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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n.209 

Codice delle assicurazioni private.

(GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163)


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Definizioni e classificazioni generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo
CAPO II Vigilanza sull�attivit� assicurativa e riassicurativa
Art. 3 Finalit� della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attivit� produttive
Art. 5 Autorit� di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d�ufficio e collaborazione tra autorit�

TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA

CAPO I Disposizioni generali
Art. 11 Attivit� assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate
CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 17 Procedura per l�accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attivit� in regime di prestazione di servizi
Art. 19 Procedura per l�accesso in regime di prestazione di servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza
sociale
Art. 21 Attivit� svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22 Attivit� in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 24 Attivit� in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CAPO I Disposizioni generali
Art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall�impresa che esercita i rami vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall�impresa che esercita i rami responsabilit� civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilit� civile veicoli e natanti
CAPO II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni
CAPO III Attivit� a copertura delle riserve tecniche
Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivit�
Art. 39 Valutazione delle attivit� patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
Art. 42 Registro delle attivit� a copertura delle riserve tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all'attivit� esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
CAPO IV Margine di solvibilit�
Art. 44 Margine di solvibilit�
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione
CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilit� e della quota di garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l�impresa operante in pi� Stati membri

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52 Nozione
Art. 53 Attivit� esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili

TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE

CAPO I Disposizioni generali
Art. 57 Attivit� di riassicurazione
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura
CAPO III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 60 Attivit� in regime di stabilimento
Art. 61 Attivit� in regime di prestazione di servizi

TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE

CAPO I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62 Esercizio dell'attivit� di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67 Attivit� in regime di stabilimento
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia
CAPO II Requisiti di onorabilit�, professionalit� e indipendenza
Art. 76 Requisiti di professionalit�, onorabilit� e indipendenza degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione 5

CAPO III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79 Partecipazioni
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale
CAPO IV Gruppo assicurativo
Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa
CAPOgruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione
CAPOgruppo
Art. 85 Albo delle imprese
CAPOgruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare

TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi
CAPO II Bilancio di esercizio
Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione
CAPO III Bilancio consolidato
Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall�obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione
CAPO IV Libri e registri obbligatori 6

Art. 101 Libri e registri obbligatori
CAPO V Revisione contabile
Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla societ� di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell�incarico all�attuario revisore
TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 106 Attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione
CAPO II Accesso all�attivit� di intermediazione
Art. 108 Accesso all�attivit� di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l�iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l�iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l�iscrizione delle societ�
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Art. 116 Attivit� in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
CAPO III Regole di comportamento
Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilit� verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza 7

TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I Obbligo di assicurazione
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione
CAPO II Esercizio dell�assicurazione
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attivit� produttive
CAPO III Risarcimento del danno
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entit�
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entit�
Art. 140 Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
CAPO IV Procedure liquidative
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilit� dell'azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 8

CAPO V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all�estero
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
CAPO VI Disciplina dell'attivit� peritale
Art. 156 Attivit� peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l'iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
CAPO I Coassicurazione comunitaria
Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega
CAPO II Tutela legale
Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalit� per la gestione dei sinistri
TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullit� dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
CAPO II Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di propriet� del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso
CAPO III Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza
Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell�assicurato nell�assicurazione di tutela legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza
CAPO IV Assicurazione sulla vita
Art. 176 Revocabilit� della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
CAPO V Capitalizzazione
Art. 179 Nozione
CAPO VI Legge applicabile
Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita

TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

CAPO I Disposizioni generali
Art. 182 Pubblicit� dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive
CAPO II Obblighi di informazione
Art. 185 Nota informativa 10
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa
TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari
CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attivit�
CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione
CAPO IV Cooperazione con le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203 Autorizzazione relativa all�esercizio dell�attivit� assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all�assunzione del controllo di imprese di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorit� di altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l�esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l�esercizio della vigilanza supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad imprese di Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni obbligatorie 11
TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare
CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva
CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti
CAPO IV Verifica della solvibilit� corretta
Art. 217 Solvibilit� corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilit� dell'impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilit� corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri
TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I Misure di salvaguardia
Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivit� a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilit� o sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilit� prospettica dell�impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attivit� patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilit� corretta negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilit� dell�impresa controllante
CAPO II Misure di risanamento 12
Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicit�
Art. 238 Esclusivit� delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di riassicurazione estere
CAPO III Decadenza e revoca dell�autorizzazione
Art. 240 Decadenza dall�autorizzazione rilasciata all�impresa di assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell�impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell�autorizzazione rilasciata all�impresa di assicurazione
Art. 243 Revoca dell�autorizzazione rilasciata ad un�impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell�autorizzazione rilasciata all�impresa di riassicurazione
CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicit�
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell�impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell�attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell�attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 13
CAPO V Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266 Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente da reato
CAPO VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di propriet�, sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilit� delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
CAPO VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275 Amministrazione straordinaria della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle societ� del gruppo assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle societ� del gruppo assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole societ� del gruppo assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e societ� non iscritte all'albo
TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO II Liquidazione dei danni a cura dell�impresa designata
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 14
Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell'azione
Art. 291 Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
CAPO III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell�impresa in liquidazione coatta
Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell�azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO IV Liquidazione dei danni a cura dell�Organismo di indennizzo italiano
Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attivit� venatoria
Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga
TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I Abusivismo
Art. 305 Attivit� abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
CAPO II 15 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309 Attivit� oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare
CAPO III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell�obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni
CAPO IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
Art. 318 Pubblicit� di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa
CAPO V Doveri nei confronti dell'autorit� di vigilanza
Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della societ� di revisione
Art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
CAPO VI Intermediari di assicurazione
Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
CAPO VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 327 Pluralit� di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
CAPO VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari 16
TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Disposizioni tributarie
Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilit� delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attivit� patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
CAPO II Contributi di vigilanza
Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi
CAPO III Disposizioni transitorie
Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione gi� autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 340 Margine di solvibilit� disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni gi� autorizzate
Art. 343 Intermediari gi� iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione gi� iscritti
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attivit� di assistenza prestata da enti e societ� non assicurative
Art. 347 Regioni a statuto speciale
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all�imposta sui premi delle assicurazioni private
CAPO V Abrogazioni
Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore


Titolo I
 

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Definizioni e classificazioni generali

Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivit� assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivit� riassicurativa: la assunzione e la gestione dei rischi ceduti da una impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da una impresa di riassicurazione;
e) attivit� in regime di libert� di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libert� di prestazione di servizi: l'attivit� che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui � ubicato il rischio;
f) attivit� in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivit� che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui � ubicato il rischio;
g) autorit� di vigilanza: l'autorit� nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivit� di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virt� della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi � stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivit� industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivit�;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purch� l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioniduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilioniottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unit�. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.
s) impresa: la societ� di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societ� autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societ� avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societ� avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societ� di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societ� controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonch� nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societ� di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societ� controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societ� di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societ� autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivit� principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivit� mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilit� disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilit� richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonch� i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorit� nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unit� che � destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che � azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della societ� e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformit� ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societ�;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente � essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivit� rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivit� che l'impresa pu� esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalit� giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivit� assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente � una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui � ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio � assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui � situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato � una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui � situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non � membro dell'Unione europea o non � aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o pi� persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societ� controllate, societ� fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, d� comunque la possibilit� di esercitare un'influenza notevole ancorch� non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virt� di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, pu� ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilit� civile autoveicoli che � stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che � costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilit� civile autoveicoli;
qqq) unit� da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che pu� essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonch� i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo � la seguente:
a) le assicurazioni sulla durata della vita umana;
b) le assicurazioni di nuzialit� e di natalit�;
c) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidit� grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevit�;
e) le operazioni di capitalizzazione;
f) le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivit� lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se � stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti pu� garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacit� al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidit� a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, pu� garantire prestazioni di invalidit� e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi � la seguente:
1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennit� temporanee; forme miste; persone trasportate;
2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennit� temporanee; forme miste;
3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonch� da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10) Responsabilit� civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilit� risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilit� del vettore);
11) Responsabilit� civile aeromobili: ogni responsabilit� risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilit� del vettore);
12) Responsabilit� civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilit� risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilit� del vettore);
13) Responsabilit� civile generale: ogni responsabilit� diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17) Tutela legale: tutela legale;
18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolt�.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per pi� rami � cos� denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilit� civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, pu� garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessit� di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolt� durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

Capo II
Vigilanza sull'attivit� assicurativa e riassicurativa
Art. 3
Finalit� della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilit�, all'efficienza, alla competitivit� ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.

Art. 4
Ministro delle attivit� produttive
1. Il Ministro delle attivit� produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5
Autorit� di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivit� necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorit� degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivit� assicurativa e riassicurativa in conformit� alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP � disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivit� di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivit� lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformit� alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonch� le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolt� di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivit� produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.

Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facolt� di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonch� della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessit� ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui � consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalit� previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonch� ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altres� resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attivit� produttive, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli gi� emanati.

Art. 10
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorit�
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attivit� di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarit� constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societ� e la borsa (CONSOB), l'Autorit� garante della concorrenza e del mercato, l'Autorit� per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non pu� essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non pu� essere altres� opposto nei confronti del Ministro delle attivit� produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalit� stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformit� alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorit� competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorit� italiane o a terzi senza il consenso dell'autorit� che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocit� e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP pu� scambiare informazioni con le autorit� competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP pu� scambiare informazioni con le autorit� amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorit� di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalit� di cui al comma 7.

Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVIT� ASSICURATIVA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 11
Attivit� assicurativa
1. L'esercizio dell'attivit� assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, � riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, � consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa � tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivit� secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione pu� inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attivit� assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivit� relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto � nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. � vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societ� che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivit� assicurativa.

Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 13
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivit� nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione pu� essere rilasciata per uno o pi� rami vita o danni e copre tutte le attivit� rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione � valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonch� per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societ� per azioni, di societ� cooperativa o di societ� di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonch� nella forma di societ� europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societ� europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivit� iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso � stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilit� stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalit�, onorabilit� ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilit� del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione � specificatamente e adeguatamente motivato ed � comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si pu� dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne d� pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicit� dell'albo.

Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa gi� autorizzata all'esercizio di uno o pi� rami vita o danni che intende estendere l'attivit� ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa d� prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilit� ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia pi� elevata di quella posseduta, l'impresa deve altres� dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivit� o rischi rientranti nei rami per i quali � stata autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivit�.
5. L'impresa non pu� estendere l'attivit� prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale � data pronta comunicazione all'impresa medesima.

Art. 16
Attivit� in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivit� recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorit� dello Stato membro di stabilimento, nonch� di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivit� esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilit� e professionalit� secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorit� di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivit�, il margine di solvibilit� richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilit� della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivit� presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilit� e di professionalit�.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non pu� insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivit� prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorit� di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorit� ha ricevuto dall'ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorit� di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e l'autorit� di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorit� competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 18
Attivit� in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivit� in regime di libert� di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivit�, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.

Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorit� di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libert� di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne d� notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilit� della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivit� presentato. In tale caso l'ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa pu� dare inizio all'attivit� dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.

Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorit� di vigilanza degli Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 21
Attivit� svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libert� di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa pu� iniziare l'attivit� a decorrere dal momento in cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivit� di cui al comma 1 � soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonch� agli articoli 24, comma 4, e 26.

Art. 22
Attivit� in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne d� preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivit� presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libert� di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

Art. 23
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivit� dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, � subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorit� di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa � divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorit� della Repubblica, nonch� quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivit� esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivit�.
4. L'impresa pu� insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivit� nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorit� di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorit� competente dello Stato membro interessato.

Art. 24
Attivit� in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivit� dei rami vita o dei rami danni, in regime di libert� di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, � subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorit� di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa � divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa pu� iniziare l'attivit� dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorit� di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorit� di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libert� di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivit�, in regime di libert� di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non pu� avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libert� di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e non pu� svolgere per conto dell'impresa attivit� diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorit� competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonch� di attestare l'esistenza e la validit� dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libert� di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalit� e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libert� di prestazione di servizi.

Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non pu� stipulare contratti, nonch� fare ricorso a forme di pubblicit� che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

Art. 28
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, � preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione � efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivit� all'estero in regime di libert� di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, pu� essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonch� del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilit� e professionalit� previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attivit�, nonch� il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla met� dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivit� ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non pu� essere altres� rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parit� di trattamento o di reciprocit� nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gi� costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. � vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivit� nei rami vita o nei rami danni in regime di libert� di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. � fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attivit� in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. � altres� vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto � nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

Titolo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� ASSICURATIVA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 30
Requisiti organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far s� che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivit� assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalit� del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.

Art. 31
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilit� e professionalit� stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinch� l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilit� che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonch� alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario � revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilit� di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.

Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine pu� essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 33, nonch� delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita � trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP pu� vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. � consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto � nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non pu� superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP pu� altres� determinare nel regolamento pi� tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui � espresso il contratto, purch� ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta � espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorit� di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, pu� stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Pu� inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facolt� di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facolt� di cui al comma 4, l'impresa pu� scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui � espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato pu� essere pi� elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 34
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilit� civile veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilit� e professionalit� stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato � preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attivit� produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilit� civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa pu� fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa pu� avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o pi� organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarit� o di eccezionalit� rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.

Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni

Art. 36
Riserve tecniche dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivit�, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non � in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne d� pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purch� tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano gi� stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 37
Riserve tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivit� nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivit�, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non � in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne d� pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamit� naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonch� alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri � valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, � valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivit� assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivit� assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamit� naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralit�. Le condizioni e le modalit� per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamit� naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attivit� produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'et� degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'et� degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa pu� esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purch� tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivit�, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione � calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Capo III
Attivit� a copertura delle riserve tecniche

Art. 38
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivit�
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di propriet� dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivit� e la liquidit� degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa pu� coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalit�, i limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o pi� attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilit� ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP pu� autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societ� controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societ� controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa pu� localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o pi� Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP pu� autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche � libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.

Art. 39
Valutazione delle attivit� patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche � effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attivit� patrimoniali.

Art. 40
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa � espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non � espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa pu� altres� eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui � stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altres� le tipologie, le modalit� e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.

Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se � suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilit� che corrispondano il pi� possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni pi� dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.

Art. 42
Registro delle attivit� a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivit� a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivit� poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivit� di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivit� detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attivit� risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonch� i termini, le modalit� e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

Art. 43
Riserve tecniche relative all'attivit� esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivit� sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
 

Capo IV
Margine di solvibilit�

Art. 44
Margine di solvibilit�
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilit� sufficiente per la complessiva attivit� esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilit� richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilit� disponibile � rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societ� di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilit� disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilit� disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilit� richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilit� disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilit� disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilit� richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilit� disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP pu� autorizzare a comprendere nel margine di solvibilit� disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilit�.

Art. 45
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilit� disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purch� sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilit� disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non � stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa � tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al pi� tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalit� ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilit�, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilit� richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilit� disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilit� di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non � stabilita una scadenza pu� essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalit� e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilit�, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilit� disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilit� richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato.
L'autorizzazione dell'ISVAP pu� essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non � stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilit� disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilit� richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purch� non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilit� disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) � previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso pu� essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) � esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilit� su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP pu� essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalit� e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilit�, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilit� disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilit� richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
c) � prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilit� di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilit� richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilit� disponibile;
d) � stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) � prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacit� del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivit�. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilit� richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operativit� della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilit� dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilit� disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilit� corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilit� della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

Art. 46
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilit� richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non pu� in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non pu� in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro.
Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non pu� in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda pi� rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio � richiesto l'importo pi� elevato.
4. La quota di garanzia � coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

Art. 47
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP pu� non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilit�, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilit� delle imprese riassicuratrici.

Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo

Art. 48
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 49
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP pu� tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ci� sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che � autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 50
Calcolo del margine di solvibilit� e della quota di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilit� costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attivit� svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilit� costituisce la quota di garanzia. La quota non pu� essere inferiore alla met� degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attivit� costitutive del margine di solvibilit� sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilit� esercitata dalla autorit� di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.

Art. 51
Agevolazioni per l'impresa operante in pi� Stati membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica � gi� autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o pi� Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, pu� chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine di solvibilit� in funzione dell'attivit� globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attivit� costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorit� alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilit� per il complesso delle attivit� effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorit� � demandato il controllo della solvibilit� per l'insieme delle attivit� esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorit� degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorit� prescelta per il controllo della solvibilit� globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorit� di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorit� di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilit� avendo riguardo all'attivit� complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52
Nozione
1. La societ� di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile pu� esercitare l'attivit� assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La societ� di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilit� di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La societ� di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilit� di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la met� dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non � pi� soggetta alle disposizioni del presente titolo ed � tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Art. 53
Attivit� esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, pu� esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non pu� esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le societ� di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.

Art. 54
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attivit� produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilit� e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalit� che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivit� esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.

Art. 55
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ci� preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le societ� autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

Art. 56
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonch� quelli di comunicazione all'autorit� di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivit� esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attivit� le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 57
Attivit� di riassicurazione
1. L'attivit� di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed � riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. � vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societ� che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivit� riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivit� di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II relativamente all'assicurazione diretta. All'attivit� di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso all'attivit�, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.

Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 58
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivit� di riassicurazione � autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione � rilasciata per uno o pi� dei rami vita o per uno o pi� dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o pi� dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione � valida per il territorio della Repubblica, nonch� per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 59
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societ� per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societ� europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societ� europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivit� iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso � stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilit� stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalit�, onorabilit� ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento � specificatamente e adeguatamente motivato ed � comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si pu� dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne d� pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicit� dell'albo.

Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo

Art. 60
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo � sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne d� pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.

Art. 61
Attivit� in regime di prestazione di servizi
1. � consentito, senza necessit� di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivit� di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

Titolo VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE

Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 62
Esercizio dell'attivit� di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivit� di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivit� di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attivit� di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.

Art. 63
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 64
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attivit� di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero � effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruit� delle riserve del lavoro indiretto affinch� risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.

Art. 65
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidit�, sicurezza, qualit�, redditivit� e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione � tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivit� a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attivit� poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivit� di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivit� detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivit� risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonch� i termini, le modalit� e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

Art. 66
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP pu� non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivit� di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP � motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilit� delle imprese retrocessionarie.

Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

Art. 67
Attivit� in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivit� di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.

Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 68
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gi� possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 � necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societ� che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilit�, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocit�, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attivit� produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri pu� vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP pu� sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformit� con i principi stabiliti dal Ministro delle attivit� produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.

Art. 69
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne d� comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le societ� fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalit� dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, pu� chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalit�, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o � attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 70
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societ� che la controlla � comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP pu� sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

Art. 71
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP pu� chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle societ� e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP pu� altres� richiedere agli amministratori delle societ� e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le societ� controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, pu� chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime societ�.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP pu� chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle societ� fiduciarie, alle societ� di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societ� con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza pu� avvalersi per le indagini che interessano le medesime societ�.

Art. 72
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle societ�, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivit� di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorch� ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarit� delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di societ� controllate, di societ� fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

Art. 74
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altres� esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, � impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione pu� essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa � soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa � soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non pu� essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Art. 75
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP pu� richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entit� dei rapporti finanziari ed operativi, nonch� le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP pu� sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Capo II
Requisiti di onorabilit� professionalit� e indipendenza

Art. 76
Requisiti di professionalit�, onorabilit� e indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalit�, di onorabilit� e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa � dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza � pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione � dichiarata con le modalit� indicate nel comma 2.

Art. 77
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilit� dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attivit� produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societ� controllate, di societ� fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione pu� essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa � soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa � soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non pu� essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilit� devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.

Art. 78
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 79
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, pu� assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societ� ancorch� esercitino attivit� diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una societ� controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalit� o di connessione con l'attivit� assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP pu� chiedere che ci� risulti da un programma di attivit�.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societ� che esercita attivit� diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione � soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

Art. 80
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra societ�, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gi� posseduta, comporti il controllo della societ� partecipata.
2. � altres� preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gi� posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entit� dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societ� partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalit� e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o � attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 81
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80, pu� chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilit� dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivit� svolta dalla societ� partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilit� dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attivit� produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit�.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilit� dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione

Capo IV
Gruppo assicurativo

Art. 82
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo � alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societ� strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societ� strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societ� che esercitano l'attivit� bancaria e le altre societ� che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformit� al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societ� che esercitano attivit� di intermediazione finanziaria e le altre societ� che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societ� di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformit� al testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 83
Impresa capogruppo
1. Capogruppo � l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societ� componenti il gruppo assicurativo e che non �, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

Art. 84
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societ� di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalit�, di onorabilit� e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla societ� di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.

Art. 85
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo � iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP pu� procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e pu� richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le societ� appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Art. 86
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP pu� effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societ�, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societ� diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle societ� appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societ�, sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.

Art. 87
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, pu� impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle societ� controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Capo I
Disposizioni generali sul bilancio

Art. 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivit� nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Art. 89
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. � consentita la tenuta di una contabilit� plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento, pu� prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societ� quotate.

Art. 90
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attivit� a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilit�.
2. L'ISVAP, con regolamento, pu� emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o pi� dettagliate, nonch� stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalit� di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformit� ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP pu� richiedere dati, notizie ed informazioni alle societ� ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e societ�. Nel caso in cui la societ� o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorit�, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
 

Capo II
Bilancio di esercizio

Art. 91
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformit� ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformit� al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.

Art. 92
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1� gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile pu� essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attivit� riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine pu� essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facolt� prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.

Art. 93
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societ� di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societ�.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivit� che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altres� il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilit�, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.

Art. 94
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivit� di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonch� i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societ� fiduciaria o per interposta persona.

Capo III
Bilancio consolidato

Art. 95
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o pi� societ�, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o pi� imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 96
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o pi� imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virt� di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese pu� concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societ� di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 � tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 � tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non � richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altres� la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove � la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societ� che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Art. 97
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero � subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altres� la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, � depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove � la sede dell'impresa controllata.

Art. 98
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

Art. 99
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

Art. 100
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attivit� di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societ� fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

Capo IV
Libri e registri obbligatori

Art. 101
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attivit� a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali � stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali � stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivit� a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri gi� classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalit� per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivit� delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalit� per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Capo V
Revisione contabile

Art. 102
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica � corredato dalla relazione di una societ� di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della societ� di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, � corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformit� alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, pu� essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societ� di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 103
Attuario nominato dalla societ� di revisione
1. Se tra gli amministratori della societ� di revisione non � presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla societ� � corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima societ� di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e pu� essere rinnovato per non pi� di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la societ� di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne d� immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non pu� essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilit� indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilit�.

Art. 104
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP pu� far svolgere alla societ� di revisione una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformit� alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica la societ� di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.

Art. 105
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla societ� di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivit� della societ� di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilit� prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarit� nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, pu� disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca � comunicato all'attuario, alla societ� di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la societ� di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e d� comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 106
Attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L'attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivit� e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Art. 107
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonch� i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attivit� direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attivit� di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attivit� professionale sempre che l'obiettivo di tale attivit� non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attivit� di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilit� civile;
3) l'intermediazione non � svolta professionalmente;
4) l'assicurazione � accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilit� civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non � superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attivit� di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorit� interessate.

Capo II
Accesso all'attivit� di intermediazione

Art. 108
Accesso all'attivit� di intermediazione
1. L'attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativa � riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attivit� di intermediazione assicurativa e riassicurativa non pu� essere esercitata da chi non � iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. � inoltre consentita l'attivit� agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attivit� di intermediario di assicurazione e riassicurazione � vietato agli enti pubblici, agli enti o societ� da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la met� dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Art. 109
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualit� di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o pi� imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altres� denominati broker, in qualit� di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivit� svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilit� di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le societ� di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societ� Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivit� di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non � consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in pi� sezioni del registro.
3. Nel registro sono altres� indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, � sospeso sino all'avvio dell'attivit�, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione � tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonch� le forme di pubblicit� pi� idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 110
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, n� essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societ� od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacit� professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneit�, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivit�. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalit� di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altres� stipulare una polizza di assicurazione della responsabilit� civile per l'attivit� svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedelt� dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

Art. 111
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilit� di cui all'articolo 110, comma 1, � richiesto anche per i produttori diretti ed � accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivit� complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilit� di cui all'articolo 110, comma 1, � richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed � accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacit� professionali adeguate all'attivit� ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altres� ai soggetti addetti all'attivit� di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

Art. 112
Requisiti per l'iscrizione delle societ�
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societ� deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societ� deve inoltre avere affidato la responsabilit� dell'attivit� di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societ� iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societ� deve altres� avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilit� civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attivit� di intermediazione svolta dalla societ�, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonch� per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelt� dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societ� deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. � fatto obbligo alla societ� che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivit� persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la societ� richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), � altres� necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attivit� di intermediazione. � in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la societ� che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societ�.

Art. 113
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivit�, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), � presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 114
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, pu� richiedere di esservi iscritto nuovamente, purch� siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, pu� essere iscritto nuovamente purch� abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, pu� esservi nuovamente iscritto purch� provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneit� gi� conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

Art. 115
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attivit� di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attivit� produttive, che � composto da un dirigente del Ministero delle attivit� produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo � determinato annualmente con decreto del Ministro delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale � costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra n� dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non pu� essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo � surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

Art. 116
Attivit� in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell'attivit� sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attivit� in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicit� delle comunicazioni ricevute dalle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivit� svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attivit� di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP pu� adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attivit� sul territorio italiano.

Capo III
Regole di comportamento

Art. 117
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale pu� essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualit�, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non pu� essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

Art. 118
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attivit� sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario � tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attivit� previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.

Art. 119
Doveri e responsabilit� verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilit� accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilit� accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), � responsabile dell'attivit� di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

Art. 120
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virt� di un obbligo contrattuale con una o pi� imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali � obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacit� professionale degli addetti all'attivit� di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o pi� imprese di assicurazione;
b) le modalit� con le quali � fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali pu� essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al pi� tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalit� di tenuta della documentazione concernente l'attivit� svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Art. 121
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identit� dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identit� della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovr� corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione � fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Pu� essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione � fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Capo I
Obbligo di assicurazione

Art. 122
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilit� civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilit� per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale � effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volont� del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorit� di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilit� per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 123
Natanti
1. Le unit� da diporto, con esclusione delle unit� non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilit� civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivit� produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altres� soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo � esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unit� alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale � di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unit� da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 124
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilit� civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilit� dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 125
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonch� per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) � assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilit� civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilit� civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di propriet� di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di propriet� di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilit� civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit� produttive.

Art. 126
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano � abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attivit� produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attivit�:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit� produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualit� di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) � legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perci� stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano � abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano pu� richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalit� dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

Art. 127
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore � comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione � obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui � valido il certificato. Il contrassegno � esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalit� per il rilascio, nonch� le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalit� per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 128
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto � stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit� produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attivit� produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3. � comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

Art. 129
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non � considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonch� gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societ�, i soci a responsabilit� illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Capo II
Esercizio dell'assicurazione

Art. 130
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione pu� essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libert� di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilit� del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libert� di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

Art. 131
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialit� delle offerte dei servizi assicurativi, nonch� un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicit� dei premi � attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonch� mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

Art. 132
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonch� dell'identit� del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attivit� di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria.
Con decreto del Ministro delle attivit� produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.

Art. 133
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli � effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attivit� produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.

Art. 134
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento pu� prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gi� esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validit�, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione � consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.

Art. 135
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere pi� efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, � istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalit� stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorit� di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonch� le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 136
Funzioni del Ministero delle attivit� produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attivit� produttive, l'ISVAP � tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, � istituito presso il Ministero delle attivit� produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attivit� produttive, � disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non pu� essere attribuita alcuna indennit� o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti � autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a cofinanziare, secondo modalit� e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivit� produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilit� finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

Capo III
Risarcimento del danno

Art. 137
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilit� temporanea o dell'invalidit� permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il pi� elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il pi� elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. � in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non pu� essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Art. 138
Danno biologico per lesioni di non lieve entit�
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivit� produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrit� psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidit� comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'et� del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale � redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrit� psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivit� quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit� di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'et� e del grado di invalidit�;
c) il valore economico del punto � funzione crescente della percentuale di invalidit� e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo pi� che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto � funzione decrescente dell'et� del soggetto, sulla base delle tavole di mortalit� elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento � determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilit� riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale pu� essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivit� produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Art. 139
Danno biologico per lesioni di lieve entit�
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entit�, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, � effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, � liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura pi� che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidit�; tale importo � calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidit� del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo cos� determinato si riduce con il crescere dell'et� del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di et� a partire dall'undicesimo anno di et�. Il valore del primo punto � pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, � liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilit� assoluta; in caso di inabilit� temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilit� riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrit� psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivit� quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit� di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 pu� essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivit� produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrit� psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidit�.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivit� produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidit� pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidit� pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidit� pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidit� pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidit� pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidit� pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidit� pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidit� pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidit� pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Art. 140
Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano pi� persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione pu� effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito � irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Art. 141
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato � risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilit� dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo � coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento � esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
L'impresa di assicurazione del responsabile civile pu� intervenire nel giudizio e pu� estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilit� del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Art. 142
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprech� non sia gi� stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione � tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione � tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potr� procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potr� disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non pu� esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Capo IV
Procedure liquidative

Art. 143
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello � approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalit� e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi � obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali � stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non pu� opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, n� clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione � chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione � soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 145
Proponibilit� dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalit� ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalit� ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 146
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non � consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. � invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorit� giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non � messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, pu� inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivit� produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonch� i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Art. 147
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilit� a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entit� del risarcimento che sar� liquidato con la sentenza. Se la causa civile � sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza � proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale � pendente la causa.
3. L'istanza pu� essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza � irrevocabile fino alla decisione del merito.

Art. 148
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalit� indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entit� del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni � ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalit� indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si � verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'et�, all'attivit� del danneggiato, al suo reddito, all'entit� delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonch� dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione � tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non pu� rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ci� accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione pu� richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalit� dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma � tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta � imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalit�, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non pu� opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla met� di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, � tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne d� comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Art. 149
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilit� civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonch� i danni alle cose trasportate di propriet� dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, � obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato � tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta � imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato pu� proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile pu� chiedere di intervenire nel giudizio e pu� estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilit� del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivit� produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilit� delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalit� di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalit�, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilit� dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilit� delle imprese.

Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

Art. 151
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilit� civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilit� civile del responsabile.

Art. 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o � stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale � designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che pu� operare per conto di una o pi� imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facolt� per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale � assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Art. 153
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale � assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale � assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato pu� rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

Art. 154
Centro di informazione italiano
1. � istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP pu� stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che gi� detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano � incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilit� civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilit� del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilit� civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilit� del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalit� di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalit� del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonch� le modalit� di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP � autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalit� della banca dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.
Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Art. 155
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorit� giudiziaria, le forze di polizia nonch� gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Capo VI
Disciplina dell'attivit� peritale

Art. 156
Attivit� peritale
1. L'attivit� professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non pu� essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicit� pi� idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivit� in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

Art. 158
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, n� essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societ� od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneit� secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attivit� di perito assicurativo n� essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la met� dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacit� professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneit�, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivit�. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalit� di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo � disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilit� ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, pu� richiedere di esservi iscritto nuovamente, purch� siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito pu� essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, pu� essere iscritto nuovamente purch� abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneit� gi� conseguita.

Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

Capo I
Coassicurazione comunitaria

Art. 161
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

Art. 162
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega � attribuita ad uno dei coassicuratori affinch� curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Capo II
Assicurazione di tutela legale

Art. 163
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivit� esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilit� civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

Art. 164
Modalit� per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attivit� assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivit� di consulenza, una delle modalit�, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa pu�:
a) svolgere direttamente l'attivit� di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facolt� di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa � multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivit� di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivit� di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolt� di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non pu� esercitare la stessa o analoga attivit� in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri � soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa pu� adottare una diversa modalit� operativa previa comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 166
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullit� o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 167
Nullit� dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. � nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullit� pu� essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullit� obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformit� a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non � causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali � stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non � causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Art. 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facolt� di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui � obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale � stato pagato il premio.

Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 170
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.

Art. 171
Trasferimento di propriet� del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di propriet� del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di propriet�, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua propriet�, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di propriet�, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia � valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalit� previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit� produttive.

Art. 172
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente pu� recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale � stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto � inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso pi� favorevole al contraente.

Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza

Art. 173
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale � il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purch� non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Art. 174
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facolt� di scelta del professionista, purch� quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorit� giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equit�.
Tale seconda facolt� deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facolt� di cui al comma 1, non � necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facolt� quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale � limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima � collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) n� l'impresa di assicurazione della tutela legale n� l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilit� civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilit� di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilit� di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

Art. 175
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza � il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficolt� al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto pu� essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

Capo IV
Assicurazione sulla vita

Art. 176
Revocabilit� della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, � revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 177
Diritto di recesso
1. Il contraente pu� recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto � concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e
le modalit� per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 178
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Capo V
Capitalizzazione

Art. 179
Nozione
1. La capitalizzazione � il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attivit�.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purch� quest'ultima modalit� sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente pu� recedere dal contratto nei termini e con le modalit� di cui all'articolo 177. Il riscatto � consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualit�.

Capo VI
Legge applicabile

Art. 180
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio � la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in pi� Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Art. 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione � la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione � diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 182
Pubblicit� dei prodotti assicurativi
1. La pubblicit� utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione � effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformit� rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicit� sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP pu� richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che � utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicit� in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicit� in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilit� della pubblicit� e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Art. 183
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ci� sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivit� si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonch� della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalit�, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Art. 184
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme pi� utili alla generale conoscibilit�, dei provvedimenti adottati.

Capo II
Obblighi di informazione

Art. 185
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libert� di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinch� il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullit�, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorit� eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altres� comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attivit� nelle quali � investito il premio o il capitale assicurato.

Art. 186
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa pu� trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non pu� essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP pu� disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalit� da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Art. 187
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, pu� chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 188
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, pu�:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societ� di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, pu� convocare i legali rappresentanti delle societ� che svolgono attivit� di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, pu� convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 189
Poteri di indagine
1. L'ISVAP pu� chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonch� ai soggetti che svolgono attivit� riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP pu� effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attivit� riservate privi di autorizzazione.

Art. 190
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP pu� chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalit� da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della societ� di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalit� e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarit� nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivit� assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivit� delle societ� sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuit� dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilit� di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societ� che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

Art. 191
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicit�, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivit�, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilit� delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivit� di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui � investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalit� di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilit� e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilit� corretta delle imprese di assicurazione e delle societ� che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso all'attivit�, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalit� per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalit� della vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitivit� e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivit� dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilit� della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP pu� richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delleimprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 192
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivit� esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libert� di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivit� svolta, alla disponibilit� di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilit�. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorit� di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarit� commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attivit� svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilit� finanziaria delle stesse. Delle misure adottate � data comunicazione all'autorit� di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinch� le imprese di assicurazione che svolgono attivit� in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilit� sufficiente, avuto riguardo anche a tali attivit� e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.

Art. 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorit� dello Stato membro d'origine anche per l'attivit� svolta, in regime di stabilimento od in regime di libert� di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che � tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorit� dello Stato di origine, quando le irregolarit� commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP pu� adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivit� in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicit� individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivit� svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 195
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivit� esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivit� svolta ed alla disponibilit� di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivit� esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 196
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si pu� dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Art. 197
Vigilanza sull'attuazione del programma di attivit�
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica � tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivit�.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP pu� adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivit�, nonch� ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivit� sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica � sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivit� trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivit� in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, � necessario il parere favorevole delle autorit� di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libert� di prestazione di servizi, � altres� necessario il parere favorevole delle autorit� di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorit� di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima � autorizzata all'esercizio delle attivit� trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libert� di prestazione di servizi per l'attivit� esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorit� di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio pu� essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivit� ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto. Pu� essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui � situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non pu� essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento � effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altres� l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorit� di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libert� di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit� di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria � autorizzata all'esercizio delle attivit� trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
a medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio � trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit� di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivit� in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
4. Se il portafoglio � trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivit� in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
5. Se il portafoglio � trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP d� il suo assenso all'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria � autorizzata all'esercizio delle attivit� trasferite;
b) l'autorit� dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
Non pu� essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Art. 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo � sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento pu� essere effettuato a favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attivit� trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto. Se il controllo di solvibilit�, relativo alle attivit� esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, � demandato all'autorit� di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa � altres� stabilita, la verifica compete alla medesima autorit�, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Art. 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si pu� dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione � attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto. Se la fusione d� luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
3. La fusione � autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non pu� essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorit� di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione d� luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivit� in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP � pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 202
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivit� a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilit� richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, � autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Capo IV
Cooperazione con le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea

Art. 203
Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivit� assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorit� competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altres�, consulta in via preliminare le autorit� competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorit� competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneit� degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivit�.

Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui � previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorit� competenti degli altri Stati membri allorch� l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virt� dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

Art. 205
Poteri di indagine in collaborazione con le autorit� di altri Stati membri
1. L'ISVAP pu� svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorit� di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorit� di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento pu� svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorit� di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Art. 206
Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. L'ISVAP pu� chiedere alle autorit� competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalit� per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorit� di vigilanza competente di un altro Stato membro pu� chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorit� richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero pu� consentire che la verifica sia effettuata dalle autorit� che hanno fatto la richiesta ovvero da una societ� di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorit� richiedente non proceda direttamente alla verifica, pu� prendervi parte. La verifica pu� riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP pu� concordare con le autorit� competenti degli Stati terzi modalit� per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.

Art. 207
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP pu� chiedere all'autorit� di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilit�.
2. L'ISVAP fornisce alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilit� di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorit�, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilit� corretta di tali imprese.

Art. 208
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivit� assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione � stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo � specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficolt� incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivit� in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o societ� dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

Art. 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatoriet�, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che � necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 210
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che le medesime sedi siano gi� soggette alla vigilanza complessiva di solvibilit� esercitata dall'autorit� di vigilanza di un altro Stato membro.

Art. 211
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la societ� che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la societ� che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra societ�, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la societ� partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virt� di particolari vincoli contrattuali. � altres� impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. � in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP pu�, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP pu�, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando � inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza

Art. 212
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.

Art. 213
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalit� ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto pu� rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalit� ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorit� prevista dall'articolo 10.

Art. 214
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP pu� effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.

Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo

Art. 215
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonch� le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entit� e le imprese, di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilit�;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneit� delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilit� di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformit� all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altres�, le modalit� e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o pu� arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine � interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine � invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali � stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilit� dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Capo IV
Verifica della solvibilit� corretta

Art. 217
Solvibilit� corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilit� corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilit� corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilit� corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).

Art. 218
Verifica della solvibilit� dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilit� dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo � a sua volta controllata da una o pi� imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilit� della controllante pu� essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP pu� richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilit� della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).

Art. 219
Calcolo della situazione di solvibilit� corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilit� corretta, i criteri di valutazione delle attivit� e delle passivit�, i termini e le modalit� delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilit� corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilit� corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilit� corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilit�, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilit�, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilit� corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dalla indisponibilit� delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilit� della societ� che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalit� di verifica della solvibilit� della medesima societ�, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilit� teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilit� dell'impresa controllante;
e) le modalit� tecniche per il calcolo della situazione di solvibilit� corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.

Art. 220
Accordi per la concessione di esonero
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, � controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP pu� esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilit� corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorit� di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorit� di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP pu� esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilit� della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorit� degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorit� di vigilanza dell'altro Stato membro.

Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

Capo I
Misure di salvaguardia

Art. 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivit� a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attivit� a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, pu� vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente pu� consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilit� limitata, comunque informando preventivamente le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP pu�:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravit� della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalit� previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari � comunicato alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed � pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca � comunicata alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento � pubblicato nel bollettino.

Art. 222
Violazione delle norme sul margine di solvibilit� o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilit� nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilit� si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non � pi� costituita in conformit� alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP pu� vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente pu� consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilit� limitata, comunque informando preventivamente le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP pu� inoltre chiedere alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP pu� anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalit� previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilit� nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP pu� autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilit� da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una societ� cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale � elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la societ� cooperativa � tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.

Art. 223
Misure di intervento a tutela della solvibilit� prospettica dell'impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, l'ISVAP pu� imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilit� nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilit� pi� elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilit� e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, pu� ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilit� disponibile e ci� anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualit� dei contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entit�, l'ISVAP pu� diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilit� richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilit� dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.

Art. 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle attivit� patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP pu� ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorit� ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati � data comunicazione alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.

Art. 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, pu� vietare all'impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gi� stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivit� a copertura, sul margine di solvibilit� richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP pu� altres� disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalit� previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 � data comunicazione alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorit� pu� essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ci� sia richiesto dalle autorit� di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorit�, l'ISVAP adotta altres� i provvedimenti di vincolo delle singole attivit� patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalit� di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilit� ed � posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attivit� effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati � data comunicazione alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorit� pu� essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilit� per il complesso delle attivit� esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria � sottoposto al controllo esclusivo dell'autorit� di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorit� pu� avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.

Art. 227
Misure in caso di situazione di solvibilit� corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilit� corretta di cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilit� corretta e per garantire la solvibilit� futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, pu� indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilit� corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilit� corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilit� corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilit� corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.

Art. 228
Misure a seguito della verifica di solvibilit� dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilit� dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilit� di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, � compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilit�, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilit� in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, pu�:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonch� le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

Capo II
Misure di risanamento

Art. 229
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, pu� disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, � preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e pu� essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

Art. 230
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP pu� disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o pi� commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non pu� avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP pu� stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalit� previste dall'articolo 235, comma 1.

Art. 231
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, pu� disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarit� nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivit� dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento pu� essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta � preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivit� produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine pi� breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata.
La procedura pu� essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivit� produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 232
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorit� di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessit� di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorit� di vigilanza dell'altro Stato membro.

Art. 233
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o pi� commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente � designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP pu� revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennit� spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa � a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalit� e di onorabilit� stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa.
Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarit� e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, pu� stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre societ�.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilit� contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la societ� di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilit�, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la societ� di revisione e l'attuario da essa nominato, nonch� l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico pu� avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano pi� d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. � consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o pi� commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parit� prevale il voto del presidente.

Art. 235
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorit� ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalit� indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione � accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. � comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 236
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivit� svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria � protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perch� siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalit� previste dall'articolo 235, comma 1.

Art. 237
Adempimenti in materia di pubblicit�
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria � pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altres� pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, pu� provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalit� che ritiene pi� opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorit� che ha emesso il provvedimento, l'autorit� cui � possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

Art. 238
Esclusivit� delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi � fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarit� nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o pi� societ� controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorit� di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Capo III
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 240
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non d� inizio all'attivit� entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivit� per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della societ�.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivit� entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP pu� consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattivit�, la rinuncia o la cessazione dell'attivit� riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione � stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento � comunicato dall'ISVAP alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attivit� alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o pi� rami di attivit�.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente pu� recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualit� successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attivit� produttive la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che � autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria.
Quando l'autorit� di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento � adottato nei confronti della sede secondaria.

Art. 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della societ�. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societ�. Non si pu� dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societ� se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilit� e di professionalit� prescritti con il regolamento del Ministro delle attivit� produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attivit� produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attivit� a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione della societ� dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarit� o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, pu� disporre la sostituzione dei liquidatori, nonch� dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che � autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati � limitata alla medesima sede secondaria.

Art. 242
Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione � revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivit�, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivit�;
b) non soddisfa pi� alle condizioni di accesso all'attivit� assicurativa;
c) � gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero � dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorit� giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, � altres� revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca pu� riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione � disposta con decreto del Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa � contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, pu� tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attivit� produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP alle autorit� di vigilanza degli altri Stati membri.

Art. 243
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attivit� della sede secondaria nel territorio della Repubblica, � disposta, in conformit� a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalit� e per gli effetti di cui all'articolo 242.
2. La revoca � altres� disposta quando l'autorit� di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivit� assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorit� dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilit� dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilit� e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca � disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca pu� altres� essere disposta quando le autorit� di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parit� e reciprocit� di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorit� hanno imposto restrizioni alla libera disponibilit� dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attivit� nel territorio della Repubblica.
4. L'ISVAP pu� tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca � adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non � iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Art. 244
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione � disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione � disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che � autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati � limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorit� di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivit� riassicurative, analogo provvedimento � adottato nei confronti della sede secondaria.

Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa

Art. 245
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, pu� disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarit� nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravit�.
2. La liquidazione coatta pu� essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivit� produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonch� di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altres� le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorit� di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, pu� autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Art. 246
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o pi� commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente � designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP pu� revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennit� spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa � a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalit� e di onorabilit� stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 247
Adempimenti in materia di pubblicit�
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altres� riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorit� di vigilanza dello Stato membro di origine, pu� disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalit� che ritiene pi� opportune. Nella pubblicazione � indicata l'autorit� di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione � redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalit�, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 248
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o pi� creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non � stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attivit� patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

Art. 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non pu� essere promossa o proseguita alcuna azione n�, per qualsiasi titolo, pu� essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione � competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.

Art. 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarit� della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, pu� emanare direttive per lo svolgimento della procedura e pu� stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili della inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorit� degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale � l'autorit� competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalit� stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilit� e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la societ� di revisione e l'attuario revisore, nonch� dell'azione del creditore sociale contro la societ� o l'ente che esercita l'attivit� di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attivit� produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilit�, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Art. 251
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e pu� essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.

Art. 252
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione � effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. � onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione � effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione pu� essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalit� indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP pu� stabilire ulteriori forme di pubblicit� allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
Negli stessi termini e modalit� i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entit� dei propri diritti. Con le stesse modalit� e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui � sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui � stato negato il riconoscimento delle pretese. � accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali � stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalit� di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali � stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo � dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalit� di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altres�, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonch� i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

Art. 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione � disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.

Art. 255
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione pu� essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.

Art. 256
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

Art. 257
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorit� che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attivit� e le passivit�, l'azienda, rami d'azienda, nonch� beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione pu� avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivit� risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalit� o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullit� della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivit� aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.

Art. 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilit�, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonch� l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi � inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorit� rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorch� assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorit� rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorch� assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivit� di ogni specie ancorch� assistite da privilegio o ipoteca.

Art. 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

Art. 260
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennit� e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivit� e accertate tutte le passivit�.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Art. 261
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito � data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP pu� stabilire forme integrative di pubblicit�.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformit� di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facolt� prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societ� di capitali relative alla cancellazione della societ� e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura � subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivit� connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 262
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato � autorizzata dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale.
L'ISVAP pu� stabilire altre forme di pubblicit�.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'ISVAP. La sentenza � pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualit� di assuntore del concordato medesimo � legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attivit� produttive, la CONSAP.

Art. 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perch� sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivit� assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societ� e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societ� di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.

Art. 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta � disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta � disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attivit� produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivit� di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivit� da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalit�.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.

Capo V
Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 266
Responsabilit� per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne d� comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facolt� di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, � trasmessa per l'esecuzione dall'autorit� giudiziaria all'ISVAP. A tal fine l'ISVAP pu� proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalit� di salvaguardia della stabilit� e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Alle medesime non si applica, altres�, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri

Art. 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile � situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

Art. 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalit� di beni indeterminati, di propriet� dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. � assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullit�, annullamento o di inopponibilit� degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale � stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di propriet� sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di propriet�, allorch� il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la propriet� dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullit�, di annullamento o di inopponibilit� degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale � stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullit� o di inopponibilit� degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale � stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonch� ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformit� al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilit� di esperire le azioni di nullit�, di annullamento o di inopponibilit� dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 272
Condizione di proponibilit� delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullit� o di inopponibilit�, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale � stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, � improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto � soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

Art. 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonch� di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Art. 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorit� dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorit� che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorit� dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori pu� essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorit� dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalit� di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorit� dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonch� ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorit�, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicit� previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo

Art. 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, pu� essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivit� di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
b) una delle societ� del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonch� quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarit� nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attivit� produttive, salvo che sia prescritto un termine pi� breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura pu� essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societ� del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della societ�, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societ� appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle societ� del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Art. 276
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, pu� essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivit� di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravit�.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societ� del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione � accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP pu� prescrivere speciali forme di pubblicit� per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societ� del gruppo. L'azione pu� essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Art. 277
Amministrazione straordinaria delle societ� del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societ� del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria pu� essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societ� del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarit� nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societ� � soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicit� stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societ� del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento � adottato sentita l'autorit� che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potr� essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle societ� del gruppo � indipendente da quella della procedura cui � sottoposta la capogruppo.

Art. 278
Liquidazione coatta amministrativa delle societ� del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societ� del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta pu� essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso societ� del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gi� operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societ� � soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicit� stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.

Art. 279
Procedure proprie delle singole societ� del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societ� del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorit� amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorit� amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la societ� del gruppo non � soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.

Art. 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societ� appartenenti allo stesso gruppo, quando ci� sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societ�, a cagione della qualit� di commissario di altra societ� del gruppo, ne d� notizia agli altri commissari, ove esistano, nonch� al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza pu� prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolt� di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP pu� impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennit� spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societ�. Le indennit� sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 281
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonch� per tutte le controversie fra le societ� del gruppo � competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle societ� del gruppo � competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

Art. 282
Gruppi e societ� non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societ� per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.

Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO

Capo
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 283
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi � obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volont� del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento � dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona, nonch� per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona, nonch� per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento � dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volont� ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno � risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilit� permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno � risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada � surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada � tenuto altres� a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libert� di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attivit� produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada � amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivit� produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivit� produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalit� di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonch� la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

Art. 286
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) e d), � effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivit� produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attivit� produttive su proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attivit� oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

Art. 287
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi � obbligo di assicurazione, pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni pu� essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non � tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada pu� tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.

Art. 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilit� civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui � avvenuto il sinistro.

Art. 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilit� fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Art. 290
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), � soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), � proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 291
Pluralit� di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano pi� persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilit� rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata pu� effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito � irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonch� degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno � surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

Art. 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione pu� essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonch� di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale � stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale gi� dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale � retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 294
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento pu� essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada pu� intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta � pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.

Art. 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano

Art. 296
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, � riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni pu� avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalit� stabilite con apposita convenzione.

Art. 297
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano � incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano � sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non pu� subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attivit� produttive, che d� attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverr� entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale � assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove � avvenuto il sinistro, se il sinistro � stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui � accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui � stata presentata la richiesta di risarcimento � tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilit� e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove � avvenuto il sinistro.

Art. 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalit� stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano � tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano � surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa � tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare pu� costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

Art. 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonch� il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui � accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si � verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, � tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilit� e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove � avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalit� stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si � verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si � verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonch� delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non � possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.

Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attivit� venatoria

Art. 302
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivit� venatoria per i quali vi � obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attivit� venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attivit� venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilit� civile;
c) l'esercente l'attivit� venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento � dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidit� permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona nonch� per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona nonch� per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilit� permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno � risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivit� venatoria.

Art. 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia � amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivit� produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivit� produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalit� di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonch� la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilit� venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 304
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonch� degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno � surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).

Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Capo I
Abusivismo

Art. 305
Attivit� abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attivit� assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione � punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attivit� di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 � punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi � fondato sospetto che una societ� svolga attivit� assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attivit� di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 � punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 306
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attivit� assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, � punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Art. 307
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP pu� avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.

Art. 308
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivit� assicurativa o riassicurativa � vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attivit� di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attivit� di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attivit� peritale � vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 309
Attivit� oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivit� assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attivit� assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.

Art. 310
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

Art. 311
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneit� delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

Art. 312
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneit� della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui pu� derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneit� della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneit� delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

Art. 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

Art. 314
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati � punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.

Art. 315
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine � punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione � punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione � punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

Art. 316
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneit� delle comunicazioni di cui al comma 1 � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.

Art. 317
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, � punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.

Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Art. 318
Pubblicit� di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.

Art. 319
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Art. 320
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.

Capo V
Doveri nei confronti dell'autorit� di vigilanza

Art. 321
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle societ� che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Art. 322
Doveri della societ� di revisione
1. I legali rappresentanti della societ� di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione � disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle societ� di revisione che sono incaricate dalle societ� che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Art. 323
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla societ� di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravit� l'ISVAP pu� disporre la revoca dell'incarico.

Capo VI
Intermediari di assicurazione

Art. 324
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 � punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravit� o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento

Art. 325
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione � stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione � comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione � imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 326
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura pu� essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura pi� favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facolt� non � prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivit� produttive, � composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attivit� produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed � rinnovabile per una sola volta. � stabilita con regolamento del Ministro delle attivit� produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilit� dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facolt� di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva pu� disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attivit� produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attivit� produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP. Il Ministero delle attivit� produttive, su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, pu� stabilire modalit� ulteriori per dare pubblicit� al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

Art. 327
Pluralit� di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate pi� violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralit� di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facolt�.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalit�, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facolt� di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui ci� sia consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolt� prevista dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle misure correttive secondo le modalit� e le caratteristiche indicate nella comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sar� determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate dall'ISVAP, la parte pu� presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.

Art. 328
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolt� di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui � consentita la facolt� di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attivit� produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalit�, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.

Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento

Art. 329
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivit�, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravit� dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, � disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura � disposta per fatti di particolare gravit�. La radiazione � disposta per fatti di eccezionale gravit� e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attivit� in forma societaria la radiazione comporta altres� la cancellazione della societ� nei casi di particolare gravit� o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.

Art. 331
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia � istituito presso l'ISVAP ed � composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed � rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia pu� essere costituito in pi� sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivit� nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilit� ed il compenso dei componenti, che � posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolt� di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia pu� disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.

Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI

Capo
Disposizioni tributarie

Art. 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilit� delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1� gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della societ� nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gi� iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Art. 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attivit� patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa � posta a carico dell'impresa.

Art. 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del dieci virgola cinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Capo II
Contributi di vigilanza

Art. 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivit� di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza � commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione � commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza � determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto � pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo � versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalit� di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 336
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non � deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza � determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto � pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento � comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Art. 337
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza � determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto � pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unit� previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attivit� produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento � comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.

Capo III
Disposizioni transitorie

Art. 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gi� autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

Art. 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, gi� tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.

Art. 340
Margine di solvibilit� disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'ISVAP pu� autorizzare a comprendere nel margine di solvibilit� disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilit� della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilit� di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Art. 341
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attivit� produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 342
Partecipazioni gi� autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo gi� consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 343
Intermediari gi� iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilit� civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, � subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilit� civile di cui all'articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto � completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attivit� precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attivit� di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalit� stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attivit� precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attivit� dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

Art. 344
Periti di assicurazione gi� iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attivit� di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 345
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attivit� che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidariet� nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le societ� di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. � sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attivit� che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attivit� della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le societ� di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime societ� stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Art. 346
Attivit� di assistenza prestata da enti e societ� non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attivit� assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualit� di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l'attivit� di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attivit� stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina pi� vicina o pi� idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo pi� vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza � membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocit� con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attivit� di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, pu� essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attivit� di assistenza, allorch� l'attivit� comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.

Art. 347
Potest� legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attivit� produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit�, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gi� emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

Art. 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivit�, di cui all'articolo 11, comma 2, � consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ci� autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivit�, una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalit� di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali � attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilit� del margine di solvibilit� richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilit�, specifici di ciascuna attivit�, al margine di solvibilit� della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 pu�, previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilit� disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o pi� rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libert� di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorit� competente che attesti che l'impresa dispone del margine di solvibilit� calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societ� del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo � iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.

Art. 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

Art. 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, � sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformit� alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivit� consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivit� svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP � soggetto al controllo della Corte dei conti.".
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private". Nel secondo comma le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, � inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.".
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "titoli quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "titoli quotati in mercati regolamentati" ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private".
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, � sostituito dal seguente: "5. � eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attivit� superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attivit�, nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonch� specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.".
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonch� quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36 del codice delle assicurazioni private".
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonch� quella prevista all'articolo 34 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private".
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private" e le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private".
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private".

Art. 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: "dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private".
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private". Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private".
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative" sono sostituite dalle seguenti: "il codice delle assicurazioni private".
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private".
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private".
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: "dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private".
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

Art. 353
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilit� civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette alla imposta sui premi nella misura del dodici virgola cinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilit� civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonch� quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalit� della registrazione.".
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, � inserita la voce: "assicurazioni assistenza" ed � prevista un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non � dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.".
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi).
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libert� di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalit� del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28".
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, � inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria).
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, � tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalit� ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non � stabilita nel territorio della Repubblica, � tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.".

Capo V
Abrogazioni

Art. 354
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772; la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. � abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivit� produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti gi� conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Art. 355
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1� gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add� 7 settembre 2005
 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 18-03-06

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