve
essere assolto, per la durata della permanenza
in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di
assicurazione secondo quanto previsto con
regolamento adottato dal Ministro delle attivit�
produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b)
quando il conducente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione
emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettato dall'Ufficio centrale
italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
l'obbligo di assicurazione:
a) � assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento
previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a),
concernente la responsabilit� civile derivante
dalla circolazione del veicolo nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati membri,
alle condizioni e fino ai limiti di somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in
ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio
centrale italiano si sia reso garante per il
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei medesimi veicoli e quando con
atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilit� civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione
rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente
sia in possesso di una carta verde emessa
dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero
ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro
diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di
assicurazione si considera assolto quando
l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla
base di accordi stipulati con i corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione e l'Unione
europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni, garantendone il
pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei
massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta
verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera
b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio
centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei
massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche ai veicoli a motore di propriet�
di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di propriet� di
Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera
b), ed al comma 4 non si applicano per
l'assicurazione della responsabilit� civile per
danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato estero e individuati nel regolamento
adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attivit� produttive.
Art. 126
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano � abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione e allo svolgimento
degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento
comunitario e dal presente codice a seguito di
riconoscimento del Ministro delle attivit�
produttive, che ne approva lo statuto con
decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti
di cui all'articolo 125, svolge le seguenti
attivit�:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione frontiera
disciplinata nel regolamento adottato, su
proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit�
produttive e provvede alla liquidazione e al
pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2,
lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al
comma 4 dell'articolo 125, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e
natanti, la qualit� di domiciliatario
dell'assicurato, del responsabile civile e della
loro impresa di assicurazione;
c) � legittimato a stare in giudizio, nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma
3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per
conto delle imprese aderenti, nelle azioni di
risarcimento che i danneggiati dalla
circolazione in Italia di veicoli a motore e
natanti immatricolati o registrati all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi
confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei
confronti dell'Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l'azione diretta
contro l'impresa di assicurazione del
responsabile civile secondo quanto previsto
dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione
diretta di risarcimento nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, e 318,
secondo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati del doppio, risultando perci�
stabiliti in centottanta giorni per il giudizio
di fronte al tribunale e in novanta giorni per
il giudizio di fronte al giudice di pace. I
termini di cui all'articolo 163-bis, secondo
comma, del codice di procedura civile non
possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano � abilitato ad
emettere le carte verdi richieste per la
circolazione all'estero di veicoli a motore
immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di
tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici
nazionali di assicurazione esteri, che in base
agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto
intervenire per risarcire danni causati nel
territorio del loro Stato da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha
diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario o del conducente del veicolo per le
somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio
della Repubblica dalla circolazione di veicoli a
motore o natanti immatricolati o registrati
all'estero, l'Ufficio centrale italiano pu�
richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle
modalit� dell'incidente, alla residenza e al
domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno
distintivo.
Art. 127
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione
dei veicoli a motore � comprovato da apposito
certificato rilasciato dall'impresa di
assicurazione o dalla delegataria in caso di
coassicurazione, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione � obbligata nei
confronti dei terzi danneggiati per il periodo
di tempo indicato nel certificato, salvo quanto
disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del
codice civile e dall'articolo 122, comma 3,
primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di
assicurazione l'impresa di assicurazione
consegna un contrassegno recante il numero della
targa di riconoscimento del veicolo e
l'indicazione dell'anno, mese e giorno di
scadenza del periodo di assicurazione per cui �
valido il certificato. Il contrassegno � esposto
sul veicolo al quale si riferisce
l'assicurazione entro cinque giorni dal
pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le
modalit� per il rilascio, nonch� le
caratteristiche del certificato di
assicurazione, del contrassegno e di eventuali
documenti provvisoriamente equipollenti e le
modalit� per l'emissione di duplicati in caso di
sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di
assicurazione per la responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, il contratto � stipulato
per somme non inferiori, per ciascun sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime o
dalla natura dei danni, a quelle fissate con il
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attivit� produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono
essere incrementate, con decreto del Ministro
delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP,
tenuto conto anche delle variazioni dell'indice
generale dei prezzi al consumo desunte dalle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di
statistica.
3. � comunque assicurato il rispetto dei
massimali minimi previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario.
Art. 129
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non � considerato terzo e non ha diritto ai
benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria il solo conducente
del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui
all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, limitatamente ai
danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo
comma, del codice civile ed all'articolo 91,
comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il
convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonch� gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado di
tutti i predetti soggetti, quando convivano con
questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societ�, i soci a
responsabilit� illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati
alla lettera b).
Capo II
Esercizio dell'assicurazione
Art. 130
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione pu� essere stipulata con
qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica, anche in regime di
stabilimento e di libert� di prestazione di
servizi, l'assicurazione della responsabilit�
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica e le
imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
esclusa la responsabilit� del vettore, designano
in ogni Stato membro un mandatario incaricato
della gestione e della liquidazione dei sinistri
nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione,
che opera in regime di libert� di prestazione di
servizi, non abbia nominato il rappresentante
per la gestione dei sinistri di cui all'articolo
25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2
ne assume la funzione.
Art. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialit� delle offerte dei servizi
assicurativi, nonch� un'adeguata informazione ai
soggetti che devono adempiere all'obbligo di
assicurazione dei veicoli e dei natanti, le
imprese mettono a disposizione del pubblico,
presso ogni punto di vendita e nei siti
internet, la nota informativa e le condizioni di
contratto praticate nel territorio della
Repubblica.
2. La pubblicit� dei premi � attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni
punto di vendita dell'impresa di assicurazione,
nonch� mediante siti internet che permettono di
ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e
per i natanti individuati nel regolamento di
attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli
obblighi a carico delle imprese e degli
intermediari.
Art. 132
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad
accettare, secondo le condizioni di polizza e le
tariffe che hanno l'obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
le proposte per l'assicurazione obbligatoria che
sono loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonch� dell'identit�
del contraente e dell'intestatario del veicolo,
se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono
richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai
fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti
dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di
natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche
propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a
contrarre di cui al comma 1, le imprese di
assicurazione hanno diritto di accedere in via
telematica al pubblico registro automobilistico
ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto
dal codice della strada secondo condizioni
economiche e tecniche strettamente correlate ai
costi del servizio erogato in ragione
dell'esigenza di consultazioni anche
sistematiche nell'ambito delle attivit� di
prevenzione e contrasto delle frodi
nell'assicurazione obbligatoria.
Con decreto del Ministro delle attivit�
produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le
disposizioni di attuazione.
Art. 133
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le
autovetture e per altre categorie di veicoli a
motore che possono essere individuate
dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di
assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedano ad ogni
scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all'atto della
stipulazione o del rinnovo, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a
clausole di franchigia che prevedano un
contributo dell'assicurato al risarcimento del
danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di
veicoli � effettuata tenendo conto delle
esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di
accesso telematico all'anagrafe nazionale delle
persone abilitate alla guida prevista dal codice
della strada presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a scopo di
verifica e aggiornamento delle informazioni
relative all'abilitazione alla guida secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente
correlate ai costi del servizio erogato. Con
decreto del Ministro delle attivit� produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono adottate le
disposizioni di attuazione.
Art. 134
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le
indicazioni relative all'attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna
scadenza annuale dei contratti di assicurazione
obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l'impresa deve consegnare al contraente o, se
persona diversa, al proprietario ovvero
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di
riservato dominio o al locatario in caso di
locazione finanziaria.
2. Il regolamento pu� prevedere l'obbligo, a
carico delle imprese di assicurazione, di
inserimento delle informazioni riportate
sull'attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora gi� esistente, da enti privati, al fine
di consentire adeguati controlli nell'assunzione
dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP
ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato
di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validit�,
comunque non inferiore a dodici mesi, ed
individua i termini relativi alla decorrenza ed
alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione � consegnata dal contraente
all'impresa di assicurazione, nel caso in cui
sia stipulato un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestato.
Art. 135
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere pi� efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, � istituita presso
l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi
relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati
riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo le modalit� stabilite con regolamento
adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle
imprese di assicurazione che operano nel
territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorit� di vigilanza degli Stati
membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di
funzionamento, nonch� le condizioni e le
limitazioni di accesso alla banca dati sono
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 120 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 136
Funzioni del Ministero delle attivit� produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle
funzioni del Ministero delle attivit�
produttive, l'ISVAP � tenuto a comunicare al
Ministero dati, informazioni e notizie relativi
alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, �
istituito presso il Ministero delle attivit�
produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilit�
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, con il compito di
osservare l'andamento degli incrementi tariffari
praticati dalle imprese di assicurazione
operanti nel territorio della Repubblica,
valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si
sia tenuto conto del comportamento degli
assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
delle attivit� produttive, � disciplinata la
costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti
non pu� essere attribuita alcuna indennit� o
emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione
di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti �
autorizzato a stipulare apposita convenzione con
l'Istituto nazionale di statistica e a
cofinanziare, secondo modalit� e criteri
stabiliti con decreto del Ministro delle
attivit� produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi
assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilit� finanziarie assegnate al Consiglio
stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
Risarcimento del danno
Art. 137
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli
effetti del risarcimento si debba considerare
l'incidenza dell'inabilit� temporanea o
dell'invalidit� permanente su un reddito di
lavoro comunque qualificabile, tale reddito si
determina, per il lavoro dipendente, sulla base
del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle
ritenute di legge, che risulta il pi� elevato
tra quelli degli ultimi tre anni e, per il
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto
che risulta il pi� elevato tra quelli dichiarati
dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche negli ultimi tre anni
ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal
datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. � in ogni caso ammessa la prova contraria,
ma, quando dalla stessa risulti che il reddito
sia superiore di oltre un quinto rispetto a
quello risultante dagli atti indicati nel comma
1, il giudice ne fa segnalazione al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che
occorre considerare ai fini del risarcimento non
pu� essere inferiore a tre volte l'ammontare
annuo della pensione sociale.
Art. 138
Danno biologico per lesioni di non lieve entit�
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attivit�
produttive, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella unica su tutto il
territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrit� psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidit� comprensiva dei
coefficienti di variazione corrispondenti
all'et� del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale � redatta secondo
i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno
biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrit� psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attivit� quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacit� di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'et� e
del grado di invalidit�;
c) il valore economico del punto � funzione
crescente della percentuale di invalidit� e
l'incidenza della menomazione sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato
cresce in modo pi� che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto � funzione
decrescente dell'et� del soggetto, sulla base
delle tavole di mortalit� elaborate dall'ISTAT,
al tasso di rivalutazione pari all'interesse
legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al
cento per cento � determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilit�
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in
maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, l'ammontare del
danno determinato ai sensi della tabella unica
nazionale pu� essere aumentato dal giudice sino
al trenta per cento, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro delle attivit� produttive,
in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
Art. 139
Danno biologico per lesioni di lieve entit�
1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entit�, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, � effettuato secondo i
criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, �
liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al nove per cento un importo crescente
in misura pi� che proporzionale in relazione ad
ogni punto percentuale di invalidit�; tale
importo � calcolato in base all'applicazione a
ciascun punto percentuale di invalidit� del
relativo coefficiente secondo la correlazione
esposta nel comma 6. L'importo cos� determinato
si riduce con il crescere dell'et� del soggetto
in ragione dello zero virgola cinque per cento
per ogni anno di et� a partire dall'undicesimo
anno di et�. Il valore del primo punto � pari ad
euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, �
liquidato un importo di euro trentanove virgola
trentasette per ogni giorno di inabilit�
assoluta; in caso di inabilit� temporanea
inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilit� riconosciuta per
ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno
biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrit� psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa
sulle attivit� quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacit� di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai
sensi del comma 1 pu� essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivit�
produttive, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella delle menomazioni alla
integrit� psicofisica comprese tra uno e nove
punti di invalidit�.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attivit� produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al
comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
invalidit� pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto
percentuale di invalidit� pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
punto percentuale di invalidit� pari a 3 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,2, per un punto percentuale di invalidit� pari
a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,3, per un punto percentuale di
invalidit� pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidit� pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un
punto percentuale di invalidit� pari a 7 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,9, per un punto percentuale di invalidit� pari
a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 2,1, per un punto percentuale di
invalidit� pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140
Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano pi� persone danneggiate
nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto
dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti delle persone danneggiate nei confronti
dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza
delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi
trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur
avendone ricercata l'identificazione con la
normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse
una somma superiore alla quota spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei
limiti dell'eccedenza della somma assicurata
rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone
danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di
assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di
assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, applicandosi
l'articolo 102 del codice di procedura civile.
L'impresa di assicurazione pu� effettuare il
deposito di una somma, nei limiti del massimale,
con effetto liberatorio nei confronti di tutte
le persone aventi diritto al risarcimento, se il
deposito � irrevocabile e vincolato a favore di
tutti i danneggiati.
Art. 141
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito, il danno subito dal terzo trasportato
� risarcito dall'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro entro il massimale minimo di legge,
fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
a prescindere dall'accertamento della
responsabilit� dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
� coperto per un massimale superiore a quello
minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato promuove nei confronti dell'impresa
di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro la procedura di
risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento � esercitata nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale il danneggiato era a bordo al momento del
sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile
civile pu� intervenire nel giudizio e pu�
estromettere l'impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilit� del
proprio assicurato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato
il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall'articolo 150.
Art. 142
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da
assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di
ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni erogate al danneggiato ai
sensi delle leggi e dei regolamenti che
disciplinano detta assicurazione, semprech� non
sia gi� stato pagato il risarcimento al
danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti
prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del
danno, l'impresa di assicurazione � tenuta a
richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha diritto ad
alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a
tali prestazioni, l'impresa di assicurazione �
tenuta a darne comunicazione al competente ente
di assicurazione sociale e potr� procedere alla
liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il
credito dell'ente per le prestazioni erogate o
da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente
di assicurazione sociale abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potr� disporre la
liquidazione definitiva in favore del
danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha
diritto di ripetere dal danneggiato le somme
corrispondenti agli oneri sostenuti se il
comportamento del danneggiato abbia pregiudicato
l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore
dell'assicurazione sociale non pu� esercitare
l'azione surrogatoria con pregiudizio del
diritto dell'assistito al risarcimento dei danni
alla persona non altrimenti risarciti.
Capo IV
Procedure liquidative
Art. 143
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a
motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione, i conducenti dei veicoli
coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro
alla propria impresa di assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla medesima,
il cui modello � approvato dall'ISVAP. In caso
di mancata presentazione della denuncia di
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice
civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente
da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
si presume, salvo prova contraria da parte
dell'impresa di assicurazione, che il sinistro
si sia verificato nelle circostanze, con le
modalit� e con le conseguenze risultanti dal
modulo stesso.
Art. 144
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla
circolazione di un veicolo o di un natante, per
i quali vi � obbligo di assicurazione, ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme
per le quali � stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa
di assicurazione non pu� opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, n� clausole
che prevedano l'eventuale contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto
di rivalsa verso l'assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di
assicurazione � chiamato anche il responsabile
del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato
nei confronti dell'impresa di assicurazione �
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile.
Art. 145
Proponibilit� dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui
all'articolo 148, l'azione per il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi � obbligo di
assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa
di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anche se inviata per conoscenza,
avendo osservato le modalit� ed i contenuti
previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di
cui all'articolo 149 l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni, ovvero novanta in caso di danno alla
persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa
di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa
di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto,
avendo osservato le modalit� ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso
ai singoli dati personali dal codice in materia
di protezione dei dati personali, le imprese di
assicurazione esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a consentire ai
contraenti ed ai danneggiati il diritto di
accesso agli atti a conclusione dei procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non �
consentito quando abbia ad oggetto atti relativi
ad accertamenti che evidenziano indizi o prove
di comportamenti fraudolenti. � invece sospeso
in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente, fermi restando i
poteri attribuiti dalla legge all'autorit�
giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta
scritta, l'assicurato o il danneggiato non �
messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese,
pu� inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di
veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivit� produttive, di
concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia degli atti soggetti e di
quelli esclusi dall'accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei
richiedenti, nonch� i termini e le altre
condizioni per l'esercizio del diritto di cui al
comma 1.
Art. 147
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli
aventi diritto al risarcimento che, a causa del
sinistro, vengano a trovarsi in stato di
bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata
una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti,
qualora da un sommario accertamento risultino
gravi elementi di responsabilit� a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente
esecutiva provvede all'assegnazione della somma
ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro
quinti della presumibile entit� del risarcimento
che sar� liquidato con la sentenza. Se la causa
civile � sospesa ai sensi dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale,
l'istanza � proposta al presidente del tribunale
dinanzi al quale � pendente la causa.
3. L'istanza pu� essere riproposta nel corso del
giudizio.
4. L'ordinanza � irrevocabile fino alla
decisione del merito.
Art. 148
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le
modalit� indicate nell'articolo 145, deve essere
corredata dalla denuncia secondo il modulo di
cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entit� del
danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione, l'impresa di assicurazione
formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni � ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di
fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso.
La richiesta di risarcimento deve essere
presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalit� indicate al comma 1. La
richiesta deve contenere l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si � verificato il sinistro ed
essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'et�,
all'attivit� del danneggiato, al suo reddito,
all'entit� delle lesioni subite, da attestazione
medica comprovante l'avvenuta guarigione con o
senza postumi permanenti, nonch� dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma
2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione � tenuta a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al
comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma
5, non pu� rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora ci� accada, i termini di cui al comma 2
sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione pu� richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni
acquisite relativamente alle modalit�
dell'incidente, alla residenza e al domicilio
delle parti e alla targa di immatricolazione o
altro analogo segno distintivo, ma � tenuta al
rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2
anche in caso di sinistro che abbia determinato
sia danni a cose che lesioni personali o il
decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro
trenta giorni dalla ricezione della stessa le
necessarie integrazioni; in tal caso i termini
di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la
somma offertagli, l'impresa provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la
somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l'offerta. La somma
in tal modo corrisposta � imputata nella
liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
senza che l'interessato abbia fatto pervenire
alcuna risposta, l'impresa corrisponde al
danneggiato la somma offerta con le stesse
modalit�, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo,
l'impresa di assicurazione non pu� opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del
sinistro di cui all'articolo 1913 del codice
civile.
10. In caso di sentenza a favore del
danneggiato, quando la somma offerta ai sensi
dei commi 1 o 2 sia inferiore alla met� di
quella liquidata, al netto di eventuale
rivalutazione ed interessi, il giudice
trasmette, contestualmente al deposito in
cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per
gli accertamenti relativi all'osservanza delle
disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti, � tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa
alla prestazione stessa e ad indicarne il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci
di danno nella quietanza di liquidazione.
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al
pagamento dei compensi dovuti al professionista,
ne d� comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto.
Art. 149
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsabilit�
civile obbligatoria, dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
risarcimento all'impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda
i danni al veicolo nonch� i danni alle cose
trasportate di propriet� dell'assicurato o del
conducente. Essa si applica anche al danno alla
persona subito dal conducente non responsabile
se risulta contenuto nel limite previsto
dall'articolo 139. La procedura non si applica
ai sinistri che coinvolgono veicoli
immatricolati all'estero ed al risarcimento del
danno subito dal terzo trasportato come
disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione
della richiesta di risarcimento diretto, �
obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese
medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la
somma offerta, l'impresa di assicurazione
provvede al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione e il
danneggiato � tenuto a rilasciare quietanza
liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici
giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta o che non abbia fatto
pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo
corrisposta � imputata all'eventuale
liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che
impediscono il risarcimento diretto ovvero nel
caso di mancata comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini previsti
dall'articolo 148 o di mancato accordo, il
danneggiato pu� proporre l'azione diretta di cui
all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del
responsabile pu� chiedere di intervenire nel
giudizio e pu� estromettere l'altra impresa,
riconoscendo la responsabilit� del proprio
assicurato ferma restando, in ogni caso, la
successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime secondo quanto previsto
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle attivit�
produttive, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di
responsabilit� delle parti anche per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese
di assicurazione;
b) il contenuto e le modalit� di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti
necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalit�, le condizioni e gli adempimenti
dell'impresa di assicurazione per il
risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilit� dei
danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese
di assicurazione, ivi compresi i benefici
derivanti agli assicurati dal sistema di
risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura
prevista dall'articolo 149 non si applicano alle
imprese di assicurazione con sede legale in
altri Stati membri che operano nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e
24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento
diretto e sui principi adottati dalle imprese
per assicurare la tutela dei danneggiati, il
corretto svolgimento delle operazioni di
liquidazione e la stabilit� delle imprese.
Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri
avvenuti all'estero
Art. 151
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni
specifiche relative agli aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato
membro diverso da quello di residenza degli
stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno
Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in
materia di responsabilit� civile e le norme di
diritto internazionale privato, le disposizioni
del presente capo si applicano anche ai
residenti in uno Stato membro aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i
cui uffici nazionali di assicurazione hanno
aderito al sistema della carta verde,
ogniqualvolta tali sinistri siano provocati
dall'uso di veicoli che sono assicurati e
stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si
applicano soltanto nel caso di incidenti causati
dalla circolazione di un veicolo assicurato
tramite uno stabilimento situato in uno Stato
membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento e
stazionante abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello di residenza della persona
avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche
agli incidenti provocati dai veicoli di Stati
terzi ammessi alla circolazione nel territorio
comunitario ed assicurati nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli
aventi diritto al risarcimento possono agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione
che copre la responsabilit� civile del
responsabile.
Art. 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica
tempestivamente ai centri di informazione di
tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del
proprio mandatario per la liquidazione dei
sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o � stabilito nel
territorio dello Stato membro per il quale �
designato e si rivolge agli aventi diritto al
risarcimento nella o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che pu� operare per conto di
una o pi� imprese di assicurazione, acquisisce
tutte le informazioni necessarie ai fini della
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le
misure necessarie per gestire la liquidazione
stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la
facolt� per il danneggiato di rivolgere la
richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile del sinistro ovvero anche
all'impresa di assicurazione con la quale �
assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile
del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
comunica agli aventi diritto un'offerta di
risarcimento motivata ovvero indica i motivi per
i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153
Danneggiati residenti nel territorio della
Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della
Repubblica, che sono danneggiati da sinistri
della circolazione stradale provocati da veicoli
stazionanti abitualmente e assicurati in un
altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati
aderenti al sistema della carta verde, hanno
diritto di richiedere il risarcimento del danno
oltre che al responsabile del sinistro anche
all'impresa di assicurazione con la quale �
assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel
territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del
mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale � assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di
inadempimento a quanto disposto dall'articolo
152, comma 5, il danneggiato pu� rivolgersi
all'Organismo di indennizzo italiano secondo
quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154
Centro di informazione italiano
1. � istituito presso l'ISVAP il Centro di
informazione italiano per consentire agli aventi
diritto di chiedere il risarcimento a seguito di
un sinistro derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo
151. A tale fine l'ISVAP pu� stipulare apposite
convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici
o privati che gi� detengano e gestiscano le
informazioni di cui al comma 2, per
l'organizzazione e il funzionamento del Centro
di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano �
incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo
che staziona abitualmente nel territorio della
Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze
di assicurazione che coprono la responsabilit�
civile derivante dalla circolazione di detti
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla
responsabilit� del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione di tali veicoli per i rischi di cui
al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3,
diversi dalla responsabilit� del vettore, e i
mandatari per la liquidazione dei sinistri
designati da tali imprese di assicurazione
conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste
gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso
alle informazioni di cui al comma 2, lettere a),
b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica,
sono tenute a comunicare in via sistematica i
dati relativi ai numeri di targa dei veicoli
assicurati, ai numeri di polizza, alla data di
cessazione della copertura assicurativa, ai
nominativi dei mandatari per la liquidazione dei
sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a
richiesta, tempestivamente i dati relativi al
nome ed indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto
di riservato dominio o del locatario in caso di
locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalit� di invio
dei dati da parte delle imprese di
assicurazione, le modalit� del relativo
trattamento dei dati e di gestione del Centro di
informazione italiano, anche nei confronti degli
interessati e degli aventi diritto alle
informazioni, nonch� le modalit� di accesso alle
informazioni per le imprese di assicurazione ed
i mandatari per la liquidazione dei sinistri,
sono definite con regolamento adottato
dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Con lo stesso regolamento
sono individuati i dati contenuti nella banca
dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono
oggetto di trattamento anche da parte del Centro
di informazione italiano, con esclusione dei
dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro
di informazione italiano, l'ISVAP � autorizzato,
ai sensi del codice in materia di protezione dei
dati personali, ad avvalersi dei dati trattati
per le finalit� della banca dati sinistri.
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca
dati sinistri al fine di coordinare il
trattamento dei dati con le esigenze del Centro
di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati
personali sono consentiti, con esclusione dei
dati personali sensibili ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, nei
limiti stabiliti dal presente capo.
Le informazioni di cui al comma 2 sono
conservate per un periodo di sette anni dalla
data di cessazione dell'immatricolazione del
veicolo o di scadenza del contratto di
assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i
centri di informazione istituiti dagli altri
Stati membri per l'attuazione delle disposizioni
previste dall'ordinamento comunitario.
Art. 155
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri
previsti all'articolo 151, hanno diritto di
richiedere al Centro di informazione italiano
entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di
assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data
di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri dell'impresa di
assicurazione nello Stato membro di residenza
degli aventi diritto al risarcimento, nei casi
in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della
Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro
stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della
Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al
risarcimento richiedano al Centro di
informazione italiano il nome e l'indirizzo del
proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro, il
Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un
interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorit�
giudiziaria, le forze di polizia nonch� gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo
12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del
Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e
l'Organismo di indennizzo italiano possono
richiedere al Centro di informazione italiano i
dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi
ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei
veicoli contenuti nei pubblici registri e ai
dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera
con i centri di informazione istituiti dagli
altri Stati membri per l'attuazione delle
disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.
Capo VI
Disciplina dell'attivit� peritale
Art. 156
Attivit� peritale
1. L'attivit� professionale di perito
assicurativo per l'accertamento e la stima dei
danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti soggetti alla disciplina del
presente titolo non pu� essere esercitata da chi
non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo
157.
2. Le imprese di assicurazione possono
effettuare direttamente l'accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono
comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza.
Art. 157
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento
del ruolo e determina, con regolamento, gli
obblighi di comunicazione, la procedura di
iscrizione e di cancellazione e le forme di
pubblicit� pi� idonee ad assicurare l'accesso
pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi
che esercitano l'attivit� in proprio e che sono
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
158.
Art. 158
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la
persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, contro il patrimonio
per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o
nel massimo a tre anni, o per altro delitto non
colposo per il quale sia comminata la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, o per il reato di
omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici
uffici perpetua o di durata superiore a tre
anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, n� essere
stato presidente, amministratore con delega di
poteri, direttore generale, sindaco di societ�
od enti che siano stati assoggettati a procedure
di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media
secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale
presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneit� secondo
quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non
possono esercitare l'attivit� di perito
assicurativo n� essere iscritti nel ruolo gli
intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, i riparatori di veicoli e di
natanti e i pubblici dipendenti con rapporto
lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la met� dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve
possedere adeguate cognizioni e capacit�
professionali, che sono accertate dall'ISVAP
tramite una prova di idoneit�, consistente in un
esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attivit�. L'ISVAP determina, con
regolamento, i titoli di ammissione e le
modalit� di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e
gestione.
Art. 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo � disposta
dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso
di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui
all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e
d);
c) sopravvenuta incompatibilit� ai sensi
dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di
vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo,
anche se richiesta dal perito, fino a quando sia
in corso un procedimento disciplinare ovvero
siano in corso accertamenti istruttori
propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo
a seguito del provvedimento di radiazione, pu�
richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purch� siano decorsi almeno cinque anni dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui
all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, il perito
pu� essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto
se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata
cancellata per mancato versamento del contributo
di vigilanza, pu� essere iscritto nuovamente
purch� abbia provveduto al pagamento di quanto
non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione
dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa
viene disposta previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e
2, rimanendo valida l'idoneit� gi� conseguita.
Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI
ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria
Art. 161
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per
la copertura di rischi situati nel territorio
della Repubblica possono essere ripartite in
coassicurazione comunitaria, per quote
determinate, tra imprese che hanno la sede
legale in altri Stati membri o in Stati aderenti
allo Spazio economico europeo, a condizione che
almeno una delle imprese sia stabilita in uno
Stato membro diverso da quello del
coassicuratore delegatario e i rischi da coprire
siano quelli rientranti tra i grandi rischi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
Art. 162
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto
unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori,
per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega � attribuita ad uno dei
coassicuratori affinch� curi la gestione del
contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte
le attribuzioni previste con la delega e quelle
spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le
condizioni di assicurazione ed il tasso del
premio da applicare al contratto.
Capo II
Assicurazione di tutela legale
Art. 163
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di
tutela legale osserva nei rapporti con gli
assicurati le disposizioni previste agli
articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la
gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si
applica alle assicurazioni di tutela legale che
concernono controversie derivanti
dall'utilizzazione di navi marittime o connesse
comunque a tale utilizzazione ed all'attivit�
esercitata dall'impresa di assicurazione della
responsabilit� civile per resistere all'azione
dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del
codice civile.
Art. 164
Modalit� per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attivit�
assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per
la gestione dei sinistri e per la relativa
attivit� di consulenza, una delle modalit�, di
cui deve essere data preventiva comunicazione
all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa pu�:
a) svolgere direttamente l'attivit� di gestione
dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per
l'assicurato di affidare la tutela dei suoi
interessi in caso di sinistro, non appena abbia
il diritto di esigere l'intervento dell'impresa
di assicurazione, a un avvocato o ad altro
professionista abilitato dalla legge da lui
scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facolt� di
cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa � multiramo, il personale di cui
si avvale non deve svolgere, per conto della
stessa, attivit� di gestione dei sinistri o di
consulenza in un altro ramo esercitato
dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia
multiramo o specializzata, il personale non deve
svolgere, per conto di altra impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni contro i danni
che abbia con la prima legami finanziari,
commerciali o amministrativi, attivit� di
gestione dei sinistri o di consulenza in altri
rami esercitati dall'impresa con la quale
intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se
intende avvalersi della facolt� di cui al comma
2, lettera b), indicando la denominazione
sociale dell'impresa alla quale affida la
gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha
legami con un'altra impresa che esercita le
assicurazioni contro i danni, il personale
incaricato della gestione dei sinistri o della
relativa consulenza non pu� esercitare la stessa
o analoga attivit� in altri rami esercitati da
quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata
la gestione dei sinistri � soggetta alla
vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa pu� adottare una diversa modalit�
operativa previa comunicazione all'ISVAP e con
effetto solo per i contratti stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.
Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto
dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione
rimangono disciplinati dalle norme del codice
civile.
Art. 166
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento
consegnato dall'impresa al contraente va redatto
in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullit� o
limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico
del contraente o dell'assicurato sono riportate
mediante caratteri di particolare evidenza.
Art. 167
Nullit� dei contratti conclusi con imprese non
autorizzate
1. � nullo il contratto di assicurazione
stipulato con un'impresa non autorizzata o con
un'impresa alla quale sia fatto divieto di
assumere nuovi affari.
2. La nullit� pu� essere fatta valere solo dal
contraente o dall'assicurato. La pronuncia di
nullit� obbliga alla restituzione dei premi
pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli
indennizzi e le somme eventualmente corrisposte
o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della
fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento di portafoglio, che sia
autorizzato in conformit� a quanto previsto
dagli articoli 198 e 200, non � causa di
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che
hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la
sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a
favore di un'impresa di assicurazione che ha la
sede legale all'estero oppure a favore di una
sede secondaria all'estero di un'impresa che ha
la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il
trasferimento riguarda contratti per
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento
possono agire direttamente, entro i limiti delle
somme per le quali � stata stipulata
l'assicurazione, nei confronti dell'impresa
italiana cedente sino alla pubblicazione del
provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento del portafoglio di
imprese di assicurazione di altri Stati membri,
che sia stato autorizzato dall'autorit� di
vigilanza dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso
dell'ISVAP, non � causa di risoluzione dei
contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, primo comma, del codice
civile, le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una
scissione.
Art. 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, secondo comma, del codice
civile, i contratti di assicurazione in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione continuano a coprire i rischi fino
al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facolt� di recesso, dopo
la pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno
successivo a quello di ricevimento della
comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilit�
civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, continuano, nei
limiti delle somme minime per cui � obbligatoria
l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla
scadenza del contratto o del periodo di tempo
per il quale � stato pagato il premio.
Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilit�
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti
Art. 170
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
non possono subordinare la conclusione di un
contratto per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile alla conclusione di
ulteriori contratti assicurativi, bancari o
finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il
recupero della franchigia eventualmente prevista
a carico del contraente, le imprese possono
pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse
non determinano spese aggiuntive e se il premio
risulta inferiore a quello che sarebbe stato
altrimenti applicato in assenza di franchigia
con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono
proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli in
abbinamento ad altri contratti assicurativi,
bancari o finanziari a condizione che tali
proposte non costituiscano l'unica offerta
dell'impresa e siano osservate le disposizioni
previste dal testo unico bancario e dal testo
unico dell'intermediazione finanziaria per
l'offerta dei contratti dai medesimi
disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e
3, compresi quelli bancari e finanziari, possono
essere contestualmente risolti dal contraente
nel caso previsto dall'articolo 172.
Art. 171
Trasferimento di propriet� del veicolo o del
natante
1. Il trasferimento di propriet� del veicolo o
del natante determina, a scelta irrevocabile
dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal
perfezionamento del trasferimento di propriet�,
con diritto al rimborso del rateo di premio
relativo al residuo periodo di assicurazione al
netto dell'imposta pagata e del contributo
obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione
all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per
l'assicurazione di altro veicolo o,
rispettivamente, di un altro natante di sua
propriet�, previo l'eventuale conguaglio del
premio.
2. Eseguito il trasferimento di propriet�,
l'alienante informa contestualmente l'impresa di
assicurazione e l'acquirente se, insieme al
veicolo, viene ceduto il contratto di
assicurazione.
3. La garanzia � valida per il nuovo veicolo o
natante dalla data del rilascio del nuovo
certificato e, ove occorra, del nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante
secondo le modalit� previste dal regolamento
adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attivit� produttive.
Art. 172
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse
quelle connesse all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie,
superiori al tasso programmato di inflazione, il
contraente pu� recedere dall'assicurazione
mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax,
inviati alla sede dell'impresa o
all'intermediario presso il quale � stata
stipulata la polizza entro il giorno di scadenza
del contratto. In tal caso non si applica a
favore del contraente il termine di tolleranza
previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del
codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la
disdetta del contratto � inviata a mezzo telefax
o raccomandata almeno quindici giorni prima
della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili esclusivamente in senso pi�
favorevole al contraente.
Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione
di assistenza
Art. 173
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale � il
contratto con il quale l'impresa di
assicurazione, verso pagamento di un premio, si
obbliga a prendere a carico le spese legali
peritali o a fornire prestazioni di altra
natura, occorrenti all'assicurato per la difesa
dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni
tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,
soprattutto allo scopo di conseguire il
risarcimento di danni subiti o per difendersi
contro una domanda di risarcimento avanzata nei
suoi confronti, purch� non proposta dall'impresa
che presta la copertura assicurativa di tutela
legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia
prestata cumulativamente con altre
assicurazioni, con un unico contratto, il suo
contenuto, le condizioni contrattuali ad essa
applicabili ed il relativo premio debbono essere
indicati in un'apposita distinta sezione del
contratto.
Art. 174
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di
tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela
legale deve espressamente prevedere in funzione
di tutela dell'assicurato che il medesimo,
qualora necessiti dell'assistenza di un
professionista per la difesa o la rappresentanza
dei propri interessi in un procedimento
giudiziario o amministrativo oppure nel caso di
conflitto di interessi con l'impresa stessa,
abbia la facolt� di scelta del professionista,
purch� quest'ultimo sia abilitato secondo la
normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e
l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti
possono adire l'autorit� giudiziaria o demandare
la decisione sul comportamento da tenere ad un
arbitro che provvede secondo equit�.
Tale seconda facolt� deve essere esplicitamente
prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di
avvalersi della facolt� di cui al comma 1, non �
necessario che le condizioni di contratto
prevedano espressamente la medesima facolt�
quando sono cumulativamente soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale � limitata a
controversie derivanti dall'utilizzazione di
veicoli stradali nel territorio della
Repubblica;
b) la medesima � collegata ad un contratto di
assicurazione di assistenza da prestare in caso
di incidente o guasto relativamente allo stesso
veicolo;
c) n� l'impresa di assicurazione della tutela
legale n� l'impresa di assicurazione
dell'assistenza esercitano il ramo della
responsabilit� civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora
l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe
le parti della controversia, queste devono
essere assistite e rappresentate da avvocati, o
altri soggetti abilitati dalla legislazione
vigente, indipendenti dall'impresa di
assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di
interessi tra l'assicurato e l'impresa di
assicurazione o esista disaccordo in merito alla
gestione dei sinistri, l'impresa richiama per
iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla
possibilit� di avvalersi dei diritti di cui al
presente articolo ovvero sulla possibilit� di
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza � il contratto
con il quale l'impresa di assicurazione, verso
il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all'assicurato una prestazione di immediato
aiuto entro i limiti convenuti nel contratto,
nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in
una situazione di difficolt� al seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto pu� essere in denaro o in natura. Le
prestazioni in natura possono essere fornite
anche utilizzando personale e attrezzature di
terzi.
Capo IV
Assicurazione sulla vita
Art. 176
Revocabilit� della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto
individuale di assicurazione sulla vita di cui
ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1,
� revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente
devono essere restituite dall'impresa di
assicurazione entro trenta giorni dal momento in
cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai contratti di durata pari od
inferiore a sei mesi.
Art. 177
Diritto di recesso
1. Il contraente pu� recedere da un contratto
individuale di assicurazione sulla vita entro
trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto � concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il
contraente del diritto di recesso di cui al
comma 1. I termini e
le modalit� per l'esercizio dello stesso devono
essere espressamente evidenziati nella proposta
e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione
relativa al recesso, rimborsa al contraente il
premio eventualmente corrisposto, al netto della
parte relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto. L'impresa di
assicurazione ha diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'emissione del
contratto, a condizione che siano individuate e
quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai contratti di durata pari od
inferiore a sei mesi.
Art. 178
Inversione dell'onere della prova nei giudizi
risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al contraente di un contratto di
assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V
dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa
l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
Capo V
Capitalizzazione
Art. 179
Nozione
1. La capitalizzazione � il contratto mediante
il quale l'impresa di assicurazione si impegna,
senza convenzione relativa alla durata della
vita umana, a pagare somme determinate al
decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che
sono effettuati in denaro o mediante altre
attivit�.
2. Quando i contratti prevedono il periodico
sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del
capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve
essere estratto un numero uguale o crescente di
contratti, non superiore, nell'anno, a cinque
per ogni cento contratti emessi. I sorteggi
devono essere effettuati ad intervalli non
inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono
avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso
di contratti con premi periodici, i versamenti
possono essere stabiliti sia in misura costante
sia in misura variabile, purch� quest'ultima
modalit� sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente pu� recedere dal contratto nei
termini e con le modalit� di cui all'articolo
177. Il riscatto � consentito a partire dal
secondo anno ed a condizione che il contraente
abbia corrisposto il premio per un'intera
annualit�.
Capo VI
Legge applicabile
Art. 180
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni
sono regolati dalla legge italiana, ferme le
norme di diritto internazionale privato, quando
lo Stato membro di ubicazione del rischio � la
Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il
contratto alla legislazione di un altro Stato,
salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una
assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato
che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della
legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo
preveda una garanzia destinata ad operare in pi�
Stati, prevalgono le disposizioni specifiche
dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni
relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del
medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato
terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Art. 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono
regolati dalla legge italiana, ferme le norme di
diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro dell'obbligazione � la Repubblica
italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di
assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei
quali lo Stato membro dell'obbligazione �
diverso dalla Repubblica italiana sono regolati
dalla legislazione dello Stato membro
dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato
terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18
dicembre 1984, n. 975.
Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL'ASSICURATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 182
Pubblicit� dei prodotti assicurativi
1. La pubblicit� utilizzata per i prodotti delle
imprese di assicurazione � effettuata avendo
riguardo alla correttezza dell'informazione ed
alla conformit� rispetto al contenuto della nota
informativa e delle condizioni di contratto cui
i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche
quando la pubblicit� sia autonomamente
effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP pu� richiedere, in via non
sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che �
utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un
periodo non superiore a novanta giorni, la
diffusione della pubblicit� in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicit�
in caso di accertata violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei
prodotti in caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo
quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i
criteri di riconoscibilit� della pubblicit� e di
chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti
le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni
necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano
sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
evitare conflitti di interesse ove ci� sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da consentire agli
assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire
i conflitti di interesse in modo da escludere
che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria
indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti
e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle
regole di comportamento da osservare nei
rapporti con i contraenti, in modo che
l'attivit� si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze
dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti
e degli assicurati, nonch� della natura dei
rischi e delle obbligazioni assunte
dall'impresa, individua le categorie di soggetti
che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non
qualificata e determina modalit�, limiti e
condizioni di applicazione delle medesime
disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei
contratti di assicurazione dei rami danni,
tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di
rischio.
Art. 184
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione
degli assicurati, l'ISVAP sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, la commercializzazione del
prodotto in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente
titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso
di accertata violazione delle disposizioni
indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese
dell'impresa o dell'intermediario interessato,
la diffusione al pubblico, mediante le forme pi�
utili alla generale conoscibilit�, dei
provvedimenti adottati.
Capo II
Obblighi di informazione
Art. 185
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle
estere operanti nel territorio della Repubblica,
sia in regime di stabilimento che in regime di
libert� di prestazione di servizi, consegnano al
contraente, prima della conclusione del
contratto ed unitamente alle condizioni di
assicurazione, una nota informativa predisposta
nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie, che sono
necessarie, a seconda delle caratteristiche dei
prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinch� il contraente e l'assicurato possano
pervenire a un fondato giudizio sui diritti e
gli obblighi contrattuali e, ove opportuno,
sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il
contenuto e lo schema della nota informativa in
modo tale che siano previste, oltre alle
indicazioni relative all'impresa, le
informazioni sul contratto con particolare
riguardo alle garanzie e alle obbligazioni
assunte dall'impresa, alle nullit�, alle
decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni
della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli
obblighi in corso di contratto e in caso di
sinistro, alla legge applicabile ed ai termini
di prescrizione dei diritti, alla procedura da
seguire in caso di reclamo e all'organismo o
all'autorit� eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III,
IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP
determina, con regolamento, le informazioni
supplementari che sono necessarie alla piena
comprensione delle caratteristiche essenziali
del contratto con particolare riguardo ai costi
ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in
conflitto di interesse. Al contraente di
un'assicurazione sulla vita sono altres�
comunicate, per tutto il periodo di durata del
contratto, le informazioni indicate nel
regolamento adottato dall'ISVAP con particolare
riguardo alle spese, alla composizione ed ai
risultati della gestione delle attivit� nelle
quali � investito il premio o il capitale
assicurato.
Art. 186
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa pu� trasmettere preventivamente
all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle
condizioni di contratto, allo scopo di
richiedere un accertamento sulla corretta
applicazione degli obblighi di informazione
previsti dalle disposizioni del presente capo,
fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non
pu� essere utilizzata, a fini promozionali, nei
rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa
la sua valutazione entro sessanta giorni dal
ricevimento della documentazione, esauriente e
completa, relativa al contratto. Decorso tale
termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con
un giudizio negativo o con un giudizio con
rilievi ai sensi del comma 3, la nota
informativa si intende conforme agli obblighi di
informazione. L'ISVAP pu� disporre la revoca,
previa notifica all'impresa interessata, qualora
vengano meno i presupposti dell'accertamento
ovvero se l'impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le
eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino
al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non
procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le
disposizioni per la comunicazione della nota
informativa, le modalit� da osservare, prima
della pubblicazione della nota informativa, per
diffondere notizie o per svolgere indagini di
mercato o per raccogliere intenzioni di
sottoscrizione del contratto e per lo
svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del
presente capo, pu� chiedere all'impresa di
apportare modifiche alla nota informativa
utilizzata, quando occorre fornire informazioni
ulteriori e necessarie per la protezione degli
assicurati.
Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 188
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sull'osservanza delle leggi,
dei regolamenti e dei provvedimenti del presente
codice, pu�:
a) convocare i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, i direttori
generali delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, i legali rappresentanti della
societ� di revisione, l'attuario revisore, l'attuario
incaricato per i rami vita e l'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea,
degli organi amministrativi e di controllo,
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, indicando gli argomenti da
inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al
loro esame i provvedimenti necessari per rendere
la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, degli organi amministrativi e di
controllo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, quando non abbiano ottemperato
al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione
per accertamenti esclusivamente rivolti ai
profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti previsti nel presente codice da
parte degli operatori del mercato assicurativo,
pu� convocare i legali rappresentanti delle
societ� che svolgono attivit� di intermediazione
ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari ed al ruolo dei periti
assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e
valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e
dell'indipendenza della gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, pu�
convocare chiunque detenga una partecipazione
rilevante in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Art. 189
Poteri di indagine
1. L'ISVAP pu� chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti ed il compimento di
accertamenti e verifiche ritenute necessarie,
rivolgendo la richiesta alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti
che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione per indagini esclusivamente
rivolte ai profili assicurativi o
riassicurativi, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonch�
ai soggetti che svolgono attivit� riservate
privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP pu� effettuare ispezioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione e
presso gli uffici degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti
che svolgono funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese medesime
limitatamente a tale ciclo, dei periti
assicurativi e dei soggetti che svolgono
attivit� riservate privi di autorizzazione.
Art. 190
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP pu� chiedere ai soggetti vigilati la
comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti
con i termini e le modalit� da esso stabilite
con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della societ� di
revisione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario
incaricato nei rami vita e dell'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP
stabilisce, con regolamento, le modalit� e i
termini per la trasmissione, da parte dei
medesimi soggetti, delle informazioni previste
dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo
in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di
tutti gli atti o i fatti, che possano costituire
un'irregolarit� nella gestione dell'impresa
ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivit� assicurativa o
riassicurativa. A tali fini lo statuto
dell'impresa, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i
relativi compiti e poteri. Il medesimo organo
fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza
indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attivit� delle societ�
sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuit� dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilit� di
esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi
soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o
documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo
periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le
societ� che controllano le imprese di
assicurazione o di riassicurazione o che sono da
queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla
correttezza dei comportamenti delle imprese e
degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, adotta, con i regolamenti per
l'attuazione delle norme contenute nel presente
codice, disposizioni di carattere generale
aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicit�, le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese e
degli intermediari nell'offerta di prodotti
assicurativi, tenuto conto delle differenti
esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della
conclusione e durante l'esecuzione del
contratto, ivi compresi quelli relativi alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche
di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure
di gestione del rischio, ivi comprese efficaci
procedure amministrative e contabili ed
appropriati meccanismi di controllo interno
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura
e la valutazione delle attivit�, la composizione
ed il calcolo del margine di solvibilit� delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei
patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
nelle forme previste dal codice civile, delle
gestioni separate e dei fondi interni delle
imprese che esercitano le assicurazioni sulla
vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi
all'attivit� di investimento e i principi e gli
schemi da adottare per la valutazione dei beni
in cui � investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti,
le forme e le modalit� di raccordo fra il
sistema contabile ed il piano dei conti, gli
schemi ed il contenuto del prospetto
dimostrativo del margine di solvibilit� e degli
altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio
di esercizio e consolidato delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti
agli obblighi di redazione del bilancio
consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa
la verifica delle operazioni intragruppo ed il
calcolo della solvibilit� corretta delle imprese
di assicurazione e delle societ� che controllano
le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei
provvedimenti previsti per l'accesso
all'attivit�, per il rispetto delle condizioni
di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni
e gli assetti proprietari, per le operazioni
straordinarie, per le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano
al principio di proporzionalit� per il
raggiungimento del fine con il minor sacrificio
per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con
le finalit� della vigilanza di cui all'articolo
3 e devono tenere conto delle esigenze di
competitivit� e di sviluppo dell'innovazione
nello svolgimento delle attivit� dei soggetti
vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di
procedure di consultazione aperte e trasparenti
che consentano la conoscibilit� della normativa
in preparazione e dei commenti ricevuti anche
mediante pubblicazione sul sito Internet
dell'Istituto. All'avvio della consultazione
l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento
ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto
della regolamentazione, che effettua nel
rispetto dei principi enunciati all'articolo 12
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP pu� richiedere, in ogni fase del
procedimento, il parere del Consiglio di Stato e
si esprime pubblicamente sulle osservazioni
ricevute, a seguito della procedura di
consultazione, e sul parere eventualmente
richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra
loro coordinati e formano un'unica raccolta
delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delleimprese di assicurazione e di
riassicurazione.
Art. 192
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale
in Italia sono soggette alla vigilanza
dell'ISVAP sia per l'attivit� esercitata nel
territorio della Repubblica sia per quella
svolta nel territorio degli altri Stati membri
in regime di stabilimento e di libert� di
prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione tecnica, finanziaria e
patrimoniale dell'impresa, con particolare
riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attivit�
svolta, alla disponibilit� di attivi congrui ai
fini dell'integrale copertura delle riserve ed
al possesso del margine di solvibilit�. Nei
confronti delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza
dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese
dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorit�
di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria o dello Stato membro di prestazione
di servizi, adotta le misure idonee a porre fine
alle irregolarit� commesse in altri Stati membri
dalle imprese di assicurazione con sede legale
in Italia o alle attivit� svolte in tali Stati
che possano compromettere la stabilit�
finanziaria delle stesse. Delle misure adottate
� data comunicazione all'autorit� di vigilanza
dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale affinch� le imprese di assicurazione
che svolgono attivit� in regime di stabilimento
o di prestazione di servizi in Stati terzi
dispongano di un margine di solvibilit�
sufficiente, avuto riguardo anche a tali
attivit� e di riserve tecniche adeguate agli
impegni complessivamente assunti.
Art. 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede
legale in altri Stati membri sono soggette alla
vigilanza prudenziale dell'autorit� dello Stato
membro d'origine anche per l'attivit� svolta, in
regime di stabilimento od in regime di libert�
di prestazione di servizi, nel territorio della
Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP,
qualora accerti che l'impresa di assicurazione
non rispetta le disposizioni della legge
italiana che � tenuta ad osservare, ne contesta
la violazione e le ordina di conformarsi alle
norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme
di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa
l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine, chiedendo che vengano adottate le
misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorit� dello Stato di
origine, quando le irregolarit� commesse possano
pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi
di urgenza per la tutela degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP pu� adottare
nei confronti dell'impresa di assicurazione,
dopo averne informato l'autorit� di vigilanza
dello Stato membro di origine, le misure
necessarie, compreso il divieto di stipulare
nuovi contratti in regime di stabilimento o di
libert� di prestazione di servizi con gli
effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha
commesso l'infrazione operi attraverso una sede
secondaria o possieda beni nel territorio della
Repubblica, le sanzioni amministrative
applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana sono adottate nei riguardi della
sede secondaria o mediante confisca dei beni
presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o
restrizioni all'esercizio dell'attivit� in
regime di stabilimento o di libert� di
prestazione di servizi sono notificate
all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con
l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della
lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la
menzione, a spese dell'impresa di assicurazione,
su quotidiani o attraverso altri sistemi di
pubblicit� individuati nel provvedimento, per il
periodo di tempo ritenuto necessario. Dei
provvedimenti adottati l'ISVAP informa
l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine.
Art. 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di
assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP
per l'attivit� svolta nel territorio della
Repubblica.
Art. 195
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la
sede legale nel territorio della Repubblica sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per
l'attivit� esercitata in Italia, sia per quella
svolta in regime di prestazione di servizi nel
territorio degli altri Stati membri o in quello
di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1
l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, con particolare
riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attivit�
svolta ed alla disponibilit� di attivi congrui
ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano,
limitatamente all'attivit� esercitata nel
territorio della Repubblica, alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di
altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura
stabilita con regolamento, le modificazioni
degli statuti delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione quando non contrastino con
una sana e prudente gestione.
2. Non si pu� dare corso all'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti
l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197
Vigilanza sull'attuazione del programma di
attivit�
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica � tenuta a presentare all'ISVAP
una relazione semestrale relativa all'esecuzione
del programma di attivit�.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave
squilibrio nella situazione finanziaria
dell'impresa, l'ISVAP pu� adottare le misure
necessarie per il rispetto del programma e per
ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attivit�, nonch� ogni
variazione intervenuta nelle persone che
ricoprono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo e nei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante
nell'impresa di assicurazione. Le eventuali
modifiche del programma di attivit� sono
sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo
la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle
sedi secondarie, stabilite nel territorio della
Repubblica, di imprese di assicurazione aventi
la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di
altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del
portafoglio dell'impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica �
sottoposto, a cura della cedente,
all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica
che l'impresa cessionaria disponga
dell'autorizzazione necessaria all'esercizio
delle attivit� trasferite e che disponga, tenuto
conto del trasferimento, delle attivit� a
copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilit� richiesto. Quando il portafoglio
comprende obbligazioni e rischi assunti al di
fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP
verifica inoltre che l'impresa soddisfi le
condizioni previste per l'accesso all'attivit�
in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi nello Stato membro dell'impresa cedente.
Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in altri Stati membri, �
necessario il parere favorevole delle autorit�
di vigilanza interessate. Se il trasferimento
comprende contratti stipulati in altri Stati
membri in libert� di prestazione di servizi, �
altres� necessario il parere favorevole delle
autorit� di vigilanza degli Stati membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha la sede legale in un
altro Stato membro, compreso il caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede
secondaria della medesima impresa stabilita in
Italia, spetta all'autorit� di vigilanza dello
Stato membro dell'impresa cessionaria attestare
all'ISVAP che la medesima � autorizzata
all'esercizio delle attivit� trasferite e
dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivit� a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilit� richiesto. L'ISVAP
verifica, nel caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria situata in un
altro Stato membro, che l'impresa cessionaria
rispetti le disposizioni per l'accesso in regime
di libert� di prestazione di servizi per
l'attivit� esercitata nel territorio della
Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorit� di vigilanza di cui ai commi 2
e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP,
si considera che esse abbiano dato parere
favorevole.
5. Il portafoglio pu� essere trasferito anche ad
imprese di assicurazione che hanno la sede
legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, in
regime di stabilimento, le attivit� ad essa
trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede
secondaria dell'impresa cessionaria costituita
nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilit�
richiesto. Pu� essere trasferito ad imprese di
assicurazione che hanno la sede legale in Stati
terzi anche quella parte del portafoglio che sia
costituito da contratti stipulati, in regime di
stabilimento o di libert� di prestazione di
servizi, nello Stato terzo in cui � situata la
sede legale dell'impresa cessionaria. Non pu�
essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa
di assicurazione che sia situata in uno Stato
terzo.
6. Se il trasferimento � effettuato ad
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica o ad un'impresa di
assicurazione con sede legale in altro Stato, ma
a favore di una sede secondaria situata nel
territorio della Repubblica, esso comporta
altres� l'applicazione, per i rapporti di lavoro
in corso alla data del provvedimento di
autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo
2112 del codice civile.
Art. 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato
membro operante nel territorio della Repubblica
comunica senza indugio all'ISVAP di aver
richiesto alla propria autorit� di vigilanza
l'autorizzazione al trasferimento del
portafoglio dei contratti conclusi in Italia in
regime di stabilimento o in libert� di
prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa
di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica, l'ISVAP d� il suo assenso
all'autorit� di vigilanza dello Stato membro
dell'impresa cedente, dopo aver verificato che
l'impresa cessionaria � autorizzata
all'esercizio delle attivit� trasferite e che
dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivit� a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilit� richiesto.
a medesima procedura si applica se il
portafoglio trasferito da un'impresa di
assicurazione di altro Stato membro all'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica
comprende obbligazioni assunte al di fuori del
territorio italiano.
3. Se il portafoglio � trasferito ad una sede
secondaria in Italia di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in altro Stato
membro, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit�
di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa
cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
per lo svolgimento dell'attivit� in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che
l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilit�
richiesto.
4. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa
di assicurazione che ha sede legale in un altro
Stato membro o ad una sua sede secondaria
stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP d� il
suo assenso all'autorit� di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente
dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
per lo svolgimento dell'attivit� in libera
prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica;
b) l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la
cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilit�
richiesto.
5. Se il portafoglio � trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di
un'impresa che ha sede legale in uno Stato
terzo, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit� di
vigilanza dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria � autorizzata
all'esercizio delle attivit� trasferite;
b) l'autorit� dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa
cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilit�
richiesto.
Non pu� essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa
cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui
pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle
autorit� di vigilanza degli altri Stati membri
relativi ai trasferimenti di portafoglio
autorizzati.
Art. 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del
portafoglio della sede secondaria nel territorio
della Repubblica di un'impresa di assicurazione
di uno Stato terzo � sottoposto, a cura della
cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino.
2. Il trasferimento pu� essere effettuato a
favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel
territorio della Repubblica o in un altro Stato
membro, a condizione che il portafoglio ceduto
non sia trasferito ad una sede secondaria
situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato
terzo, a condizione che il portafoglio ceduto
sia trasferito ad una sede secondaria della
stessa impresa che sia situata nel territorio
della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),
l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
rispettivamente previste all'articolo 198, commi
2 e 3, a seconda che il trasferimento sia
effettuato a favore di un'impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica o in
quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b),
l'ISVAP verifica che la sede secondaria
dell'impresa cessionaria sia autorizzata
all'esercizio delle attivit� trasferite e
disponga, tenuto conto del trasferimento, delle
attivit� a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilit� richiesto. Se il
controllo di solvibilit�, relativo alle attivit�
esercitate in stabilimento sul territorio della
Repubblica, � demandato all'autorit� di
vigilanza di un altro Stato membro dove
l'impresa � altres� stabilita, la verifica
compete alla medesima autorit�, che ne rilascia
attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati
dal presente articolo si applica l'articolo 198,
comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
Art. 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura
stabilita con regolamento, le fusioni e le
scissioni, alle quali prenda parte almeno
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, quando non
contrastino con il criterio di sana e prudente
gestione. Non si pu� dare corso all'iscrizione
nel registro delle imprese del progetto di
fusione o di scissione e della deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al
relativo progetto se non consti l'autorizzazione
dell'ISVAP.
2. Se la fusione � attuata per incorporazione,
l'impresa di assicurazione incorporante che ha
sede legale nel territorio della Repubblica deve
dimostrare di disporre, tenuto conto della
fusione, delle attivit� a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilit�
richiesto. Se la fusione d� luogo alla
costituzione di una nuova impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica,
l'impresa deve disporre dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivit� assicurativa e
dimostrare di possedere, tenuto conto della
fusione, le attivit� a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
3. La fusione � autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I
provvedimenti che concedono o rifiutano
l'autorizzazione sono specificamente e
adeguatamente motivati e sono comunicati alle
imprese interessate. Qualora alla fusione
partecipino imprese di assicurazione aventi la
sede legale in altri Stati membri,
l'autorizzazione non pu� essere data se non dopo
che sia stato acquisito il parere favorevole
delle autorit� di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione d� luogo all'incorporazione di
un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica in un'impresa con
sede legale in altro Stato membro o alla
costituzione di una nuova impresa con sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime
parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di
assicurazione, soddisfa le condizioni relative
all'accesso all'attivit� in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di
assicurazione dispongono delle attivit� a
copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilit� richiesto, tenuto conto della
fusione. Il provvedimento dell'ISVAP �
pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti
ad una fusione o ad una scissione, si applica
l'articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei
commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni
di scissione.
Art. 202
Trasferimento del portafoglio fusione e
scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa
di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica e la medesima
operazione effettuata dalla sede secondaria di
un'impresa con sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a
cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura
stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino.
L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria,
qualora stabilita nel territorio della
Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e
comunque disponga delle attivit� a copertura
delle riserve tecniche e del margine di
solvibilit� richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di
riassicurazione, alle quali prenda parte almeno
un'impresa di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica, � autorizzata
secondo le disposizioni di cui all'articolo 201,
commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la
corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione. Si applica l'articolo 198,
comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
Capo IV
Cooperazione con le autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri e comunicazioni alla
Commissione europea
Art. 203
Autorizzazione relativa all'esercizio
dell'attivit� assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le
autorit� competenti degli altri Stati membri in
merito al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivit� richiesta da
qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi
in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla
un'altra impresa di assicurazione autorizzata in
un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica
o giuridica, che controlla un'impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro.
2. L'ISVAP, altres�, consulta in via preliminare
le autorit� competenti degli altri Stati membri
preposte alla vigilanza degli enti creditizi e
delle imprese di investimento in merito al
rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di
assicurazione che si trovi in una delle seguenti
situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa
di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla
una banca o un'impresa di investimento
autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica
o giuridica, che controlla una banca o
un'impresa di investimento autorizzata
nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce
alle altre autorit� competenti rilevanti ai
sensi delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario le informazioni utili a
valutare l'idoneit� degli azionisti e la
reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali
sono attribuite le funzioni di amministrazione e
di direzione partecipanti alla gestione di
un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai
fini delle verifiche delle condizioni di accesso
e di esercizio dell'attivit�.
Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione del
controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui � previsto il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
68, consulta in via preliminare le autorit�
competenti degli altri Stati membri allorch�
l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia
effettuata da un'acquirente che, in virt�
dell'acquisizione, diventa un'impresa madre,
come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita
o ne acquista comunque il controllo e che, nel
contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o
un'impresa di investimento autorizzata in un
altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che
controlla una delle imprese di cui alla lettera
a).
Art. 205
Poteri di indagine in collaborazione con le
autorit� di altri Stati membri
1. L'ISVAP pu� svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate,
ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle
imprese di assicurazioni operanti in regime di
stabilimento in un altro Stato membro, dirette a
verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della vigilanza sull'impresa.
Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa
l'autorit� di vigilanza dello Stato membro della
sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha
diritto di parteciparvi.
2. L'autorit� di vigilanza dello Stato membro
d'origine di un'impresa di assicurazioni che
opera nel territorio della Repubblica in regime
di stabilimento pu� svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate,
ispezioni nei locali della sede secondaria da
questa costituita, dirette a verificare ogni
elemento utile ai fini dell'esercizio della
vigilanza sull'impresa stessa. Prima di
procedere all'ispezione l'autorit� di vigilanza
informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha
diritto di partecipare all'ispezione stessa.
Art. 206
Assistenza per l'esercizio della vigilanza
supplementare
1. L'ISVAP pu� chiedere alle autorit� competenti
di un altro Stato membro di effettuare
accertamenti ovvero concordare altre modalit�
per le verifiche necessarie all'esercizio della
vigilanza supplementare, se intende acquisire
informazioni riguardanti un'impresa avente sede
legale in un altro Stato membro che sia
un'impresa di assicurazione controllata o
partecipata dall'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare, ovvero
informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare
avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare
avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione soggetta
a vigilanza supplementare avente sede nel
territorio della Repubblica o un'impresa
comunque con quest'ultima soggetta a direzione
unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorit� di vigilanza competente di un
altro Stato membro pu� chiedere all'ISVAP di
procedere a verifiche ispettive presso imprese
con sede legale nel territorio della Repubblica
comprese nell'area della vigilanza supplementare
di competenza dell'autorit� richiedente. L'ISVAP
procede direttamente ovvero pu� consentire che
la verifica sia effettuata dalle autorit� che
hanno fatto la richiesta ovvero da una societ�
di revisione iscritta all'albo di cui al testo
unico dell'intermediazione finanziaria, o da un
revisore contabile iscritto nel registro
previsto dalla legge. Qualora l'autorit�
richiedente non proceda direttamente alla
verifica, pu� prendervi parte. La verifica pu�
riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o
partecipate da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di
un'impresa di assicurazione avente sede legale
in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione avente
sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
imprese diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare.
4. L'ISVAP pu� concordare con le autorit�
competenti degli Stati terzi modalit� per
l'ispezione di succursali di imprese di
assicurazione e di riassicurazione insediate nei
rispettivi territori.
Art. 207
Scambi di informazioni per l'esercizio della
vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato
membro, l'ISVAP pu� chiedere all'autorit� di
vigilanza dello Stato di origine le informazioni
necessarie relativamente al trasferimento degli
elementi costitutivi del margine di solvibilit�.
2. L'ISVAP fornisce alle autorit� di vigilanza
degli altri Stati membri le informazioni alle
medesime necessarie per verificare che gli
elementi costitutivi del margine di solvibilit�
di imprese di assicurazione soggette alla
vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate
da imprese di assicurazione soggette a vigilanza
supplementare da parte di tali autorit�, possano
effettivamente essere resi disponibili per
soddisfare la situazione di solvibilit� corretta
di tali imprese.
Art. 208
Rapporti con la Commissione europea
relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio
dell'attivit� assicurativa rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di nuova
costituzione che sia controllata, direttamente o
indirettamente, da imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da
parte di imprese di assicurazione aventi la sede
legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di
controllo in imprese di assicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione � stata rilasciata ad
un'impresa di assicurazione che si trovi nella
situazione di cui alla lettera a), la struttura
dei rapporti di controllo � specificamente
indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia
alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle
difficolt� incontrate dalle imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
nell'accesso e nell'esercizio dell'attivit� in
regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea,
l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di
autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 1, per un periodo
massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le
autorizzazioni sono negate qualora la decisione
della Commissione sia prorogata dal Consiglio
dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica nel caso in cui imprese di assicurazione
di Stati terzi, o societ� dalle medesime
controllate ed autorizzate da uno Stato
dell'Unione europea, costituiscano una impresa
di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano
partecipazioni in imprese di assicurazione
autorizzate secondo la legge di uno Stato
membro.
Art. 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle
assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le
assicurazioni di cui la legge italiana dispone
l'obbligatoriet�, indicando le disposizioni,
legislative e di attuazione, vigenti per
ciascuna di esse e specifica le informazioni che
� necessario riportare nel documento che
l'impresa di assicurazione consegna
all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto
assolvimento dell'obbligo.
Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 210
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione, che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica e che siano
controllanti o partecipanti in almeno un'impresa
di assicurazione, in un'impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo o in
un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione, che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica e che siano
controllate da un'impresa di partecipazione
assicurativa, da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo o da
un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi
secondarie, che sono istituite nel territorio
della Repubblica da imprese di assicurazione che
hanno sede legale in uno Stato terzo, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
218, salvo che le medesime sedi siano gi�
soggette alla vigilanza complessiva di
solvibilit� esercitata dall'autorit� di
vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate
dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti
nell'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da
un'impresa controllante o partecipante in
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210 o le imprese che sono comunque con questa
soggette a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per
impresa controllante la societ� che esercita il
controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e
2, lettere a) e b), e per impresa partecipante
si intende la societ� che detiene, direttamente
o indirettamente, diritti nel capitale di
un'altra societ�, i quali realizzano una
situazione di legame durevole con la societ�
partecipata o che consentono l'esercizio di
un'influenza notevole in virt� di particolari
vincoli contrattuali. � altres� impresa
partecipante l'impresa legata ad un'altra
impresa quando sono sottoposte ad una direzione
unitaria ovvero quando gli organi di
amministrazione, direzione e controllo sono
composti in maggioranza dalle stesse persone. �
in ogni caso considerata partecipazione il
possesso di almeno il venti per cento del
capitale o dei diritti di voto di un'impresa.
Nei confronti delle imprese di cui all'articolo
210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti
di controllo e di partecipazione si fa
riferimento allo stato patrimoniale della sede
secondaria redatto secondo quanto previsto dal
titolo VIII.
3. L'ISVAP pu�, in casi eccezionali, escludere
dall'area della vigilanza supplementare le
imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale
in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli
giuridici al trasferimento delle informazioni
necessarie con gli effetti previsti dal
provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP pu�, con prudente apprezzamento,
escludere dall'area della vigilanza
supplementare un'impresa di cui al comma 1,
quando l'impresa presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando � inopportuno o
fuorviante considerare la situazione finanziaria
di tale impresa rispetto allo scopo della
vigilanza supplementare.
Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di
vigilanza
Art. 212
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano
adeguate procedure di controllo interno,
individuando una funzione per la produzione dei
dati e delle informazioni utili ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1,
sono tenute a fornire alla capogruppo le
informazioni da questa richieste ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione o sul gruppo
assicurativo.
Art. 213
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210
trasmettono all'ISVAP, con le modalit� ed i
termini da esso stabiliti con regolamento, i
dati e le informazioni utili all'esercizio della
vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati
e le informazioni richieste, l'Istituto pu�
rivolgersi direttamente alle imprese incluse
nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa assicurativa per acquisire con le
modalit� ed i termini stabiliti ai sensi del
comma 1, tali dati e informazioni, ferma
restando la cooperazione fra le autorit�
prevista dall'articolo 10.
Art. 214
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, l'ISVAP pu� effettuare
ispezioni, direttamente o tramite soggetti
incaricati, presso le seguenti imprese, con sede
legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di
assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di
assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione italiana
o le imprese comunque con quest'ultima soggette
a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210 nei confronti delle imprese di
cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,
ovvero delle imprese di assicurazione
controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno
la sede legale in un altro Stato membro, si
applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di
imprese diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210.
Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica, le sedi secondarie,
istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di assicurazione aventi sede legale in
uno Stato terzo, nonch� le sedi secondarie
istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di riassicurazione aventi sede legale in
altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo,
sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle
operazioni infragruppo che sono realizzate tra
le medesime entit� e le imprese, di cui
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono
con una persona fisica che controlla o detiene
una partecipazione nell'impresa di assicurazione
o in un'impresa inclusa nell'area della
vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a
vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre
operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine
di solvibilit�;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano
adeguati meccanismi di gestione del rischio e di
controllo interno, ivi comprese idonee procedure
contabili e di segnalazione, per consentire
l'accertamento, la quantificazione, il
monitoraggio e il controllo delle operazioni di
cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneit�
delle procedure e con regolamento dispone
prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di
accertare che tali operazioni non producano
effetti negativi per la solvibilit� di
un'impresa di assicurazione o possano arrecare
pregiudizio agli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla
rilevanza economica delle operazioni, individua
con regolamento, in conformit� all'articolo 215,
comma 4, le operazioni da assoggettare a
comunicazione periodica successiva, con cadenza
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un
regime di comunicazione preventiva fissando,
altres�, le modalit� e i termini per le
comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a
comunicazione preventiva determina gli effetti
negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o pu�
arrecare pregiudizio per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta
all'impresa, con provvedimento motivato il
compimento dell'operazione entro il termine di
venti giorni dalla ricezione della
comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione
alla comunicazione preventiva risulta incompleta
o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari
elementi integrativi. In tale ipotesi il termine
� interrotto e decorre nuovamente dalla data di
ricezione della documentazione integrativa. Il
termine � invece sospeso se l'ISVAP formula
rilievi o chiede ulteriori informazioni in
relazione all'operazione e continua a decorrere
dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni
soggette a comunicazione periodica successiva o
quelle per le quali � stata omessa la
comunicazione preventiva producono o rischiano
di produrre effetti negativi per la solvibilit�
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per
gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative,
ordina all'impresa di assicurazione di porre in
atto le misure idonee a rimuovere tali
conseguenze negative o pregiudizievoli,
assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
Verifica della solvibilit� corretta
Art. 217
Solvibilit� corretta delle imprese di
assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, calcolano la
situazione di solvibilit� corretta secondo le
disposizioni stabilite dall'ISVAP con
regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di
solvibilit� corretta, fatta salva l'eliminazione
della costituzione di capitale frutto di
operazioni interne al gruppo, non si tiene conto
delle imprese controllate ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio,
un prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilit� corretta alla data di chiusura
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce
secondo il modello di cui all'articolo 219,
comma 1, lettera b).
Art. 218
Verifica della solvibilit� dell'impresa
controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, effettuano una
verifica della solvibilit� dell'impresa
controllante secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa,
di riassicurazione o di assicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo � a sua volta
controllata da una o pi� imprese di
partecipazione assicurativa, di riassicurazione,
o di assicurazione aventi sede legale in uno
Stato terzo, la verifica della solvibilit� della
controllante pu� essere effettuata solo a
livello dell'ultima impresa controllante che sia
un'impresa di partecipazione assicurativa, di
riassicurazione o di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP pu� richiedere, in casi eccezionali,
che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata
a tutti i livelli o a determinati livelli
intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno
incluse tutte le imprese controllate o
partecipate dall'impresa di partecipazione
assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o
dall'impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio,
un prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilit� della controllante secondo il
modello di cui all'articolo 219, comma 1,
lettera d).
Art. 219
Calcolo della situazione di solvibilit� corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilit�
corretta, i criteri di valutazione delle
attivit� e delle passivit�, i termini e le
modalit� delle comunicazioni da effettuare
periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo
di calcolo della solvibilit� corretta per le
imprese di assicurazione controllate o
partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilit� corretta, i criteri
applicativi del calcolo della solvibilit�
corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo
computo degli elementi costitutivi del margine
di solvibilit�, il trattamento, il trasferimento
ed i limiti di utilizzo degli elementi
costitutivi del margine di solvibilit�,
l'eliminazione della costituzione di capitale
frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di
riassicurazione controllate o partecipate aventi
sede legale nel territorio della Repubblica o in
un altro Stato membro, delle imprese di
partecipazione assicurativa intermedie, delle
imprese di assicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale in uno Stato
terzo, delle imprese di riassicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in
uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel
calcolo della situazione di solvibilit�
corretta, determinando agli stessi fini gli
effetti derivanti dalla indisponibilit� delle
informazioni relativamente ad imprese
controllate o partecipate aventi sede legale in
un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilit� della societ� che
controlla l'impresa di assicurazione, i criteri
e le modalit� di verifica della solvibilit�
della medesima societ�, i principi generali, i
metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa
controllante ai fini del margine di solvibilit�
teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di
verifica della solvibilit� dell'impresa
controllante;
e) le modalit� tecniche per il calcolo della
situazione di solvibilit� corretta, garantendo
la permanenza della sostanziale equivalenza tra
i metodi di calcolo.
Art. 220
Accordi per la concessione di esonero
1. Se un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, � controllata da
un'altra impresa di assicurazione o da
un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa aventi sede legale
in un altro Stato membro, l'ISVAP pu� esonerare
l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
dall'obbligo di calcolare la situazione di
solvibilit� corretta, se l'Istituto ha
concordato con le autorit� di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di
attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorit� di vigilanza
dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di
assicurazione con sede legale in un altro Stato
membro sono controllate dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa, dalla stessa
impresa di riassicurazione o dalla stessa
impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, l'ISVAP pu� esonerare l'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma
2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilit� della controllante, se l'Istituto ha
concordato con le autorit� degli altri Stati
membri interessati di attribuire l'esercizio
della vigilanza supplementare all'autorit� di
vigilanza dell'altro Stato membro.
Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E
LIQUIDAZIONE
Capo I
Misure di salvaguardia
Art. 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o
sulle attivit� a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184,
qualora l'impresa, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non osservi le
disposizioni sulle riserve tecniche e sulle
attivit� a copertura delle medesime, l'ISVAP ne
contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme violate, assegnando un
termine congruo per l'attuazione degli
adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole
per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, pu�
vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica e successivamente pu�
consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilit� limitata, comunque informando
preventivamente le autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle autorit� di
vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare
a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine
assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP
pu�:
a) nominare un commissario con i compiti di cui
all'articolo 229 per l'eliminazione delle
violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un
periodo fino a sei mesi, allo scopo di
salvaguardare gli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, con gli effetti di cui
all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravit� della
violazione, il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a copertura delle riserve
tecniche con le modalit� previste dall'articolo
224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari �
comunicato alle autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed
� pubblicato nel bollettino. Il provvedimento
viene revocato prima del termine, se l'impresa
ha eliminato o posto completo rimedio alla
violazione contestata. La revoca � comunicata
alle autorit� di vigilanza degli altri Stati
membri ed il relativo provvedimento � pubblicato
nel bollettino.
Art. 222
Violazione delle norme sul margine di
solvibilit� o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non disponga del
margine di solvibilit� nella misura necessaria,
l'ISVAP richiede, ai fini della successiva
approvazione, la presentazione, entro un termine
congruo, ma non pregiudizievole per la
protezione degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilit� si riduce al di
sotto della quota di garanzia o se la quota non
� pi� costituita in conformit� alle pertinenti
disposizioni di legge o dei provvedimenti di
attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della
successiva approvazione, la presentazione, entro
un termine congruo, di un piano di finanziamento
a breve termine, nel quale sono indicate le
misure che l'impresa si propone di adottare per
ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP
pu� vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica e successivamente pu�
consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilit� limitata, comunque informando
preventivamente le autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle autorit� di
vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare
a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP pu� anche
disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti
nel registro a copertura delle riserve tecniche
con le modalit� previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione
autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i
rami vita, che non disponga in una delle due
gestioni del margine di solvibilit� nella misura
prescritta per ciascuna delle due gestioni,
l'ISVAP pu� autorizzare il trasferimento di
elementi espliciti eccedenti il margine di
solvibilit� da una gestione all'altra per
l'attuazione dei piani di risanamento o di
finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento riguardino una societ� cooperativa
e prevedano un aumento di capitale sociale, il
limite individuale di sottoscrizione del
capitale sociale � elevato sino al triplo. In
tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione assembleare di
aumento del capitale sociale, la societ�
cooperativa � tenuta ad esibire il provvedimento
adottato dall'ISVAP.
Art. 223
Misure di intervento a tutela della solvibilit�
prospettica dell'impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222,
qualora i diritti degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative siano
a rischio per effetto del deterioramento della
posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione, l'ISVAP pu� imporre, al fine di
garantire che l'impresa sia in grado di
soddisfare i requisiti di solvibilit� nel breve
periodo, la costituzione di un margine di
solvibilit� pi� elevato, rispetto a quello
risultante dall'ultimo bilancio approvato,
tenuto conto del piano di risanamento
finanziario predisposto dall'impresa e riferito
ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme
di attuazione che riguardano, in particolare, i
dati e le informazioni da indicare nel piano di
risanamento finanziario, che deve includere, in
ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto
economico per ciascuno degli esercizi
considerati, le previsioni relative alla
raccolta premi, agli oneri per sinistri
liquidati e riservati ed alle spese di gestione,
la prevedibile situazione di tesoreria, una
esposizione relativa ai mezzi finanziari
destinati alla copertura del margine di
solvibilit� e delle riserve tecniche ed una
esposizione della politica di riassicurazione
nel suo complesso e delle forme di copertura
riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa
di assicurazione, pu� ridurre il valore di tutti
gli elementi che rientrano nel margine di
solvibilit� disponibile e ci� anche nel caso in
cui abbiano subito una significativa diminuzione
del valore di mercato nel periodo successivo
alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o
alla qualit� dei contratti di riassicurazione
rispetto all'esercizio precedente ovvero nel
caso in cui i contratti di riassicurazione non
prevedano alcun trasferimento del rischio o
prevedano un trasferimento di modesta entit�,
l'ISVAP pu� diminuire il coefficiente di
riduzione stabilito ai fini del calcolo del
margine di solvibilit� richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di
solvibilit� dell'impresa di assicurazione, alla
quale ha richiesto il piano di risanamento
finanziario, fino a quando ritenga che i diritti
degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle
attivit� patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili,
l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri
immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore
dei crediti di assicurazione, sui beni immobili
e sui diritti immobiliari di godimento
dell'impresa che sono localizzati nel territorio
della Repubblica.
2. L'ISVAP pu� ordinare l'apposizione del
vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli
di cui al comma 1, nelle forme previste dalla
legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le
autorit� ed i soggetti cui compete l'esecuzione
del provvedimento sono tenuti al compimento
degli atti e delle operazioni necessarie per
rendere effettivo ed opponibile ai terzi il
vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati � data
comunicazione alle autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera o
possiede beni.
Art. 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca
parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale
dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative e dei
lavoratori dipendenti, pu� vietare all'impresa
che ha sede nel territorio della Repubblica di
compiere atti di disposizione sui propri beni,
qualora tale provvedimento non sia gi� stato
adottato per il caso di violazione delle norme
sulle riserve tecniche, sulle attivit� a
copertura, sul margine di solvibilit� richiesto
o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP pu� altres� disporre il vincolo sui
singoli attivi iscritti nel registro a copertura
delle riserve tecniche con le modalit� previste
dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi
1 e 2 � data comunicazione alle autorit� di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse
autorit� pu� essere richiesto di adottare misure
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni
provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
Art. 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e
in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione,
che hanno sede legale in altri Stati membri e
che operano nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento e di prestazione di
servizi, di compiere atti di disposizione sui
beni esistenti nel territorio della Repubblica,
quando ci� sia richiesto dalle autorit� di
vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine
e siano indicati gli attivi che devono
costituire oggetto di tale misura. A richiesta
delle medesime autorit�, l'ISVAP adotta altres�
i provvedimenti di vincolo delle singole
attivit� patrimoniali a copertura delle riserve
tecniche con le modalit� di cui all'articolo
224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al
presente capo nei confronti delle imprese di
assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi e delle imprese di riassicurazione che
hanno sede legale in altri Stati membri o in
Stati terzi in caso di violazione posta in
essere dalla sede secondaria stabilita nel
territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul
margine di solvibilit� ed � posta in essere da
un'impresa di assicurazione extracomunitaria che
sia stabilita, oltre che nel territorio della
Repubblica, anche in altri Stati membri e che
sia vigilata dall'ISVAP anche per le attivit�
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei
provvedimenti adottati � data comunicazione alle
autorit� di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle
stesse autorit� pu� essere richiesto di adottare
misure analoghe, cooperando nell'adozione di
ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di
solvibilit� per il complesso delle attivit�
esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di
assicurazione extracomunitaria � sottoposto al
controllo esclusivo dell'autorit� di vigilanza
di un altro Stato membro, per l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni
posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorit� pu� avvalersi
della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227
Misure in caso di situazione di solvibilit�
corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di
solvibilit� corretta di cui all'articolo 217
evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP
richiede all'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro
un termine congruo, ma non pregiudizievole per
la protezione degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, un piano di intervento che
identifichi le cause della deficienza ed
illustri le iniziative che l'impresa si impegna
a realizzare, entro un termine di esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di
solvibilit� corretta e per garantire la
solvibilit� futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di
risanamento o di finanziamento a breve termine
presentati da imprese di assicurazione
controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, pu�
indicare le misure integrative o correttive del
piano atte a ripristinare la situazione di
solvibilit� corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la
situazione di solvibilit� corretta, richiede
all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
immediati interventi atti a eliminare o ridurre
la deficienza della situazione di solvibilit�
corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3
e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle
disposizioni legislative e amministrative sulla
vigilanza supplementare o se, all'esito
dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane
una situazione di solvibilit� corretta
gravemente deficitaria nei confronti
dell'impresa di cui al comma 1, possono essere
disposte le misure di risanamento di cui al capo
II.
Art. 228
Misure a seguito della verifica di solvibilit�
dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla
solvibilit� dell'impresa controllante di cui
all'articolo 218, ritiene che la solvibilit� di
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 2, � compromessa o rischia di
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o
all'impresa di partecipazione assicurativa
capogruppo di presentare un programma di
intervento atto a garantire la solvibilit�,
anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilit� in capo
all'impresa controllante non sono ripristinate,
ovvero in caso di mancata presentazione o
mancata esecuzione del programma di cui al comma
1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo VII, capo III,
pu�:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione
qualsiasi operazione di cui all'articolo 215,
nonch� le operazioni tra le imprese controllate
dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui
all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c),
legate con l'impresa medesima da rapporti di
controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che
sarebbero distribuibili alla controllante in
un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
Misure di risanamento
Art. 229
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle
disposizioni di legge e dei relativi
provvedimenti di attuazione, pu� disporre la
nomina di un commissario per il compimento di
singoli atti che siano necessari per rendere la
gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, � preceduto
dalla contestazione delle violazioni accertate e
pu� essere disposto decorso inutilmente il
termine contestualmente assegnato per far
cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli
effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma
1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236
ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Art. 230
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP pu� disporre, quando ricorrono i
presupposti per l'amministrazione straordinaria
di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o pi� commissari
assumano i poteri di amministrazione
dell'impresa. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frattanto
sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non pu� avere durata
superiore a due mesi. L'ISVAP pu� stabilire
speciali cautele e limitazioni nella gestione
dell'impresa. Si applicano, in quanto
compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e
8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo
235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1,
2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria
intervenga lo scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo ai sensi
dell'articolo 231, comma 1, i commissari
assumono le attribuzioni dei commissari
straordinari fino all'insediamento degli organi
straordinari. In tal caso si applica l'articolo
231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli
organi subentranti prendono in consegna
l'azienda dai commissari con le modalit�
previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 231
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su
proposta dell'ISVAP, pu� disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo dell'impresa
quando:
a) risultino gravi irregolarit�
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivit� dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento pu� essere richiesto all'ISVAP
dagli organi amministrativi ovvero
dall'assemblea straordinaria dell'impresa con
istanza motivata sulla base dei presupposti di
cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta � preceduta dalla contestazione
degli addebiti da parte dell'ISVAP, con
assegnazione all'impresa di un termine congruo
per presentare le controdeduzioni ovvero per
rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
sospese per effetto del provvedimento di
amministrazione straordinaria, salvo quanto
previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivit�
produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento di cui all'articolo 235,
comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata
di un anno dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda
un termine pi� breve o che l'ISVAP ne autorizzi
la chiusura anticipata.
La procedura pu� essere prorogata, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit�
produttive per un periodo non superiore a dodici
mesi.
Art. 232
Efficacia delle misure di risanamento sul
territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione
provvisoria e di amministrazione straordinaria
sono efficaci anche nei confronti delle
succursali o di qualsiasi altra presenza delle
imprese di assicurazione italiane nel territorio
degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorit� di
vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta
adozione di un provvedimento di gestione
provvisoria o di amministrazione straordinaria e
degli effetti che da tale provvedimento
potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei
confronti di imprese che hanno sede legale in un
altro Stato membro, producono, a seguito della
comunicazione all'ISVAP e senza necessit� di
ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle
succursali delle imprese operanti nel territorio
della Repubblica anche nei confronti dei terzi,
anche se la legge italiana non preveda tali
misure di risanamento o ne subordini
l'applicazione a condizioni diverse da quelle
per le quali sono state adottate dall'autorit�
di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233
Organi della procedura di amministrazione
straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o pi� commissari
straordinari per l'amministrazione dell'impresa
ed un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque componenti, il cui presidente � designato
nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP pu� revocare o sostituire i
commissari ed i componenti del comitato di
sorveglianza nell'interesse del miglior
svolgimento della procedura ed in ogni caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennit� spettanti ai commissari, al
presidente ed ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La
spesa � a carico dell'impresa sottoposta alla
procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i
requisiti di professionalit� e di onorabilit�
stabiliti per i soggetti che svolgono,
rispettivamente, funzioni di amministrazione e
funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le
funzioni ed assumono i poteri di amministrazione
dell'impresa.
Essi provvedono ad accertare la situazione
aziendale, a rimuovere le irregolarit� e ad
amministrare l'impresa nell'interesse degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative. Le disposizioni del
codice civile, statutarie o convenzionali,
relative ai poteri di controllo spettanti ai
titolari di partecipazioni non si applicano agli
atti dei commissari. In caso di impugnazione
delle decisioni dei commissari i soci non
possono chiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari
soggette ad autorizzazione o comunque attuative
di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le
funzioni di controllo e fornisce pareri ai
commissari nei casi previsti dal presente capo o
stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno
inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo
235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio
delle consegne agli organi subentranti, fatti
salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in
via particolare con istruzioni specifiche
impartite ai commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza, pu� stabilire speciali
cautele e limitazioni nella gestione
dell'impresa. I componenti degli organi
straordinari sono personalmente responsabili per
l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP.
Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non
ne abbiano avuto conoscenza. I commissari
straordinari acquisiscono preventivamente il
parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione
di piani di risanamento che prevedano cessioni
di portafoglio, di azienda o rami di azienda o
di partecipazioni in altre societ�.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilit� contro i componenti dei disciolti
organi amministrativi e di controllo e contro il
direttore generale, la societ� di revisione e
l'attuario revisore spetta ai commissari
straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di
responsabilit�, riferendone periodicamente
all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono, nell'interesse della procedura,
sostituire la societ� di revisione e l'attuario
da essa nominato, nonch� l'attuario incaricato
nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo
dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai
medesimi soggetti compete soltanto il
corrispettivo per la durata residua
dell'incarico e, comunque, per un periodo non
superiore a tre mesi. Il nuovo incarico pu�
avere durata massima fino al termine
dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli
altri organi indicati nell'articolo 231, comma
3, con ordine del giorno non modificabile da
parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano pi� d'uno, essi
decidono a maggioranza dei componenti in carica
ed i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di
due di essi. � consentita la delega di poteri,
anche per categorie di operazioni, a uno o pi�
commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a
maggioranza dei componenti in carica ed in caso
di parit� prevale il voto del presidente.
Art. 235
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano
prendendo in consegna l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una
situazione dei conti. Alle operazioni assiste
almeno un componente del comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli
organi amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d'autorit� ad
insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui
all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa
ed esegue le consegne ai commissari straordinari
secondo le modalit� indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono al deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione
sulla situazione patrimoniale ed economica
redatta sulla base delle informazioni
disponibili. La relazione � accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. �
comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
Art. 236
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza, al termine delle loro funzioni,
redigono separati rapporti sull'attivit� svolta
e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso
all'inizio dell'amministrazione straordinaria �
protratta ad ogni effetto di legge fino al
termine della procedura. I commissari redigono
un progetto di bilancio che viene presentato
all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'amministrazione
straordinaria e successivamente pubblicato nei
modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle
loro funzioni, provvedono perch� siano
ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con
funzioni di amministrazione prendono in consegna
l'azienda dai commissari secondo le modalit�
previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237
Adempimenti in materia di pubblicit�
1. Il decreto ministeriale di inizio e di
chiusura della gestione straordinaria �
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
successivamente riprodotto nel Bollettino. I
provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca
degli organi della procedura sono pubblicati, a
cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione
straordinaria sono altres� pubblicati, a cura
dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina, i commissari straordinari
depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro
Stato membro dell'adozione di un provvedimento
di risanamento nei confronti di un'impresa che
ha una succursale nel territorio della
Repubblica, pu� provvedere alla pubblicazione
della decisione con le modalit� che ritiene pi�
opportune. Nella pubblicazione sono specificati
l'autorit� che ha emesso il provvedimento,
l'autorit� cui � possibile proporre ricorso nel
caso il provvedimento sia soggetto ad
impugnazione, la normativa applicabile e il
nominativo dell'eventuale amministratore
straordinario.
Art. 238
Esclusivit� delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica il titolo III
della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica l'articolo 2409
del codice civile. Se vi � fondato sospetto che
i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarit� nella gestione che possano
arrecare danno all'impresa ovvero ad una o pi�
societ� controllate, l'organo con funzioni di
controllo o i soci che il codice civile abilita
a presentare denuncia al tribunale possono
denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide,
con provvedimento motivato, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di
imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede
legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede
secondaria nel territorio della Repubblica, le
misure di risanamento sono disposte nei
confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i
commissari esercitano le funzioni ed assumono i
poteri di amministrazione spettanti agli organi
di amministrazione dell'impresa di appartenenza.
Allo stesso modo il comitato di sorveglianza
esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione
abbia insediato succursali in altri Stati
membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con
quelle delle autorit� di tali Stati. I
commissari collaborano con gli organi designati
in altri Stati ove fossero presenti succursali
sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede
legale in uno Stato membro od in uno Stato
terzo, ha insediato una sede secondaria nel
territorio della Repubblica, le misure di
risanamento sono disposte nei confronti della
sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente capo.
Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 240
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade
dall'autorizzazione quando:
a) non d� inizio all'attivit� entro i primi
dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivit� per un periodo
superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra
impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della
societ�.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio
all'attivit� entro i primi dodici mesi ovvero
non abbia esercitato la stessa per un periodo
superiore a sei mesi, in presenza di
giustificati motivi e su richiesta dell'impresa
interessata, l'ISVAP pu� consentire un limitato
periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivit�, la rinuncia o la cessazione
dell'attivit� riguardano soltanto alcuni dei
rami per i quali l'impresa di assicurazione �
stata autorizzata, la decadenza concerne
esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato
nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione
e, nel caso riguardi il complesso dei rami
esercitati, dispone la cancellazione dall'albo
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento � comunicato
dall'ISVAP alle autorit� di vigilanza degli
altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attivit�
alla gestione dei contratti in corso e non
assume nuovi affari a far data dalla
pubblicazione del provvedimento di decadenza. La
medesima disposizione si applica nel caso di
decadenza limitata ad uno o pi� rami di
attivit�.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono
efficacia con la pubblicazione del provvedimento
di decadenza. Nei contratti che hanno durata
superiore all'anno il contraente pu� recedere,
mediante comunicazione scritta all'impresa, con
effetto dalla scadenza della prima annualit�
successiva alla pubblicazione del provvedimento
di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue
al verificarsi delle situazioni di cui al comma
1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando
ricorrono le condizioni previste all'articolo
245, non adotta il provvedimento di decadenza e
propone al Ministro delle attivit� produttive la
revoca dell'autorizzazione e la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa di
assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di assicurazione che
ha sede legale in uno Stato terzo e che �
autorizzata ad operare nel territorio della
Repubblica con una sede secondaria.
Quando l'autorit� di vigilanza dello Stato terzo
ha adottato un provvedimento di decadenza nei
confronti dell'impresa di assicurazione, analogo
provvedimento � adottato nei confronti della
sede secondaria.
Art. 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di
assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa
tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una
causa di scioglimento della societ�. L'ISVAP,
verificata la sussistenza dei presupposti per la
liquidazione ordinaria nei casi previsti
all'articolo 240, comma 1, approva, con il
provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o
con altro successivo, la nomina dei liquidatori
prima dell'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societ�. Non si pu� dar corso
all'iscrizione nel registro delle imprese degli
atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento
della societ� se non consti l'accertamento di
cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di
onorabilit� e di professionalit� prescritti con
il regolamento del Ministro delle attivit�
produttive di cui all'articolo 76. Qualora
perdano i relativi requisiti, i liquidatori
decadono dalla carica. Se l'assemblea non
provvede alla loro sostituzione entro trenta
giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto
dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle
attivit� produttive l'adozione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme
stabilite dal codice civile, ferme restando le
disposizioni in materia di riserve tecniche e di
attivit� a copertura previste nel titolo III. I
liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio
annuale redatto secondo le disposizioni previste
nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della societ� dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo
245, se la procedura di liquidazione non si
svolge con regolarit� o con speditezza, l'ISVAP,
con provvedimento pubblicato sul Bollettino, pu�
disporre la sostituzione dei liquidatori, nonch�
dei componenti degli organi di controllo. La
sostituzione degli organi non comporta il
mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di assicurazione che
ha sede legale in uno Stato terzo e che �
autorizzata ad operare in stabilimento nel
territorio della Repubblica, fermo restando che
l'efficacia dei provvedimenti adottati �
limitata alla medesima sede secondaria.
Art. 242
Revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione � revocata quando l'impresa
di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivit�,
ai limiti imposti nel provvedimento di
autorizzazione o previsti nel programma di
attivit�;
b) non soddisfa pi� alle condizioni di accesso
all'attivit� assicurativa;
c) � gravemente inadempiente alle disposizioni
del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti,
le misure previste dal piano di risanamento o
dal piano di finanziamento ovvero non ha
realizzato entro i termini stabiliti, nel caso
in cui sia soggetta a vigilanza supplementare,
le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta
ovvero � dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorit� giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della
responsabilit� civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
fermo quanto previsto al comma 1, � altres�
revocata nel caso di ripetuto o sistematico
rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di
cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle
disposizioni sulle procedure di liquidazione dei
sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca pu� riguardare tutti i rami
esercitati dall'impresa di assicurazione o solo
alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione � disposta con
decreto del Ministro delle attivit� produttive,
su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda
tutti i rami esercitati, l'impresa �
contestualmente posta in liquidazione coatta con
il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone
la cancellazione dall'albo delle imprese di
assicurazione. Il Ministro delle attivit�
produttive, su proposta dell'ISVAP, pu� tuttavia
consentire che l'impresa si ponga in
liquidazione ordinaria, entro un termine
perentorio, quando il provvedimento di revoca
sia stato adottato per i motivi indicati al
comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attivit� produttive, su
proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la
liquidazione coatta se l'impresa di
assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei
liquidatori non sono iscritte nel registro delle
imprese nel termine assegnato ai sensi del comma
4.
6. I decreti del Ministro delle attivit�
produttive sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono
comunicati dall'ISVAP alle autorit� di vigilanza
degli altri Stati membri.
Art. 243
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad
un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata
all'impresa di assicurazione che ha sede legale
in uno Stato terzo per l'attivit� della sede
secondaria nel territorio della Repubblica, �
disposta, in conformit� a quanto previsto
dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le
modalit� e per gli effetti di cui all'articolo
242.
2. La revoca � altres� disposta quando
l'autorit� di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato nei confronti dell'impresa un
provvedimento di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivit� assicurative nei
rami vita o nei rami danni ovvero quando le
autorit� dello Stato membro che controllano lo
stato di solvibilit� dell'impresa medesima per
il complesso delle operazioni da essa effettuate
nel territorio dell'Unione europea hanno
adottato analogo provvedimento per deficienze
nella costituzione del margine di solvibilit� e
della quota di garanzia. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca � disposta per il
complesso dei rami esercitati.
3. La revoca pu� altres� essere disposta quando
le autorit� di vigilanza dello Stato nel quale
l'impresa ha sede legale hanno operato in
violazione della condizione di parit� e
reciprocit� di trattamento riservata alle
imprese di assicurazione italiane ivi operanti,
ovvero quando le medesime autorit� hanno imposto
restrizioni alla libera disponibilit� dei beni
posseduti in Italia dall'impresa o hanno
ostacolato il trasferimento dei capitali
necessari all'impresa di assicurazione per il
normale esercizio dell'attivit� nel territorio
della Repubblica.
4. L'ISVAP pu� tuttavia consentire che l'impresa
ponga in liquidazione ordinaria, entro un
termine perentorio, la sede secondaria nel
territorio della Repubblica quando il
provvedimento di revoca � adottato per i motivi
indicati al comma precedente. Il Ministro delle
attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta della
sede secondaria quando la nomina dei liquidatori
non � iscritta nel registro delle imprese nel
termine assegnato.
Art. 244
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata
all'impresa di riassicurazione � disposta nei
casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli
240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3
e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla
corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa di riassicurazione � disposta nei
casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii
come riferiti alla corrispondente disciplina
delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di riassicurazione
che ha sede legale in un altro Stato membro o in
uno Stato terzo e che � autorizzata ad operare
in stabilimento nel territorio della Repubblica,
fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti
adottati � limitata alla medesima sede
secondaria. Quando l'autorit� di vigilanza
dell'impresa di riassicurazione ha disposto la
decadenza o la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivit� riassicurative,
analogo provvedimento � adottato nei confronti
della sede secondaria.
Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su
proposta dell'ISVAP, pu� disporre, con decreto,
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivit� in tutti i rami e la liquidazione
coatta amministrativa, anche quando ne sia in
corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora
le irregolarit� nell'amministrazione o le
violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie ovvero le perdite
previste siano di eccezionale gravit�.
2. La liquidazione coatta pu� essere proposta
dall'ISVAP, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza
motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori ricorrendo i
presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivit�
produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari liquidatori agli
interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano
le funzioni degli organi amministrativi e di
controllo, nonch� di ogni altro organo
dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano
altres� le funzioni dell'assemblea dei soci,
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli
262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa
operi attraverso succursali stabilite in altri
Stati membri, anche delle autorit� di vigilanza
di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di
liquidazione coatta amministrativa di imprese
italiane si applicano e producono i loro effetti
negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno
ai fini della liquidazione, pu� autorizzare i
commissari liquidatori a proseguire operazioni
specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette
a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del
presente capo. Per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le
disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o pi� commissari
liquidatori ed un comitato di sorveglianza
composto da tre a cinque componenti, il cui
presidente � designato nell'atto di nomina. I
liquidatori e il comitato di sorveglianza sono
nominati per un periodo triennale, rinnovabile
senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati
e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP pu� revocare o sostituire i
commissari ed i componenti del comitato di
sorveglianza.
3. Le indennit� spettanti ai commissari ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP in base ai criteri da
esso stabiliti. La spesa � a carico dell'impresa
sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i
requisiti di professionalit� e di onorabilit�
stabiliti per i soggetti che svolgono,
rispettivamente, funzioni di amministrazione e
funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Art. 247
Adempimenti in materia di pubblicit�
1. I provvedimenti di liquidazione coatta
amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP
nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono
altres� riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della
liquidazione di un'impresa, che opera sul
territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi,
dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro di
origine, pu� disporre la pubblicazione della
decisione secondo le modalit� che ritiene pi�
opportune. Nella pubblicazione � indicata
l'autorit� di vigilanza competente, la
legislazione dello Stato membro che trova
applicazione e il nominativo del liquidatore. La
pubblicazione � redatta in lingua italiana. I
provvedimenti e le procedure di liquidazione di
imprese di altri Stati membri sono disciplinati
e producono i loro effetti, senza ulteriori
formalit�, nell'ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione
della nomina i commissari depositano in copia
l'atto di nomina degli organi della liquidazione
per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248
Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione
coatta, si trova in stato di insolvenza, il
tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
legale, su richiesta di uno o pi� creditori
ovvero su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti
legali dell'impresa, dichiara lo stato di
insolvenza con sentenza in camera di consiglio.
Quando l'impresa sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei
commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti
legali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza
al momento dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non � stata dichiarata ai sensi del
comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa
ha la sede legale, su ricorso dei commissari
liquidatori o su istanza del pubblico ministero
o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati
rappresentanti legali dell'impresa e i
commissari se nominati, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione lo stato d'insolvenza si
manifesta, oltre che nei modi indicati
nell'articolo 5, secondo comma, della legge
fallimentare, anche nella situazione di
notevole, evidente e non transitoria
insufficienza delle attivit� patrimoniali
necessarie per far fronte agli impegni relativi
ai crediti di assicurazione o di
riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza produce gli effetti indicati
nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta nei confronti
dell'impresa non pu� essere promossa o
proseguita alcuna azione n�, per qualsiasi
titolo, pu� essere parimenti promosso o
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione � competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione
si producono gli effetti previsti dalle
disposizioni del titolo II, capo III, sezione II
e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge
fallimentare.
Art. 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale dell'impresa, esercitano
tutte le azioni ad essa spettanti e procedono
alle operazioni di accertamento del passivo e di
liquidazione dell'attivo. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell'esercizio delle loro funzioni e
fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o
dalle disposizioni previste nel regolamento
adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza
vigila sulla regolarit� della liquidazione e, a
tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza
delle procedure amministrative attuate dai
commissari e svolge accertamenti sugli atti
della liquidazione con particolare riguardo ai
rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in
via particolare con istruzioni specifiche, pu�
emanare direttive per lo svolgimento della
procedura e pu� stabilire che per talune
categorie di operazioni o di atti sia necessaria
la preliminare acquisizione del parere del
comitato di sorveglianza e l'autorizzazione
preventiva dello stesso ISVAP. I componenti
degli organi della liquidazione sono
personalmente responsabili della inosservanza
delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono
comunque inopponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente
all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione
contabile e patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata
da un rapporto del comitato di sorveglianza.
L'ISVAP fornisce alle autorit� degli altri Stati
membri le informazioni che siano richieste sullo
svolgimento della procedura di liquidazione
dell'impresa rispetto alla quale � l'autorit�
competente. I commissari informano
periodicamente i creditori, secondo le modalit�
stabilite dall'ISVAP, con regolamento,
sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilit� e dell'azione dei creditori
sociali contro i componenti dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro la societ� di
revisione e l'attuario revisore, nonch�
dell'azione del creditore sociale contro la
societ� o l'ente che esercita l'attivit� di
direzione e coordinamento, spetta ai commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8
e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi
coadiuvare nello svolgimento delle operazioni
dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal
Ministro delle attivit� produttive, ovvero da
terzi, ma sotto la propria responsabilit�, con
oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Art. 251
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano
prendendo in consegna l'azienda dai precedenti
organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I
commissari acquisiscono una situazione dei conti
e formano l'inventario. Alle operazioni assiste
almeno un componente del comitato di
sorveglianza e pu� essere presente un
rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i
commissari comunicano a ciascun creditore,
mediante consegna diretta, raccomandata con
avviso di ricevimento o trasmissione per via
telematica, le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture e i documenti
dell'impresa. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali
contestazioni.
2. La comunicazione � effettuata all'ultimo
indirizzo risultante agli atti dell'impresa. �
onere del creditore interessato, in caso di
variazione, informare senza indugio i
commissari. Nei confronti dei creditori
irreperibili, o per i quali non vi sia prova
dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo
risultante agli atti dell'impresa, la
comunicazione � effettuata presso la cancelleria
del tribunale del luogo dove ha sede legale
l'impresa mediante inserimento nel fascicolo
relativo al deposito dello stato passivo. In tal
caso la comunicazione pu� essere redatta in un
unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica, comprese le pubbliche
amministrazioni di tali Stati, avviene con le
modalit� indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP pu� stabilire ulteriori forme di
pubblicit� allo scopo di rendere nota la
scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di insinuazione al passivo da parte di
coloro che non hanno ricevuto la comunicazione
di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della
raccomandata, i creditori possono presentare o
inviare, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, i loro reclami ai commissari,
allegando i documenti giustificativi.
Negli stessi termini e modalit� i creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale in un altro Stato membro, comprese
le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a
presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto
la comunicazione prevista dai commi 1 e 3
possono chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il
riconoscimento dei propri crediti, presentando i
documenti atti a provare l'esistenza, la specie
e l'entit� dei propri diritti. Con le stesse
modalit� e termini, salvo che l'ammissione non
avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la
residenza abituale, il domicilio o la sede
legale in un altro Stato membro, comprese le
pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari
copia dei documenti giustificativi di cui sono
in possesso e indicano la natura del credito, la
data in cui � sorto e il relativo importo. I
medesimi creditori segnalano, inoltre, se
diversi dagli assicurati e dagli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, gli
eventuali privilegi e i beni che li
garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto
dal comma precedente e non oltre i novanta
giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco
dei creditori ammessi e delle somme riconosciute
a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di
prelazione, e l'elenco di coloro cui � stato
negato il riconoscimento delle pretese. �
accordato ai creditori, persone fisiche o
giuridiche, che hanno residenza abituale,
domicilio o la sede legale in un altro Stato
membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo
stesso trattamento e lo stesso grado di
privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i
commissari depositano, dopo averne data
comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del
tribunale del luogo ove l'impresa ha sede
legale, a disposizione degli aventi diritto, gli
elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione
delle somme riconosciute e di coloro ai quali �
stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse
modalit� di cui al comma 1, comunicano senza
indugio a coloro ai quali � stato negato in
tutto o in parte il riconoscimento delle
pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo �
dato avviso tramite pubblicazione nel
Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi
7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.
Art. 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri
Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione
i commissari informano per iscritto mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, senza
indugio e individualmente, i creditori noti che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la
sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per
ottenere il riconoscimento del credito e degli
eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal
loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a
ricevere la richiesta di insinuazione dei
crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i
termini e le modalit� di presentazione dei
reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e
delle opposizioni previste dall'articolo 254,
comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i
creditori privilegiati o assistiti da una
garanzia reale devono insinuare il credito. Per
i crediti di assicurazione la comunicazione
indica, altres�, gli effetti della liquidazione
sui contratti ed in particolare la data dalla
quale i contratti cessano di produrre i loro
effetti, nonch� i diritti e gli obblighi
dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate in lingua italiana e recano
un'intestazione in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea volta a chiarire la natura e
lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini
indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254,
comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato
nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea prevista dall'articolo 247,
comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il
contenuto, la lingua e lo schema dei formulari
da adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione
dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato
passivo, i creditori esclusi o ammessi con
riserva, entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dall'articolo 252,
comma 9.
2. L'opposizione � disciplinata dagli articoli
98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Art. 255
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide
sulle cause di opposizione pu� essere proposto
appello, anche dai commissari, entro il termine
di quindici giorni dalla data di notificazione
della stessa, osservandosi per il giudizio di
appello le disposizioni previste dalla legge
fallimentare e dal codice di procedura civile.
Art. 256
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a
quando non siano esauriti tutti i riparti, i
creditori e i titolari di diritti reali sui beni
in possesso dell'impresa, che non abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo
252, comma 1, e non risultino inclusi nello
stato passivo, possono chiedere di far valere i
loro diritti secondo quanto previsto dagli
articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti
al ritardo della domanda, salvo che il ritardo
stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il
disposto dell'articolo 260, comma 5.
Art. 257
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti
per realizzare l'attivo, salve le limitazioni
stabilite dall'autorit� che vigila sulla
liquidazione. Per gli atti previsti
dall'articolo 35 della legge fallimentare, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 206,
secondo comma, della medesima, i commissari
acquisiscono preventivamente il parere del
comitato di sorveglianza e provvedono nel
rispetto delle direttive che sono stabilite
dall'ISVAP in via generale con regolamento o che
sono prescritte in via particolare con
istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono cedere le attivit� e le
passivit�, l'azienda, rami d'azienda, nonch�
beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco. La cessione pu� avvenire in qualsiasi
stadio della procedura, anche prima del deposito
dello stato passivo. Il cessionario risponde
comunque delle sole passivit� risultanti
dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il
portafoglio, nella sua totalit� o per singoli
rami e senza che il trasferimento sia causa di
scioglimento dei contratti di assicurazione
ceduti, ad altra impresa che disponga di
adeguate risorse patrimoniali entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione mediante convenzione approvata
dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi
sono assunti dall'impresa cessionaria alla
scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai
premi pagati i contratti di assicurazione in
corso non possono essere disdettati dall'impresa
cessionaria a pena di nullit� della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di
riparti agli aventi diritto, i commissari
possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire in
garanzia attivit� aziendali, secondo le
prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione
dell'ISVAP.
Art. 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti
di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche
dei rami vita e dei rami danni, che alla data
del provvedimento di liquidazione coatta
risultano iscritti nell'apposito registro, sono
riservati in via prioritaria al soddisfacimento
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai
quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, o dalla notifica all'impresa se
anteriore, la composizione degli attivi indicati
nel registro ed il registro medesimo non possono
essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza
l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari
includono nel registro, in deroga al vincolo di
immodificabilit�, i proventi finanziari maturati
sugli attivi, nonch� l'importo dei premi
incassati nel periodo compreso fra l'apertura
della liquidazione e il pagamento dei crediti di
assicurazione o, nel caso di trasferimento del
portafoglio, fino alla data del trasferimento
stesso. Se il ricavato della liquidazione degli
attivi � inferiore alla valutazione indicata nel
registro, i commissari sono tenuti a darne
giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita si soddisfano con
priorit� rispetto agli altri titolari di crediti
sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorch� assistiti da privilegio o
ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi
per polizze scadute o sinistrate entro il
sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione
e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo
stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni
di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per
riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data
di cui alla lettera a), in proporzione
dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche,
proporzionalmente alla frazione di premio
corrispondente al rischio non corso. Se gli
attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita risultano insufficienti per soddisfare
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui
alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai
crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve
tecniche dei rami danni si soddisfano, con
priorit� rispetto agli altri titolari di crediti
sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorch� assistiti da privilegio o
ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi
per sinistri verificatisi entro il sessantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data
di cui alla lettera a), in proporzione alla
frazione del premio corrispondente al rischio
non ancora corso. Se gli attivi a copertura
delle riserve tecniche dei rami danni risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti
indicati in precedenza, quelli di cui alla
lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla
lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve
tecniche relative ai contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilit� civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti risultano insufficienti per
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4,
si applicano le disposizioni previste dal capo I
del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e
4 va anteposto il pagamento delle spese di cui
all'articolo 111, primo comma, numero 1, della
legge fallimentare. Le medesime spese gravano
proporzionalmente sulle attivit� di ogni specie
ancorch� assistite da privilegio o ipoteca.
Art. 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti
di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa
del riassicurato si applica l'articolo 1930 del
codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa del riassicuratore o del
riassicurato si applica l'articolo 1931 del
codice civile.
Art. 260
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine
stabilito dall'articolo 111 della legge
fallimentare, alla ripartizione dell'attivo
liquidato. Le indennit� e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione
provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono
equiparate alle spese indicate nell'articolo
111, primo comma, numero 1), della legge
fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono distribuire acconti o eseguire riparti
parziali, sia a favore di tutti gli aventi
diritto sia a favore di talune categorie di
essi, anche prima che siano realizzate tutte le
attivit� e accertate tutte le passivit�.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in
presenza di pretese di creditori o di altri
interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le
somme corrispondenti ai riparti non effettuati a
favore di ciascuno di detti soggetti, al fine
della distribuzione agli stessi nel caso di
riconoscimento dei diritti o, in caso contrario,
della loro liberazione a favore degli altri
aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari,
con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono acquisire idonee garanzie in
sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami
e delle domande previste dall'articolo 252,
commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali
riparti successivi, nei limiti in cui le pretese
sono accolte dai commissari o, dopo il deposito
dello stato passivo, dal giudice in sede di
opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione
tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono
solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione
del ricorso.
Art. 261
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo
riparto ai creditori, i commissari sottopongono
il bilancio finale di liquidazione, il
rendiconto finanziario e il piano di riparto,
accompagnati da una relazione propria e da
quella del comitato di sorveglianza, all'ISVAP,
che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito � data notizia
mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP
pu� stabilire forme integrative di pubblicit�.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino, gli interessati
possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano
state proposte contestazioni ovvero definite
queste ultime con sentenza passata in giudicato,
i commissari liquidatori provvedono al riparto
finale in conformit� di quanto previsto
dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite
vengono depositate nei modi stabiliti dall'ISVAP
per il successivo versamento agli aventi
diritto, fatta salva la facolt� prevista
dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice
civile in materia di liquidazione delle societ�
di capitali relative alla cancellazione della
societ� e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi
compreso quello di accertamento dello stato di
insolvenza, non preclude l'effettuazione degli
adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e
la chiusura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura �
subordinata all'esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi
dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura
di liquidazione coatta, i commissari liquidatori
mantengono la legittimazione processuale, anche
nei successivi stati e gradi dei giudizi in
corso. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attivit� connesse ai giudizi,
si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il
comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7
dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo
257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi,
su propria istanza, dai giudizi relativi ai
rapporti oggetto della cessione nei quali sia
subentrato il cessionario.
Art. 262
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di
liquidazione coatta, i commissari, con il parere
del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa
ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della
legge fallimentare, con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al
tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
legale. La proposta di concordato � autorizzata
dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la
percentuale offerta ai creditori chirografari,
il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli
organi liquidatori sono depositati nella
cancelleria del tribunale.
L'ISVAP pu� stabilire altre forme di pubblicit�.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli
interessati possono proporre opposizione con
ricorso depositato nella cancelleria, che viene
comunicato ai commissari. In assenza di
opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide
con sentenza in camera di consiglio sulla
proposta di concordato, tenendo conto del parere
reso dall'ISVAP. La sentenza � pubblicata
mediante deposito in cancelleria e nelle altre
forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli
opponenti con biglietto di cancelleria. Si
applica l'articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i
commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo
260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento
nella procedura in qualit� di assuntore del
concordato medesimo � legittimata, previa
autorizzazione del Ministro delle attivit�
produttive, la CONSAP.
Art. 263
Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato
di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione
del concordato secondo le direttive che sono
stabilite dall'ISVAP in via generale con
regolamento o che sono prescritte in via
particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari
convocano l'assemblea dei soci perch� sia
deliberata la modifica dell'oggetto sociale in
relazione alla revoca dell'autorizzazione
all'attivit� assicurativa o riassicurativa. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono
agli adempimenti per la cancellazione della
societ� e il deposito dei libri sociali previsti
dalle disposizioni del codice civile in materia
di scioglimento e liquidazione delle societ� di
capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge
fallimentare.
Art. 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e
imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede
legale in uno Stato terzo, ha insediato una
succursale nel territorio della Repubblica, la
liquidazione coatta � disposta nei confronti
della sede italiana. Si applica l'articolo 240,
comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede
legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo,
ha insediato una sede secondaria nel territorio
della Repubblica, la liquidazione coatta �
disposta nei confronti della sede italiana. Si
applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente capo.
Art. 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su
proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione
coatta dell'impresa che esercita l'attivit� di
assicurazione o di riassicurazione senza essere
stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivit� da
liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei
commissari, solo previa motivata richiesta da
parte dei creditori o di altri soggetti
interessati che venga presentata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione.
In tal caso i commissari possono chiedere
all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito
dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere
la liquidazione senza ulteriori formalit�.
3. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 213, secondo e terzo comma, della
legge fallimentare.
Capo V
Responsabilit� per illecito amministrativo
dipendente da reato
Art. 266
Responsabilit� per illecito amministrativo
dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi
dell'articolo 55 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
ne d� comunicazione all'ISVAP. Nel corso del
procedimento, ove il pubblico ministero ne
faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha
facolt� di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima
della sentenza, il giudice dispone, anche
d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di
aggiornate informazioni sulla situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alla
struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei
confronti di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, decorsi i termini per la conversione delle
sanzioni medesime, � trasmessa per l'esecuzione
dall'autorit� giudiziaria all'ISVAP. A tal fine
l'ISVAP pu� proporre o adottare gli atti
previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti
le caratteristiche della sanzione irrogata e le
preminenti finalit� di salvaguardia della
stabilit� e di tutela degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Alle medesime non si applica, altres�,
l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, alle sedi secondarie italiane di
imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di
liquidazione dell'impresa di assicurazione
adottate da altri Stati membri
Art. 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili
navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di
risanamento o di una procedura di liquidazione,
da parte di un altro Stato membro nei confronti
dell'impresa di assicurazione che ha sede legale
in tale Stato, restano soggetti alla legge
italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di
assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di
assicurazione che danno diritto all'utilizzo o
all'acquisto di un bene immobile situato nel
territorio della Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un
bene immobile, su una nave o su un aeromobile,
che richiedono un'iscrizione in un pubblico
registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati
successivamente all'adozione di un provvedimento
di risanamento o di una procedura di
liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di
assicurazione disponga di un bene immobile, di
una nave o di un aeromobile soggetti
all'iscrizione in pubblico registro ovvero di
strumenti finanziari la cui esistenza o il cui
trasferimento presuppongono l'iscrizione in un
registro pubblico o l'immissione in un sistema
di deposito accentrato, si applica la legge
italiana se, rispettivamente, l'immobile �
situato nel territorio della Repubblica, i
pubblici registri della nave o dell'aeromobile
ovvero il registro o il sistema di deposito
accentrato degli strumenti finanziari sono
disciplinati dalla legge italiana.
Art. 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel
territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento
o di una procedura di liquidazione, da parte di
un altro Stato membro nei confronti di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale
in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di
terzi su beni, mobili o immobili, siano essi
beni determinati o universalit� di beni
indeterminati, di propriet� dell'impresa di
assicurazione che si trovano nel territorio
della Repubblica.
2. � assimilato ad un diritto reale il diritto,
iscritto in pubblico registro e opponibile a
terzi, che consenta di ottenere un diritto reale
ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta
alle azioni di nullit�, annullamento o di
inopponibilit� degli atti pregiudizievoli per la
massa dei creditori previste dalla legislazione
dello Stato membro dell'impresa nei confronti
della quale � stata adottata la misura di
risanamento o di liquidazione.
Art. 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di
propriet� sul bene situato nel territorio della
Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento
o di una procedura di liquidazione, da parte di
un altro Stato membro nei confronti di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale
in tale Stato e che ha stipulato un contratto
preliminare di acquisto ovvero un contratto di
acquisto con patto di riservato dominio di un
bene, non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di propriet�, allorch� il
bene si trovi, al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura,
nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento
o di una procedura di liquidazione da parte di
un altro Stato membro nei confronti di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale
in tale Stato e che ha stipulato un contratto di
cui al comma 1, la cui consegna si sia
verificata prima dell'adozione dei provvedimenti
stessi, non costituisce causa di scioglimento
del contratto e non impedisce che l'acquirente
ne acquisti la propriet� dietro pagamento o
adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora
tale bene si trovi in tale momento nel
territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non ostano alle azioni di nullit�, di
annullamento o di inopponibilit� degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori
previste dalla legislazione dello Stato membro
dell'impresa nei confronti della quale � stata
adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con
l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento
o di una procedura di liquidazione, da parte di
un altro Stato membro nei confronti di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale
in tale Stato, non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione nei
rapporti con l'impresa di assicurazione secondo
quanto previsto dall'articolo 56 della legge
fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta
alle azioni di annullamento, di nullit� o di
inopponibilit� degli atti pregiudizievoli per la
massa dei creditori previste dalla legislazione
dello Stato membro dell'impresa nei confronti
della quale � stata adottata la misura di
risanamento o di liquidazione.
Art. 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati
italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in
caso di adozione di un provvedimento di
risanamento o di una procedura di liquidazione,
da parte di un altro Stato membro nei confronti
di un'impresa di assicurazione che ha sede
legale in tale Stato, restano soggetti alla
legge italiana i diritti e gli obblighi, nei
confronti dell'impresa di assicurazione,
relativi alle operazioni di compensazione e
novazione, al riacquisto ed alle cessioni con
patto di riacquisto, nonch� ad ogni altra
operazione effettuata in mercati regolamentati
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in
conformit� al testo unico dell'intermediazione
finanziaria, compresa la possibilit� di esperire
le azioni di nullit�, di annullamento o di
inopponibilit� dei pagamenti o delle
transazioni, pregiudizievoli per la massa dei
creditori.
Art. 272
Condizione di proponibilit� delle azioni
relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullit� o di
inopponibilit�, fondata su disposizioni previste
dalla legislazione dello Stato membro nel quale
ha sede legale l'impresa di assicurazione nei
confronti della quale � stata adottata la misura
di risanamento o di liquidazione, �
improponibile o improcedibile nei confronti di
chi, avendo beneficiato dell'atto
pregiudizievole per la massa dei creditori,
prova che tale atto � soggetto alla legge di uno
Stato membro diverso da quello dove ha sede
legale l'impresa e che la legge applicabile alla
fattispecie non consente di impugnare l'atto con
alcun mezzo.
Art. 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni
dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di
risanamento o di una procedura di liquidazione,
adottati da un altro Stato membro nei confronti
di un'impresa di assicurazione che ha sede
legale in tale Stato, su un giudizio pendente in
Italia relativo alla rivendica di beni, nonch�
di diritti sugli stessi, dell'impresa di
assicurazione sono regolati dalla legge
italiana.
Art. 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei
liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati
dall'autorit� dello Stato membro nel quale ha
sede legale l'impresa di assicurazione
assoggettata ad un provvedimento di risanamento
o ad una procedura di liquidazione, che
intendano agire nel territorio della Repubblica,
per l'esercizio delle relative funzioni, sono
tenuti a documentare la nomina con la
presentazione di una copia, conforme
all'originale, rilasciata dall'autorit� che ha
emesso il provvedimento o mediante qualsiasi
altra certificazione resa dalla competente
autorit� dello stesso Stato. Ai medesimi
commissari o ai liquidatori pu� essere richiesta
una traduzione nella lingua italiana della
documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge
dello Stato membro di origine dell'impresa di
assicurazione, persone incaricate di assistere
o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari
o i liquidatori nello svolgimento dei compiti
derivanti dal provvedimento di risanamento o
della procedura di liquidazione nel territorio
della Repubblica con particolare riferimento ai
rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i
commissari e i liquidatori esercitano nel
territorio della Repubblica gli stessi poteri
che hanno il diritto di esercitare nello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione,
ma non possono svolgere compiti riservati alla
forza pubblica o funzioni attribuite alla
magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati
dall'autorit� dello Stato membro di origine
dell'impresa di assicurazione sono tenuti,
nell'esercizio delle loro funzioni nel
territorio della Repubblica, al rispetto della
legge italiana in particolare per quanto attiene
alle modalit� di realizzazione degli attivi e
alla disciplina dei rapporti di lavoro
subordinato con particolare riguardo
all'informazione dei dipendenti. I commissari o
i liquidatori nominati dall'autorit� dello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione,
nonch� ogni altro soggetto autorizzato dalle
medesime autorit�, possono chiedere, fermi
restando eventuali specifici obblighi di
pubblicit� previsti dalla legge italiana, che un
provvedimento di risanamento o la decisione di
apertura di una procedura di liquidazione sia
annotata nei registri immobiliari, nel registro
delle imprese o in altro pubblico registro
italiano.
Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla
liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo
assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
alla capogruppo di un gruppo assicurativo si
applicano le norme del capo II del presente
titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della
capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 231, pu� essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio
dell'attivit� di direzione e di coordinamento
per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza
impartite dall'ISVAP;
b) una delle societ� del gruppo assicurativo sia
stata sottoposta alla procedura del fallimento,
del concordato preventivo, della liquidazione
coatta amministrativa, dell'amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga procedura
prevista da leggi speciali o dalla legislazione
di altri Stati membri, nonch� quando sia stato
nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarit�
nella gestione e possa essere alterato in modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del
gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della
capogruppo dura un anno dalla data di emanazione
del decreto del Ministro delle attivit�
produttive, salvo che sia prescritto un termine
pi� breve dal provvedimento medesimo o che ne
sia disposta la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura pu� essere prorogata
per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche
in parte, gli amministratori delle societ� del
gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli
indirizzi gestionali che si rendano necessari. I
nuovi amministratori restano in carica al
massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli
amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente ad un indennizzo corrispondente
ai compensi ordinari ad essi spettanti per la
durata residua del mandato ma, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere,
previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i
cessati amministratori della societ�,
l'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza delle societ� appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere
alle societ� del gruppo i dati, le informazioni
e ogni altro elemento utile per adempiere al
proprio mandato.
Art. 276
Liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
alla capogruppo di un gruppo assicurativo si
applicano le norme del capo IV del presente
titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 245, pu� essere disposta quando le
inadempienze nell'esercizio dell'attivit� di
direzione e di coordinamento per l'esecuzione
delle istruzioni di vigilanza impartite
dall'ISVAP siano di eccezionale gravit�.
3. I commissari liquidatori depositano
annualmente nel registro delle imprese una
relazione sulla situazione contabile e
sull'andamento della liquidazione, corredata da
notizie sia sullo svolgimento delle procedure
cui sono sottoposte altre societ� del gruppo sia
sugli eventuali interventi a tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative. La relazione �
accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. L'ISVAP pu� prescrivere speciali
forme di pubblicit� per rendere noto l'avvenuto
deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo
275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato
di insolvenza, compete ai commissari
l'esperimento dell'azione revocatoria prevista
dall'articolo 67 della legge fallimentare nei
confronti delle altre societ� del gruppo.
L'azione pu� essere esperita per gli atti
indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma
dell'articolo 67 della legge fallimentare, che
siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione
coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e
dal secondo comma dello stesso articolo, che
siano stati posti in essere nei tre anni
anteriori.
Art. 277
Amministrazione straordinaria delle societ� del
gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo,
quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, alle societ� del gruppo
si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le
norme del capo II del presente titolo.
L'amministrazione straordinaria pu� essere
richiesta all'ISVAP anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso societ� del gruppo sia stato
nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarit�
nella gestione, la procedura si converte in
amministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la societ� �
soggetta alla procedura di amministrazione
straordinaria e ordina la trasmissione degli
atti all'ISVAP. Gli organi della cessata
procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le
forme di pubblicit� stabilite dall'ISVAP.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le societ� del gruppo da sottoporre
all'amministrazione straordinaria siano soggette
a vigilanza, il relativo provvedimento �
adottato sentita l'autorit� che esercita la
vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potr�
essere fissato un termine per la formulazione
del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria
delle societ� del gruppo � indipendente da
quella della procedura cui � sottoposta la
capogruppo.
Art. 278
Liquidazione coatta amministrativa delle societ�
del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo,
quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, alle societ� del gruppo
si applicano, qualora ne sia stato accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme
del capo IV del presente titolo. Per le imprese
di assicurazione e di riassicurazione resta
ferma comunque la disciplina del capo IV. La
liquidazione coatta pu� essere richiesta
all'ISVAP anche dai commissari straordinari e
dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societ� del gruppo siano in
corso il fallimento, la liquidazione coatta o
altre procedure concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente articolo. Fermo
restando l'accertamento dello stato di
insolvenza gi� operato, il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera
di consiglio che la societ� � soggetta alla
procedura di liquidazione prevista dal presente
articolo e ordina la trasmissione degli atti
all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e
quelli della liquidazione provvedono con urgenza
al passaggio delle consegne, dandone notizia con
le forme di pubblicit� stabilite dall'ISVAP.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.
Art. 279
Procedure proprie delle singole societ� del
gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, le societ� del gruppo
sono soggette alle procedure previste dalle
norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP
a cura dell'autorit� amministrativa o
giudiziaria che li ha emessi. Le autorit�
amministrative o giudiziarie che vigilano sulle
procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,
emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la societ� del gruppo
non � soggetta alla procedura ad essa altrimenti
applicabile e, se avviata, viene convertita in
amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta, se essa svolge funzioni strumentali
essenziali per conto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione capogruppo.
Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 277 e 278.
Art. 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e
246, le medesime persone possono essere nominate
negli organi dell'amministrazione straordinaria
e della liquidazione coatta amministrativa di
societ� appartenenti allo stesso gruppo, quando
ci� sia ritenuto utile per agevolare lo
svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata
operazione ha un interesse in conflitto con
quello della societ�, a cagione della qualit� di
commissario di altra societ� del gruppo, ne d�
notizia agli altri commissari, ove esistano,
nonch� al comitato di sorveglianza e all'ISVAP.
In caso di omissione, a detta comunicazione sono
tenuti i membri del comitato di sorveglianza che
siano a conoscenza della situazione di
conflitto. Il comitato di sorveglianza pu�
prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni in merito all'operazione,
dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facolt� di
revocare e sostituire i componenti gli organi
delle procedure, l'ISVAP pu� impartire direttive
o disporre, ove del caso, la nomina di un
commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennit� spettanti ai commissari e ai
componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo
stesso stabiliti e sono a carico delle societ�.
Le indennit� sono determinate valutando in modo
complessivo le prestazioni connesse alle cariche
eventualmente ricoperte in altre procedure nel
gruppo.
Art. 281
Disposizioni comuni sulla competenza
giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, per l'azione revocatoria
prevista dall'articolo 276, comma 5, nonch� per
tutte le controversie fra le societ� del gruppo
� competente il tribunale nella cui
circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i
provvedimenti amministrativi concernenti o
comunque connessi alle procedure di
amministrazione straordinaria e di liquidazione
coatta amministrativa della capogruppo e delle
societ� del gruppo � competente il tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sede a
Roma.
Art. 282
Gruppi e societ� non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al
presente capo si applicano anche nei confronti
dei gruppi e delle societ� per i quali, pur non
essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le
condizioni per l'inserimento nell'albo dei
gruppi assicurativi.
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo
dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti
Art. 283
Sinistri verificatisi nel territorio della
Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, per i quali vi � obbligo di
assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato
presso una impresa operante nel territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento o di
libert� di prestazione di servizi, e che al
momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro
la volont� del proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il
risarcimento � dovuto solo per i danni alla
persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b),
il risarcimento � dovuto per i danni alla
persona, nonch� per i danni alle cose, il cui
ammontare sia superiore all'importo di euro
cinquecento, per la parte eccedente tale
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera
c), il risarcimento � dovuto per i danni alla
persona, nonch� per i danni alle cose. Nel caso
di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento �
dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e
a coloro che sono trasportati contro la propria
volont� ovvero che sono inconsapevoli della
circolazione illegale, sia per i danni alla
persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il
danno � risarcito nei limiti dei minimi di
garanzia previsti, per ogni persona danneggiata
e per ogni sinistro, nel regolamento di cui
all'articolo 128 relativamente alle autovetture
ad uso privato. La percentuale di inabilit�
permanente, la qualifica di convivente a carico
e la percentuale di reddito del danneggiato da
calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a
carico sono determinate in base alle norme del
testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c)
e d), il danno � risarcito nei limiti dei
massimali indicati nel regolamento di cui
all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della
categoria cui appartiene il mezzo che ha causato
il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada � surrogato, per l'importo pagato, nei
diritti dell'assicurato, del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta,
beneficiando dello stesso trattamento previsto
per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa
di assicurazione che ha provveduto alla
liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo
150, ha diritto di regresso nei confronti del
Fondo di garanzia per le vittime della strada in
caso di liquidazione coatta dell'impresa di
assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada � tenuto altres� a risarcire i sinistri
causati sul territorio di un altro Stato membro
da veicoli ivi immatricolati che siano
assicurati presso un'impresa con sede legale in
Italia operante in tale altro Stato in regime di
stabilimento o di libert� di prestazione di
servizi, che al momento del sinistro si trovi in
stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente. Si applica l'articolo 283,
comma 5.
2. Il Ministro delle attivit� produttive
autorizza, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le
convenzioni con i fondi di garanzia degli altri
Stati membri concernenti il risarcimento dei
sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada � amministrato, sotto la vigilanza del
Ministero delle attivit� produttive, dalla
CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivit� produttive
disciplina, con regolamento, le condizioni e le
modalit� di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, nonch� la composizione del
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilit� civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a versare
annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della strada,
un contributo commisurato al premio incassato
per ciascun contratto stipulato in adempimento
dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la
misura del contributo, nel limite massimo del
quattro per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni
che sono determinati nel rendiconto annualmente
predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata
Art. 286
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di
cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b),
c) e d), � effettuata a cura di un'impresa
designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle attivit�
produttive. L'impresa provvede alla liquidazione
dei danni anche per i sinistri verificatisi
oltre la scadenza del periodo assegnato e fino
alla data indicata nel provvedimento che designi
altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme
recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono
rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per
le vittime della strada, secondo le convenzioni,
stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia
per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle attivit�
produttive su proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivit� oggetto delle convenzioni, alle
direttive per il regolare svolgimento delle
operazioni di liquidazione dei danni emanate in
via generale o particolare dalla CONSAP.
Art. 287
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283,
comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all'impresa designata ed alla
CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283,
comma 1, lettera c), l'azione per il
risarcimento dei danni pu� essere proposta solo
dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in
cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento
del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia
fatto richiesta all'impresa designata ed alla
CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada, non � tenuto a rinnovare la domanda
qualora successivamente venga identificata
l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve
essere esercitata esclusivamente nei confronti
dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada pu�
tuttavia intervenire nel processo, anche in
grado di appello.
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1,
lettera b), deve essere convenuto in giudizio
anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo
283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto
in giudizio anche il commissario liquidatore
dell'impresa di assicurazione.
Art. 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo
di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i
rami di responsabilit� civile dei veicoli a
motore e dei natanti e che siano poste in
liquidazione coatta possono far valere, nei
limiti delle somme indicate dall'articolo 283,
comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei
confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per
le vittime della strada, agendo nei confronti
dell'impresa designata per il territorio in cui
� avvenuto il sinistro.
Art. 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze
passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei
confronti dell'impresa di assicurazione sono
opponibili, se passate in giudicato prima che
sia stato pubblicato il decreto di liquidazione
coatta, all'impresa designata per il
risarcimento dei danni entro i limiti fissati
dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta
interviene prima della formazione del giudicato,
il processo prosegue, nei confronti del
commissario liquidatore e dell'impresa
designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso
le pronunce sono opponibili, entro i limiti di
risarcibilit� fissati dall'articolo 283, comma
4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato
che versi in stato di bisogno.
Art. 290
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato
nei confronti dell'impresa designata, nei casi
previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a),
b) e d), � soggetta al termine di prescrizione
cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei
confronti dell'impresa designata, nel caso
previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c),
� proponibile fino a che non sia prescritta
l'azione nei confronti dell'impresa posta in
liquidazione coatta.
Art. 291
Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano pi� persone danneggiate
nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto
dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti delle persone danneggiate nei confronti
dell'impresa designata sono proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza del limite di
risarcibilit� rispettivamente indicato dai commi
3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta
giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di
altre persone danneggiate, pur avendone
ricercata l'identificazione con la normale
diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma
superiore alla quota spettante, risponde verso
le altre persone danneggiate nei limiti
dell'eccedenza della somma assicurata rispetto
alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone
danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di
assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in
applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di
assicurazione designata e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi
l'articolo 102 del codice di procedura civile.
L'impresa di assicurazione designata pu�
effettuare il deposito di una somma, nei limiti
del massimale, con effetto liberatorio nei
confronti di tutte le persone aventi diritto al
risarcimento, se il deposito � irrevocabile e
vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa
designata
1. L'impresa designata che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno nei casi
previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a)
b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonch� degli interessi e
delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1,
lettera c), l'impresa designata che, anche in
via di transazione, ha risarcito il danno �
surrogata, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta con gli
stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore
dei medesimi.
Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario
dell'impresa in liquidazione coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione
pu� essere autorizzato, nel decreto che dispone
la liquidazione coatta, a procedere, anche per
conto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1,
alla liquidazione dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti
verificatisi anteriormente alla pubblicazione
del decreto di liquidazione, nonch� di quelli
verificatisi successivamente e fino alla
scadenza dei contratti di assicurazione in corso
o del periodo di tempo per il quale � stato
pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada anticipa al commissario le somme
occorrenti per le spese del procedimento di
liquidazione dei danni nei limiti di quanto
previsto nel regolamento di cui all'articolo
285, comma 2. In caso di insufficienza
dell'attivo le somme erogate restano
definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al
comma 1 il commissario provvede a riassumere il
personale gi� dipendente dall'impresa posta in
liquidazione coatta. Il personale � retribuito
con i minimi previsti nei contratti collettivi
di categoria in relazione alle mansioni
espletate.
Art. 294
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni
presentano al commissario la domanda di
risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia
stata precedentemente inviata all'impresa posta
in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento pu� essere
proposta nei confronti della procedura prima che
siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le
sentenze e gli altri provvedimenti che decidono
sul risarcimento sono opponibili al Fondo di
garanzia delle vittime della strada. La CONSAP -
Fondo di garanzia delle vittime della strada pu�
intervenire nel processo, anche in grado di
appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta �
pubblicato prima della formazione del giudicato,
si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo
di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano
l'assicurazione della responsabilit� civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti che siano poste in
liquidazione coatta possono far valere, nei
limiti delle somme indicate nell'articolo 283,
comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei
confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per
le vittime della strada, agendo nei confronti
del commissario.
Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di
indennizzo italiano
Art. 296
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, �
riconosciuta la funzione di Organismo di
indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello
svolgimento delle sue funzioni pu� avvalersi
dell'Ufficio centrale italiano secondo le
modalit� stabilite con apposita convenzione.
Art. 297
Ambito di intervento dell'Organismo di
indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano �
incaricato di risarcire gli aventi diritto che
abbiano residenza nel territorio della
Repubblica, per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato
membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno
stabilimento situato in altro Stato membro e
stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile
l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro
due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di
assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),
l'Organismo di indennizzo italiano interviene
anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno
Stato terzo il cui Ufficio nazionale per
l'assicurazione abbia aderito al sistema della
carta verde.
Art. 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente
assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1,
lettera a), e 2, gli aventi diritto possono
presentare all'Organismo di indennizzo italiano
richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo
mandatario per la liquidazione dei sinistri nel
territorio della Repubblica non abbiano fornito
una risposta motivata sugli elementi dedotti
nella richiesta di risarcimento entro tre mesi
dalla data in cui gli aventi diritto hanno
presentato la propria richiesta di risarcimento
all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui
uso ha provocato il sinistro o al mandatario per
la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione
non abbia designato un mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della
Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non
possono presentare all'Organismo di indennizzo
italiano una richiesta di risarcimento, se hanno
presentato una analoga richiesta direttamente
all'impresa di assicurazione del veicolo il cui
uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto
una risposta motivata entro tre mesi dalla
presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene
o cessa di intervenire a favore degli aventi
diritto al risarcimento che hanno intrapreso o
intraprendano un'azione legale direttamente
contro l'impresa di assicurazione ovvero contro
il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo
italiano � sussidiario rispetto alla richiesta
nei confronti della persona o delle persone che
hanno causato il sinistro ovvero nei confronti
dell'impresa di assicurazione o del suo
mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano
non pu� subordinare il risarcimento alla
dimostrazione che il responsabile del danno sia
insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo
di indennizzo italiano la propria richiesta di
risarcimento nelle forme previste dal
regolamento, adottato dal Ministro delle
attivit� produttive, che d� attuazione al
presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene
entro due mesi dalla data in cui gli aventi
diritto presentano ad esso la richiesta di
risarcimento, ma pone fine al suo intervento in
caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del suo
mandatario per la liquidazione dei sinistri alla
richiesta degli aventi diritto al risarcimento,
a condizione che tale risposta sia inviata entro
il termine di due mesi dalla presentazione della
richiesta all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa
immediatamente di aver ricevuto una richiesta di
risarcimento dagli aventi diritto e che
interverr� entro due mesi a decorrere dalla
presentazione di detta richiesta, i seguenti
soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale �
assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
o il mandatario per la liquidazione dei
sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro
dello stabilimento dell'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se
nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello
Stato ove � avvenuto il sinistro, se il sinistro
� stato causato da un veicolo stazionante in un
altro Stato rispetto a quello in cui � accaduto
il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui �
stata presentata la richiesta di risarcimento �
tenuto a rispettare, per la determinazione della
responsabilit� e la quantificazione del danno,
le norme di diritto positivo applicabili nello
Stato ove � avvenuto il sinistro.
Art. 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora
abbia risarcito gli aventi diritto secondo
quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce
un credito, nei confronti dell'Organismo di
indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo
stabilimento dell'impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto di assicurazione del
veicolo che ha causato il sinistro, per quanto
anticipato a titolo di risarcimento e per quanto
sostenuto a titolo di spese dirette e indirette
relative alla liquidazione del danno, nella
misura e con le modalit� stabilite dall'accordo
fra gli organismi di indennizzo e fra gli
organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato
membro diverso dallo Stato di residenza degli
aventi diritto al risarcimento o nel caso di
sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al
sistema della carta verde e causati dalla
circolazione dei veicoli assicurati con imprese
stabilite nel territorio della Repubblica,
l'Organismo di indennizzo italiano � tenuto al
rimborso della somma eventualmente pagata
dall'organismo di indennizzo dello Stato di
residenza degli aventi diritto al risarcimento
per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano �
surrogato nei diritti degli aventi diritto al
risarcimento nei confronti dell'impresa di
assicurazione o del responsabile del sinistro
nella misura in cui l'organismo di indennizzo
dello Stato membro di residenza degli aventi
diritto ha risarcito questi ultimi per il danno
subito. L'impresa � tenuta a rimborsare entro
trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano
di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo
di risarcimento e di quanto dal medesimo
corrisposto a titolo di spese dirette ed
indirette di cui al comma 1, a semplice
richiesta corredata della prova dell'avvenuto
pagamento. L'importo da rimborsare pu�
costituire oggetto di contestazione da parte
dell'impresa esclusivamente nel caso in cui
l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di
informare l'impresa di assicurazione italiana di
aver ricevuto una richiesta di risarcimento da
parte degli aventi diritto.
Art. 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o
non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1,
lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo
italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento,
ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in
cui il veicolo che ha causato il sinistro
staziona abitualmente, nel caso si tratti di un
veicolo non assicurato, nonch� il Fondo di
garanzia dello Stato membro in cui � accaduto il
sinistro se diverso da quello ove staziona
abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in
cui si � verificato il sinistro, nel caso in cui
lo stesso sia stato causato da un veicolo non
identificato ovvero da un veicolo non assicurato
di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta
la richiesta di risarcimento, � tenuto a
rispettare, per la determinazione della
responsabilit� e la quantificazione del danno,
le norme del diritto positivo vigenti nello
Stato ove � avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora
abbia risarcito gli aventi diritto, secondo
quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a
titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a
titolo di spese dirette e indirette nella misura
e secondo le modalit� stabilite dall'accordo fra
gli organismi di indennizzo e fra gli organismi
di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in
cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso
in cui non possa essere identificata l'impresa
di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove
si � verificato il sinistro, nel caso di veicolo
non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove
si � verificato il sinistro, nel caso di veicoli
non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le
vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello
Stato membro nel quale gli aventi diritto al
risarcimento risiedono della somma con la quale
il predetto organismo ha risarcito tali aventi
diritto, nonch� delle spese dirette e indirette
di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti
casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso
da quello di residenza degli aventi diritto al
risarcimento e causati da un veicolo stazionante
abitualmente nel territorio della Repubblica per
il quale non � possibile identificare l'impresa
di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della
Repubblica e causati da un veicolo non
identificato o da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, dopo aver rimborsato l'organismo di
indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di
regresso prevista dall'articolo 292.
Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti
dall'esercizio dell'attivit� venatoria
Art. 302
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce
i danni causati nell'esercizio dell'attivit�
venatoria per i quali vi � obbligo di
assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attivit� venatoria non sia
identificato;
b) l'esercente l'attivit� venatoria responsabile
dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
obbligatoria per la responsabilit� civile;
c) l'esercente l'attivit� venatoria sia
assicurato presso un'impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi e che,
al momento del sinistro, si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi sia posta
successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il
risarcimento � dovuto solo per i danni alla
persona che abbiano comportato la morte od
un'invalidit� permanente superiore al venti per
cento. Nel caso di cui alla lettera b), il
risarcimento � dovuto per i danni alla persona
nonch� per i danni alle cose il cui ammontare
sia superiore all'importo stabilito nel
regolamento di attuazione del presente capo. Nel
caso di cui alla lettera c), il risarcimento �
dovuto per i danni alla persona nonch� per i
danni alle cose il cui ammontare sia superiore
all'importo di euro cinquecento. La percentuale
di inabilit� permanente, la qualifica di
convivente a carico e la percentuale di reddito
del danneggiato da calcolare a favore di
ciascuno dei conviventi a carico sono
determinate in base alle norme del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il
danno � risarcito nei limiti dei minimi di
garanzia previsti nella legge che disciplina
l'esercizio dell'attivit� venatoria.
Art. 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia � amministrato, sotto la vigilanza del
Ministero delle attivit� produttive, dalla
CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivit� produttive
disciplina, con regolamento, le condizioni e le
modalit� di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, nonch� la composizione del
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilit� venatoria
sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, un contributo commisurato
al premio incassato per ciascun contratto
stipulato in adempimento dell'obbligo di
assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la
misura del contributo, nel limite massimo del
cinque per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni
che sono determinati nel rendiconto annualmente
predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti
all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha
azione di regresso nei confronti del
responsabile del danno per il recupero
dell'indennizzo pagato, nonch� degli interessi e
delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1,
lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime
della caccia che ha risarcito il danno �
surrogato, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta,
beneficiando dello stesso trattamento previsto
per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a).
Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
Abusivismo
Art. 305
Attivit� abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attivit� assicurativa o
riassicurativa in difetto di autorizzazione �
punito con la reclusione da due a quattro anni e
con la multa da euro ventimila ad euro
duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attivit� di
intermediazione assicurativa o riassicurativa in
difetto di iscrizione al registro di cui
all'articolo 109 � punito con la reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa da euro
diecimila a euro centomila.
3. Se vi � fondato sospetto che una societ�
svolga attivit� assicurativa o riassicurativa in
violazione del comma 1 o di intermediazione
assicurativa o riassicurativa in violazione del
comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale
l'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo
stesso fine denunzia i fatti al pubblico
ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione
che si avvalgono di intermediari non iscritti
alle sezioni del registro di cui all'articolo
109, comma 2, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro
diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attivit� di perito di
assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo
previsto dall'articolo 156 � punito a norma
dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 306
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di
vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638
del codice civile, chiunque ostacola le funzioni
di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai
locali o con il diniego all'ordine di esibizione
della documentazione concernente l'attivit�
assicurativa o riassicurativa o di
intermediazione assicurativa o riassicurativa,
che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP
incaricati di accertare i fatti che possono
configurare una violazione dell'articolo 305, �
punito con la reclusione fino a due anni e la
multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed
all'articolo 2638 del codice civile, chiunque
non ottempera nei termini alle richieste
dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue
funzioni � punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
l'ISVAP pu� avvalersi della Guardia di finanza,
che esegue le verifiche e gli accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad
essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
1 sono comunicati all'ISVAP.
Art. 308
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in
qualsiasi comunicazione al pubblico, delle
parole assicurazione, riassicurazione, compagnia
di assicurazione, compagnia di riassicurazione,
mutua assicuratrice ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivit� assicurativa o
riassicurativa � vietato ai soggetti diversi,
rispettivamente, da quelli autorizzati
all'esercizio dell'attivit� di assicurazione o
di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione
sociale o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole intermediario di
assicurazione, intermediario di riassicurazione,
produttore di assicurazione, agente di
assicurazione, broker, mediatore di
assicurazione, mediatore di riassicurazione,
produttore diretto di assicurazione, perito di
assicurazione ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento di attivit� di intermediazione
assicurativa, riassicurativa o di attivit�
peritale � vietato a soggetti diversi da quelli
iscritti nel registro degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione di cui
all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di
assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base ad elementi di fatto,
le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e
2 possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1
o 2 � punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309
Attivit� oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica o in Stati terzi e
che esercitano l'attivit� assicurativa oltre i
limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29,
57, 58 e 60 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad
euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52
che esercitano l'attivit� assicurativa oltre i
limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila sono
soggetti gli intermediari che, in proprio oppure
attraverso collaboratori o altri ausiliari,
operano per conto o a beneficio delle imprese di
cui ai commi 1 e 2.
Art. 310
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34,
commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma
2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1,
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218,
219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme
di attuazione � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100 e 101 o delle relative norme di attuazione �
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte
dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative
norme di attuazione � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad
euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneit� delle
comunicazioni sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel
caso di violazione dell'obbligo di comunicazione
di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di
violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1
e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
Art. 312
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui
all'articolo 213 o delle relative norme di
attuazione � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila. L'incompletezza o
l'erroneit� della comunicazione sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di
cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative
norme di attuazione � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro ventimila. Se l'omissione riguarda
un'operazione da cui pu� derivare pregiudizio
per gli interessi degli assicurati si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
L'incompletezza o l'erroneit� della
comunicazione preventiva sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille
ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica
successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o
delle relative norme di attuazione � punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento ad euro quindicimila.
L'incompletezza o l'erroneit� delle
comunicazioni periodiche successive sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecento ad euro cinquemila.
Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti
Art. 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di
contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui
all'articolo 131 � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
diecimila.
Art. 314
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e
divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a
contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, �
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro millecinquecento ad euro
quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a
contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che
sia attuata con riferimento a determinate zone
territoriali o a singole categorie di assicurati
� punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro unmilione ad euro
cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di
cui all'articolo 170 � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
tremila.
Art. 315
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e
150 o dalle disposizioni di attuazione la
formulazione dell'offerta o la corresponsione
della somma che siano effettuate fino a
centoventi giorni dalla scadenza del termine
utile ovvero la mancata comunicazione del
diniego dell'offerta nel medesimo termine �
punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con
la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni,
con la sanzione da euro novecento ad euro
duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con
la sanzione da euro duemilasettecento ad euro
cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni,
con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento
ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal
termine utile, siano omesse la formulazione
dell'offerta, la comunicazione dei motivi del
diniego o il pagamento della somma,
l'inosservanza degli obblighi previsti dagli
articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di
attuazione � punita con la sanzione da euro
diecimilaottocento ad euro trentamila in
relazione a danni a cose e con la sanzione da
euro ventimila ad euro sessantamila in relazione
a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in
ritardo rispetto al termine utile e
contestualmente provveda al pagamento della
somma, l'inosservanza degli obblighi previsti
dagli articoli 148, 149 e 150 o delle
disposizioni di attuazione � punita con le
sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e
2, diminuite del trenta per cento.
Art. 316
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di
cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e
5, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneit� delle
comunicazioni di cui al comma 1 � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa
dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art. 317
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi
2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative
norme di attuazione, � punita, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del
contrassegno o del certificato di assicurazione
o dell'attestazione sullo stato del rischio �
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro millecinquecento a euro
quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza della disposizione di cui
all'articolo 151, comma 5, � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro seimila.
Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione
dell'assicurato
Art. 318
Pubblicit� di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative
norme di attuazione � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari
effettuata in violazione dei provvedimenti
cautelari e interdittivi adottati ai sensi
dell'articolo 182, commi 4 e 5, � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a
chi effettua annunci pubblicitari in violazione
dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi
dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 183 o delle relative norme di
attuazione quando la commercializzazione
riguarda prodotti assicurativi di cui
all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo
VI, o all'articolo 2, comma 3, � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi
e cautelari adottati ai sensi degli articoli
182, comma 6, e 184, comma 1, � punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
Art. 320
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota
informativa di cui all'articolo 185 prima della
conclusione del contratto � punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Capo V
Doveri nei confronti dell'autorit� di vigilanza
Art. 321
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
che omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti
dei corrispondenti organi delle societ� che
controllano un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate
i quali omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia
dei provvedimenti sanzionatori adottati nei
confronti dei soggetti per i quali sia richiesta
l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP
dei provvedimenti adottati.
Art. 322
Doveri della societ� di revisione
1. I legali rappresentanti della societ� di
revisione di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che omettono le comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono
segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 163 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione � disposta nei
confronti dei legali rappresentanti delle
societ� di revisione che sono incaricate dalle
societ� che controllano un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o che sono da
queste controllate i quali omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 190, commi
1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti
adottati.
Art. 323
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario
incaricato
1. All'attuario incaricato dalla societ� di
revisione di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione che omette le comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di
assicurazione che omette le comunicazioni
previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei
provvedimenti adottati a seguito della
comunicazione della sanzione irrogata ai sensi
dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che
presentino particolare gravit� l'ISVAP pu�
disporre la revoca dell'incarico.
Capo VI
Intermediari di assicurazione
Art. 324
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli
intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119,
comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170,
182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o
delle relative norme di attuazione da parte
degli intermediari iscritti al registro di cui
all'articolo 109 � punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
diecimila, anche se commessa da propri
dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravit� o di
ripetizione dell'illecito i limiti minimo e
massimo della sanzione di cui al comma 1 sono
raddoppiati.
Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative
pecuniarie e procedimento
Art. 325
Destinatari delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V,
irrogate nei confronti delle persone fisiche
responsabili della violazione, le sanzioni
pecuniarie sono applicate nei confronti delle
imprese e degli intermediari responsabili della
violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1
dimostrino che la violazione � stata commessa da
propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei
doveri di ufficio e per trarne personale
vantaggio, la sanzione � comminata al dipendente
o al collaboratore alla cui azione o omissione �
imputabile l'infrazione. L'impresa e
l'intermediario ne rispondono come responsabili
civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore
della violazione nel caso in cui l'inosservanza
sia stata posta in essere da soggetti ai quali
siano state affidate funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326
Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta
mancanza di pregiudizio per il tempestivo
esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero,
provvede alla contestazione degli addebiti nei
confronti dei possibili responsabili della
violazione. Limitatamente alle violazioni di cui
agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto
ai commi 2 e 3, la procedura pu� essere sospesa
dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora
l'impresa dimostri che sono in corso
accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di
frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
senza che l'impresa abbia proposto querela o
denuncia, riprende a decorrere il termine di cui
ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o
della denuncia sospende la procedura. La
sentenza o il diverso provvedimento del giudice
che decide il procedimento penale estingue la
violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo
328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni
le parti del procedimento possono provvedere al
pagamento nella misura pi� favorevole fra la
terza parte del massimo ed il doppio del minimo
della pena edittale. Il pagamento estingue la
violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento
in misura ridotta o nei casi in cui tale facolt�
non � prevista, possono proporre, nel termine di
cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione
degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi
alla Commissione consultiva sui procedimenti
sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal
Ministro delle attivit� produttive, � composta
da un magistrato, anche in pensione, con
qualifica non inferiore a consigliere della
Corte di cassazione o qualifiche equivalenti
ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un
dirigente del Ministero delle attivit�
produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il
mandato ha durata quadriennale ed � rinnovabile
per una sola volta. � stabilita con regolamento
del Ministro delle attivit� produttive, nel
rispetto dei principi del giusto procedimento,
la procedura dinanzi alla Commissione consultiva
e il regime di incompatibilit� dei componenti.
La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP,
che provvede alle spese per il suo funzionamento
ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facolt� di
reclamo di cui al comma 3, la Commissione
consultiva acquisisce le risultanze istruttorie,
esamina gli scritti difensivi e dispone
l'audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati
ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la
violazione, la Commissione consultiva pu�
disporre l'archiviazione della contestazione o
chiedere l'integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la
violazione, trasmette al Ministro delle attivit�
produttive la proposta motivata di
determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale
attenuazione o eliminazione delle conseguenze
dannose ed all'adozione di misure idonee a
prevenire la ripetizione della violazione. Si
applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attivit� produttive, sulle
risultanze della proposta della Commissione
consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di
reclamo, decide la sanzione con decreto
dirigenziale, che viene successivamente
comunicato dall'ISVAP alle parti del
procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
decreti ministeriali che applicano la sanzione
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da
proporsi al tribunale amministrativo regionale
sono notificati anche all'ISVAP, che provvede
alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le
sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi sono
pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP. Il
Ministero delle attivit� produttive, su
richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della
violazione e degli interessi coinvolti, pu�
stabilire modalit� ulteriori per dare pubblicit�
al provvedimento, ponendo le relative spese a
carico dell'autore della violazione.
Art. 327
Pluralit� di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate pi� violazioni
della stessa disposizione del presente codice, o
delle norme di attuazione, per le quali sia
prevista l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, attraverso una
pluralit� di azioni od omissioni la cui
reiterazione sia dipesa dalla medesima
disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o
dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla
contestazione degli addebiti secondo quanto
previsto all'articolo 326, comma 1, primo
periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un
termine perentorio, non superiore a centottanta
giorni entro il quale la parte deve effettuare
gli interventi necessari per eliminare la
disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di
avvalersi di tale facolt�.
2. La parte, che intenda effettuare gli
interventi di cui al comma 1, deve darne
comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni
dal provvedimento di contestazione degli
addebiti, indicandone modalit�, caratteristiche
ed effetti attesi. La comunicazione preclude
l'esercizio della facolt� di estinguere le
violazioni con il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in
cui ci� sia consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende
effettuare gli interventi richiesti, ovvero
omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
provvedimento di contestazione degli addebiti,
inizia a decorrere il termine per il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326,
comma 2, ove consentito, o per presentare il
reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3,
rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione
sostitutiva alle violazioni accertate. La
procedura prosegue secondo quanto previsto
all'articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della
facolt� prevista dal comma 2, l'ISVAP, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine
assegnato per eliminare la disfunzione
riscontrata, verifica che siano state adottate
le misure correttive e ne comunica gli esiti
alla parte del procedimento. L'adozione delle
misure correttive secondo le modalit� e le
caratteristiche indicate nella comunicazione
all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle
derivanti dalle violazioni della medesima
disposizione, che sar� determinata in misura non
inferiore ad euro cinquantamila e non superiore
ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi
formulati dall'ISVAP non precludono
l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma
sono valutati in sede di determinazione della
sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'esito delle verifiche effettuate
dall'ISVAP, la parte pu� presentare osservazioni
in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP
sulle misure correttive adottate. In ogni caso
l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva
sui procedimenti sanzionatori una relazione
sullo stato delle misure adottate ai fini della
proposta di determinazione della sanzione
sostitutiva.
Art. 328
Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli
articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310,
311, 312 e 319 non si applica la facolt� di
estinguere la violazione con il pagamento in
misura ridotta.
2. Nei casi in cui � consentita la facolt� di
estinguere il procedimento con il pagamento in
misura ridotta e la parte rinunci espressamente
al reclamo prima della fissazione della seduta
di trattazione dinnanzi alla Commissione
consultiva, il procedimento si estingue con il
contestuale pagamento di una sanzione pari
all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci
per cento.
3. Il Ministro delle attivit� produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina con regolamento le modalit�,
i termini di pagamento e le misure per la
riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie
previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli
articoli di cui al capo IV sono versate alla
Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di
garanzia delle vittime della strada.
Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e
procedimento
Art. 329
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o
riassicurazione, compresi i produttori diretti,
i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, ed i periti assicurativi che
nell'esercizio della loro attivit�, anche nei
casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino
le norme del presente codice o le relative norme
di attuazione, sono puniti, in base alla gravit�
dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale
recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, � disposto per
fatti di lieve manchevolezza. La censura �
disposta per fatti di particolare gravit�. La
radiazione � disposta per fatti di eccezionale
gravit� e determina l'immediata risoluzione dei
rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e
sono comunicati alle imprese con le quali il
medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei
confronti delle persone fisiche iscritte nel
registro degli intermediari, compresi i
collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, o nel ruolo dei periti di
assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attivit� in forma
societaria la radiazione comporta altres� la
cancellazione della societ� nei casi di
particolare gravit� o di sistematica
reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331
Procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi
giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero
nel termine di centottanta per i soggetti
residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei
possibili responsabili della violazione e
trasmette i relativi atti al Collegio di
garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine
di sessanta giorni, reclamo avverso la
contestazione degli addebiti e chiedere
l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui
procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia � istituito presso
l'ISVAP ed � composto da un magistrato con
qualifica non inferiore a consigliere della
corte di cassazione o equiparato, anche a
riposo, con funzioni di presidente ovvero da un
docente universitario di ruolo, e da due
componenti esperti in materia assicurativa,
questi ultimi designati sentite le associazioni
maggiormente rappresentative. Il mandato ha
durata quadriennale ed � rinnovabile una sola
volta. Il Collegio di garanzia pu� essere
costituito in pi� sezioni, con corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti,
qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per
garantire condizioni di efficienza e
tempestivit� nella definizione dei procedimenti
disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di
garanzia, stabilisce le norme sulla procedura
dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi
del giusto procedimento e determina il regime
delle incompatibilit� ed il compenso dei
componenti, che � posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolt� di
reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso
inutilmente il relativo termine, il Collegio di
garanzia acquisisce le risultanze istruttorie,
esamina gli scritti difensivi e dispone
l'audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati
ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la
violazione, il Collegio di garanzia pu� disporre
l'archiviazione della contestazione o chiedere
l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette
al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di
determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la
proposta formulata dal Collegio di garanzia,
decide la sanzione disciplinare con decreto, che
viene successivamente comunicato alle parti del
procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione
disciplinare sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP
provvede alla difesa in giudizio con propri
legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione
disciplinare della radiazione, le sentenze dei
giudici amministrativi che decidono i ricorsi e
i decreti che decidono i ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica sono pubblicati nel
Bollettino dell'ISVAP.
Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo
Disposizioni tributarie
Art. 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di
solvibilit� delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi
dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi
4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data
antecedente al 1� gennaio 2004, concorre alla
formazione del reddito imponibile della societ�
nell'esercizio e nella misura in cui sia
attribuito ai soci anche mediante riduzione del
capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista
nello stato patrimoniale del bilancio delle
imprese di assicurazione contiene, fra l'altro,
il fondo di integrazione di cui al comma 1 gi�
iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2003.
Art. 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle
annotazioni di vincolo delle attivit�
patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di
vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da
eseguire sui beni immobili situati nel
territorio della Repubblica sono soggette alle
imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa � posta a carico
dell'impresa.
Art. 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la
responsabilit� civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo, sostitutivo delle
azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti
che erogano prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa
di assicurazione, del responsabile del sinistro
o dell'impresa designata, per il rimborso delle
prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del
dieci virgola cinque per cento, sui premi
incassati e deve essere distintamente indicato
in polizza e nelle quietanze. L'impresa di
assicurazione ha diritto di rivalersi nei
confronti del contraente per l'importo del
contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per
le relative sanzioni si applica la legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni.
Capo II
Contributi di vigilanza
Art. 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo
annuale, denominato contributo di vigilanza
sull'attivit� di assicurazione e di
riassicurazione, nella misura prevista dal comma
2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla
sezione I dell'albo di cui all'articolo 14,
comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di
assicurazione extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla
sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14,
comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede
legale nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione III dell'albo previsto
dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla
sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59,
comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla
sezione V dell'albo di cui all'articolo 60,
comma 3.
2. Il contributo di vigilanza � commisurato ad
un importo non superiore al due per mille dei
premi incassati in ciascun esercizio, escluse le
tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota
per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP
mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio
precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre
mutue di assicurazione � commisurato all'uno per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio,
escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza � determinato
entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sulle
imprese. Il decreto � pubblicato entro il 30
giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
dell'ISVAP.
5. Il contributo � versato direttamente
all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e
viene iscritto in apposita voce del bilancio di
previsione. L'eventuale residuo confluisce
nell'avanzo di amministrazione e viene
considerato nell'ambito del fabbisogno per
l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo
e secondo le modalit� di cui all'articolo 67,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 336
Intermediari di assicurazione e di
riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari
di assicurazione sono tenuti al pagamento
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato
contributo di vigilanza sugli intermediari di
assicurazione e riassicurazione nella misura
massima di: euro cento per le persone fisiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a); euro cinquecento per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro
cento per le persone fisiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b); euro cinquecento per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro
cinquanta per le persone fisiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera c), euro diecimila per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il
contributo non � deducibile dal reddito
dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza � determinato
entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sugli
intermediari iscritti al registro. Il decreto �
pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6.
L'attestazione relativa al pagamento �
comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Art. 337
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti
assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP
di un contributo annuale, denominato contributo
di vigilanza sui periti assicurativi nella
misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza � determinato
entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito
l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti
iscritti al ruolo. Il decreto � pubblicato entro
il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
versati ad apposita unit� previsionale di base
dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze allo stato di previsione del Ministero
delle attivit� produttive, ai fini della
successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento �
comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In
caso di mancato pagamento si applica la
disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
gi� autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, o che alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione I dell'albo previsto
dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di
assicurazione extracomunitarie, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 93 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata
in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione II dell'albo previsto
dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5,
ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17
marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in
vigore del presente codice sono autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono
iscritte di diritto nella sezione III dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma
2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data
di entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che
alla data di entrata in vigore del predetto
decreto hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, sono iscritte di diritto nella
sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14,
comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di
riassicurazione extracomunitarie, che alla data
di entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che
alla data di entrata in vigore del predetto
decreto hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, sono iscritte di diritto nella
sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14,
comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del
presente codice operano nel territorio della
Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 80 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata
in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nell'elenco delle imprese in regime di
stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del
presente codice operano nel territorio della
Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 81 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata
in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di
imprese italiane stabilite in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del
codice operano nel territorio della Repubblica
ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 60 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto
nell'elenco delle imprese in regime di
prestazione di servizi previsto dall'articolo
26.
Art. 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei
rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19
maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazioni
extracomunitarie continuano ad utilizzare i
principi di calcolo previsti nelle disposizioni
vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, gi� tenute a
cedere all'Istituto nazionale delle
assicurazioni una quota parte dei rischi
assunti, provvedono, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, alla copertura delle
riserve tecniche limitatamente all'importo che
si ottiene deducendo dalle riserve tecniche
calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare
corrispondente alle cessioni legali effettuate
anteriormente alla cessazione dell'obbligo.
Restano fermi gli effetti delle convenzioni
stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP
per la disciplina dei rapporti sorti in
relazione alle cessioni legali.
Art. 340
Margine di solvibilit� disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata
richiesta dell'impresa che esercita i rami vita,
l'ISVAP pu� autorizzare a comprendere nel
margine di solvibilit� disponibile, per periodi
singolarmente non superiori a dodici mesi, una
aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei
limiti ed alle condizioni previste dal
regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1,
l'impresa presenta una relazione, redatta e
sottoscritta dall'attuario incaricato, che
convalidi la plausibilit� della realizzazione di
detti utili nel futuro ed un piano che illustri
come in seguito potranno essere rispettati i
limiti, anche in relazione al venir meno della
possibilit� di utilizzo degli utili futuri, alla
scadenza del periodo transitorio.
Art. 341
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si
applicano alle imprese poste in liquidazione
coatta in data successiva all'entrata in vigore
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
174, e del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 175. Le liquidazioni coatte,
intervenute in data anteriore all'entrata in
vigore dei medesimi decreti, continuano ad
essere disciplinate dalla legislazione vigente
al momento della pubblicazione del relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli
articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2,
261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure
in corso alla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle attivit� produttive,
recante norme per agevolare, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei
lavoratori provenienti da imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria della
responsabilit� civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
poste in liquidazione coatta amministrativa, che
siano stati riassunti dal commissario
liquidatore nell'ambito delle misure per il
perseguimento di politiche attive di sostegno
del reddito e dell'occupazione di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 342
Partecipazioni gi� autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche,
le partecipazioni qualificate o di controllo gi�
consentite in applicazione dell'articolo 10
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343
Intermediari gi� iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono iscritti all'Albo degli
agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione
sono iscritti di diritto nella corrispondente
sezione del registro previsto dall'articolo 109,
comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di
responsabilit� civile, di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto
all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati
dall'Albo degli agenti di assicurazione o
dall'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione nel termine, rispettivamente, di
cinque anni o di due anni dalla data di entrata
in vigore del presente codice possono essere
nuovamente iscritti a condizione che la
richiesta sia effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente codice e che
la cancellazione non sia stata disposta in forza
di un provvedimento disciplinare definitivo.
L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo
109, comma 3, � subordinata all'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di
responsabilit� civile di cui all'articolo 110,
comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della
legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28
novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i
requisiti per l'iscrizione di diritto
rispettivamente all'albo degli agenti di
assicurazione o dei mediatori di assicurazione o
di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione
nella corrispondente sezione del registro
previsto dall'articolo 109, se il periodo
richiesto � completato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
In pendenza del termine per l'iscrizione essi
possono continuare ad esercitare l'attivit�
precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere c), d) ed e), che alla data di entrata
in vigore del presente codice esercitano
l'attivit� di intermediazione assicurativa o
riassicurativa possono iscriversi, con le
modalit� stabilite all'articolo 109, comma 4,
nella corrispondente sezione del registro entro
i successivi dodici mesi. In pendenza del
termine per l'iscrizione essi possono continuare
ad esercitare l'attivit� precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei
rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia
per l'attivit� dei mediatori di assicurazione e
di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.
792, e continua ad operare nei casi previsti dal
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 30 aprile
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente
articolo e quelle iscritte nel registro degli
intermediari di assicurazione e di
riassicurazione non sono soggette agli obblighi
previsti a carico degli agenti di commercio in
materia di previdenza integrativa.
Art. 344
Periti di assicurazione gi� iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano
l'attivit� di accertamento e stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti e che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto
dall'articolo 156.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 345
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di
previdenza amministrati per legge dal Ministero
dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli
enti, le casse ed i fondi comunque denominati
che gestiscono, in favore dei lavoratori o di
singole categorie professionali, forme di
previdenza e di assistenza comprese in un regime
legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione
degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16
ottobre 1934, n. 2047, e successive
modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio
estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, e successive modificazioni,
limitatamente alle attivit� che beneficiano
della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto
previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidariet� nazionale per la
riassicurazione dei rischi agricoli istituito
presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23
dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli
articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre
2002 n. 200, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente
prestazioni in caso di decesso qualora le
prestazioni siano erogate in natura o qualora
l'importo della prestazione non superi il valore
medio delle spese funerarie determinato nella
misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
d), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
f) le societ� di mutuo soccorso costituite ai
sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che
provvedano direttamente al pagamento a favore
degli iscritti di capitali o rendite di
qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al
comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua
assicurazione, costituite ai sensi della legge 7
luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2
settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio
decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi
convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a
sua volta modificata dall'articolo 9 del regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290,
convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la
SACE S.p.a. � sottoposta alle disposizioni dei
capi I, II e III del titolo VIII del presente
codice per le attivit� che beneficiano della
garanzia dello Stato. Restano integralmente
soggette alle disposizioni del presente codice
le attivit� della SACE S.p.a. che non
beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le societ� di mutuo soccorso di cui al comma
1, lettera f), se contraggono impegni al
pagamento a favore degli iscritti di capitali o
rendite complessivamente superiori a euro
centomila per ciascun esercizio sono sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto
compatibili. Qualora le medesime societ�
stipulino contratti di assicurazione per conto
degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le
informazioni di cui al titolo IX, capo III, e
XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite
sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV
in quanto compatibili.
Art. 346
Attivit� di assistenza prestata da enti e
societ� non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attivit�
assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o
riparazione, di assistenza a clienti e la sola
indicazione o messa a disposizione, in qualit�
di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l'attivit� di assistenza effettuata da un
soggetto residente o avente sede nel territorio
della Repubblica in caso di incidente o di
guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel
medesimo territorio, a condizione che l'attivit�
stessa risulti limitata alle seguenti
prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in
prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina pi�
vicina o pi� idonea ad effettuare la riparazione
ed eventuale accompagnamento, di regola con lo
stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei
passeggeri fino al luogo pi� vicino, dal quale
sia possibile proseguire il viaggio con altri
mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera
b), si applica anche nel caso in cui l'incidente
od il guasto siano avvenuti all'estero ed il
soggetto che effettua il soccorso od il
trasporto del veicolo sia un organismo, analogo
ad altro esistente in Italia, del quale chi
riceve l'assistenza � membro, che fornisce la
prestazione in base ad un accordo di reciprocit�
con l'organismo nazionale, su semplice
presentazione della tessera di membro e senza
pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attivit� di assistenza descritta al comma
1, lettera b), se effettuata da un'impresa di
assicurazione, costituisce prestazione
assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 2, comma 5, pu�
essere fornita solo da imprese autorizzate al
ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le
condizioni di accesso e di esercizio, anche in
deroga alle disposizioni dei titoli II, III e
VIII, relative all'impresa di assicurazione che
esercita unicamente l'attivit� di assistenza,
allorch� l'attivit� comporti soltanto
prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito
territoriale puramente locale e l'importo
complessivo annuale dei ricavi non superi
duecentomila euro.
Art. 347
Potest� legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella
materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali
sono riconosciuti, in base alle norme di
attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle
materie regolate dal presente codice, provvedono
a emanare norme di attuazione nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili
contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro
delle attivit� produttive e all'ISVAP, secondo
le norme dettate dal presente codice, i
provvedimenti nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione ammesse al
mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie
che operano nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, delle sedi secondarie di imprese di
assicurazione e di riassicurazione
extracomunitarie, degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione e dei periti
di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale
preveda l'adozione di provvedimenti nei
confronti delle mutue di assicurazione di cui al
titolo IV, con particolare riferimento al
rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivit�, all'approvazione
delle modificazioni statutarie e
all'approvazione delle operazioni di
trasferimento del portafoglio, di trasformazione
e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai
fini di vigilanza, un parere vincolante. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate
all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle
contrarie disposizioni gi� emanate le norme
dettate dai commi 3 e 4.
Art. 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione
dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita
o dei rami danni, della relativa riassicurazione
e delle operazioni connesse a tali attivit�, di
cui all'articolo 11, comma 2, � consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle
imprese a ci� autorizzate alla data del 15 marzo
1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita
congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo
di tenere, per ciascuna delle due attivit�, una
gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, i criteri e le modalit� di
rappresentazione della gestione separata,
prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del
capitale, o del fondo di garanzia se mutua di
assicurazione, e delle riserve patrimoniali �
attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che,
per ciascuna gestione, siano evidenziati i
relativi risultati e la disponibilit� del
margine di solvibilit� richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del
margine di solvibilit�, specifici di ciascuna
attivit�, al margine di solvibilit� della
corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di
cui al comma 2 pu�, previa autorizzazione
dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra
gestione gli elementi costitutivi del patrimonio
netto inclusi nel margine di solvibilit�
disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale
in altri Stati membri, che alla data di entrata
in vigore del presente codice operano in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi e
che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad
esercitare, congiuntamente uno o pi� rami vita e
danni, possono continuare ad esercitare i
medesimi rami nel territorio della Repubblica
sia in regime di stabilimento che in regime di
libert� di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle imprese che successivamente
alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate
ad esercitare congiuntamente i rami vita e i
rami infortuni e malattia, con obbligo di
osservare le disposizioni di cui al comma 2,
lettera b), con il bilancio in corso alla data
del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale
nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede
legale nella Confederazione elvetica e che
intendono esercitare nel territorio della
Repubblica i rami danni non sono soggette alle
disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a
quelle di cui al capo V del titolo III che sono
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire
alla richiesta di autorizzazione una
dichiarazione rilasciata dall'autorit�
competente che attesti che l'impresa dispone del
margine di solvibilit� calcolato secondo quanto
previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le
imprese di cui al comma 1 possono attribuire
alla sede secondaria stabilita nel territorio
della Repubblica le funzioni di direzione e
coordinamento delle societ� del gruppo con sede
legale in Italia. In tale caso l'impresa
capogruppo � iscritta all'albo di cui
all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel
territorio della Repubblica.
Art. 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro
degli intermediari ed il ruolo dei periti
assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma
del capo II del titolo IX in materia di diniego
di iscrizione e di cancellazione dal registro
degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta
giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al
giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma
del capo VI del titolo X in materia di diniego
di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei
periti assicurativi sono impugnabili, entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, � sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in
conformit� alla normativa dell'Unione europea in
materia assicurativa e nell'ambito delle linee
di politica assicurativa determinate dal
Governo, svolge le funzioni di vigilanza
previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivit� consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del
Governo, nell'ambito delle competenze per la
regolazione e la vigilanza sul settore
assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno,
presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una
relazione sull'attivit� svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto
finanziario dell'ISVAP � soggetto al controllo
della Corte dei conti.".
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d),
della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole:
"del contributo determinato ai sensi
dell'articolo 25" sono sostituite dalle
seguenti: "del gettito complessivo derivante dai
contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo
capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576,
le parole; "all'articolo 67, primo comma, del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.
449, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337
del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12
agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo
di vigilanza versato annualmente, dagli enti e
dalle imprese di cui all'articolo 4, primo
comma, della presente legge, ai sensi
dell'articolo 67, primo comma, del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "complessivamente derivanti dai
contributi di vigilanza di cui agli articoli
335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private". Nel secondo comma le parole: "del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'economia e delle finanze".
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, � inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle
assicurazioni private). - 1. Le indicazioni
formali relative alle voci, alle lettere, ai
numeri romani ed arabi contenute nelle
disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38,
41, 55 e 56 si intendono riferite alle
corrispondenti classificazioni utilizzate nello
schema del bilancio di esercizio adottato con il
regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.".
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, le parole: "titoli quotati in borsa" sono
sostituite dalle seguenti: "titoli quotati in
mercati regolamentati" ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"negli articoli 7 e 8 del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 89,
comma 1, del codice delle assicurazioni
private".
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174" sono
sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private".
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, � sostituito
dal seguente: "5. � eccezionalmente consentito
il trasferimento di investimenti dalla classe D
alla classe C dell'attivo, sulla base del valore
corrente rilevato nel momento del trasferimento,
qualora si determini un valore di attivit�
superiore alle corrispondenti riserve tecniche,
per effetto della liberazione dal vincolo di
copertura degli impegni tecnici di quote di
attivit�, nei casi previsti dall'ISVAP con
regolamento. La nota integrativa deve indicare
le motivazioni del trasferimento operato, nonch�
specificare l'importo e la tipologia
dell'investimento.".
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2,
del presente decreto, nonch� quelle previste
agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come
modificati dall'articolo 80 del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 36 del codice delle assicurazioni
private".
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, come modificati
dall'articolo 79 del presente decreto, nonch�
quella prevista all'articolo 34 del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 37 del codice delle assicurazioni
private".
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
2, comma 3, del codice delle assicurazioni
private" e le parole: "che rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174," sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2, comma 1, del codice
delle assicurazioni private".
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"all'articolo 6, comma 1, lettera c), del
presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private".
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
"all'articolo 6, comma 1, lettera c), del
presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private".
Art. 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per
la protezione dei dati personali le parole:
"dell'articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 135
del codice delle assicurazioni private".
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le
parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui
all'articolo 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private". Nell'articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142, le parole: "dei decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1,
comma 1, lettera t), del codice delle
assicurazioni private".
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: "lettera e) del decreto legislativo 17
aprile 2001, n. 239" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera
cc), del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: "le norme sulle assicurazioni e le
relative disposizioni attuative" sono sostituite
dalle seguenti: "il codice delle assicurazioni
private".
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite
dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2,
del codice delle assicurazioni private".
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite
dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2,
del codice delle assicurazioni private".
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: "dalla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576" sono
sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo
III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del
codice delle assicurazioni private".
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Art. 353
Integrazioni alle disposizioni relative
all'imposta sui premi delle assicurazioni
private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Imposta sui premi delle
assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore
e dei natanti). - 1. Le assicurazioni
obbligatorie della responsabilit� civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti sono soggette alla imposta sui premi
nella misura del dodici virgola cinque per
cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in
cui con lo stesso contratto siano assicurati,
insieme al rischio della responsabilit� civile,
anche altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro
circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di
somme in dipendenza di contratti di
assicurazione di cui al precedente comma,
rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi
causa, anche se risultanti da atto formale o
aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti
accessori previsti dalla polizza si applicano le
disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per
il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal
Fondo di garanzia delle vittime della strada,
nonch� quelli inerenti i rapporti fra CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia
delle vittime della strada e le imprese
assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e
imposta indiretta sugli affari e dalle formalit�
della registrazione.".
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, � inserita la voce:
"assicurazioni assistenza" ed � prevista
un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella
coassicurazione). - 1. Nel caso di subentro di
un assicuratore in un rapporto di
coassicurazione non � dovuta nuovamente
l'imposta in relazione al premio ceduto
all'assicuratore subentrante.".
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui
contratti conclusi da imprese che operano in
libera prestazione di servizi).
1. Le imprese che intendono operare nel
territorio della Repubblica in libera
prestazione di servizi devono nominare un
rappresentante fiscale ai fini del pagamento
dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni,
dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel
territorio dello Stato e la nomina deve essere
comunicata al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono
nel territorio della Repubblica di un proprio
stabilimento, possono far svolgere da tale
stabilimento le funzioni attribuite al
rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un
registro, in cui vengono elencati distintamente
i contratti assunti dall'impresa in regime di
stabilimento e di libert� di prestazione di
servizi con l'indicazione per ciascuno di essi
delle generalit� del contraente, del numero del
contratto, della data di decorrenza e di quella
di scadenza, della natura del rischio
assicurato, dell'ammontare del premio o delle
rate di premio incassate, dell'aliquota di
imposta e dell'ammontare di questa. Il registro
deve essere tenuto in ordine cronologico con
riguardo alla data di incasso del premio, o
della rata di premio, e i contratti vanno
inclusi nel registro entro il mese successivo
alla predetta data. Il rappresentante deve
tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese
al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese
precedente, distinguendo i premi stessi a
seconda dell'aliquota d'imposta applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante
corrisponde l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le
disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e
28".
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui
contratti stipulati in coassicurazione
comunitaria).
1. L'impresa che assume la posizione di
coassicuratore delegatario, se stabilita nel
territori o della Repubblica, � tenuta al
pagamento dell'imposta di cui alla presente
legge sull'importo globale del premio e degli
accessori applicato al contratto stipulato con
le modalit� ed alle condizioni previste per la
coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a
recuperare dagli altri coassicuratori la quota a
loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di
coassicuratore delegatario, se non � stabilita
nel territorio della Repubblica, � tenuta a
nominare un proprio rappresentante ai fini del
pagamento dell'imposta di cui al comma 1.".
Capo V
Abrogazioni
Art. 354
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma
3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge
23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449; la legge 24 dicembre
1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis,
7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12
agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22
ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772; la legge 7
agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n.
157; la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio
1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in
data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16,
commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53,
54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5
marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del
presente codice si adeguano inoltre ai principi
ed alle opzioni recati dalle previgenti
disposizioni di attuazione della normativa
comunitaria.
3. � abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con il presente codice. Il rinvio
alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da
regolamenti o da altre norme si intende riferito
alle corrispondenti disposizioni del presente
codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle
emanate in attuazione delle norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del
presente codice nelle corrispondenti materie e
comunque non oltre il termine previsto dal comma
2 dell'articolo 355. In caso di violazione si
applicano, con la procedura sanzionatoria
prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui
ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente
disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e
tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti
previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 maggio
1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo
6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle
attivit� produttive, in data 3 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211
dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi
dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
come modificato dall'articolo 23, comma 3, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di
semplificazione di cui alla legge 23 luglio
2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie
competenze, le disposizioni previste dal
presente codice con unico regolamento per
ciascun titolo, abrogando integralmente ogni
proprio previgente provvedimento a carattere
generale.
7. I contratti gi� conclusi alla data di entrata
in vigore del presente codice restano regolati
dalle norme anteriori.
Art. 355
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1�
gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni
di attuazione sono emanate entro ventiquattro
mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello
Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, add� 7 settembre 2005
|