DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private.
(G.U. n. 199 del 28-8-2006)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27
febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo
economico;
Emana
il
seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Al fini del presente
regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare
nel territorio della Repubblica l’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio
della Repubblica tra due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni
al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro
conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli
responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente
del veicolo che abbia subito danni a seguito del
sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite
all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute
nell’articolo 1 del codice.
Articolo 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento
disciplina le modalità attuative del sistema del
risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione
dell’articolo 150 del codice.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento
diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al
veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente,
anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la
relativa richiesta del risarcimento del danno resta
soggetta alla specifica procedura prevista
dall’articolo 141 del codice.
Art. 4
Veicoli immatricolati all’estero
1. La disciplina del risarcimento
diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San
Marino e nello Stato Città del Vaticano, se
assicurati con imprese con sede legale nello Stato
italiano o con imprese che esercitino
l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile
auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice
delle assicurazioni private e che abbiano aderito al
sistema del risarcimento diretto.
Art. 5
Modalità della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene
non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro
rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La richiesta e' presentata
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o con consegna a mano o a mezzo
telegramma o telefax o in via telematica, salvo che
nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima
forma di presentazione della richiesta di
risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la
richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa
dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte
responsabile del sinistro, fornendo le sole
informazioni necessarie per la verifica della
copertura assicurativa e per l'accertamento delle
modalita' di accadimento del sinistro.
Art. 6
Contenuto della richiesta
1. Nell’ipotesi di danni al
veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento
contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità
del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli
Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la
richiesta indica, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del
codice circa la spettanza o meno di prestazioni da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte,
corredata dall’indicazione del compenso spettante al
professionista.
Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della
richiesta
1. In caso di richiesta
incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla
ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e
informativa prevista dall’articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della
richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la
formulazione dell’offerta o per la comunicazione
della mancata offerta sono interrotti e ricominciano
a decorrere dalla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Art. 8
Determinazioni dell’impresa
1. Con apposita comunicazione
inviata al danneggiato, l’impresa indica,
alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno,
eventualmente in forma specifica, se previsto nel
contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare
l’offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti
solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o
alle cose, qualora il modulo di denuncia del
sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro.
Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai
danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento
degli obblighi contrattuali di correttezza e buona
fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la
migliore prestazione del servizio e la piena
realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a
quanto stabilito espressamente dal contratto, il
supporto tecnico nella compilazione della richiesta
di risarcimento, anche al fini della quantificazione
dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la
precisazione dei criteri di responsabilità di cui
all’allegato a).
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di
assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli
importi corrisposti non sono dovuti compensi per la
consulenza o assistenza professionale di cui si sia
avvalso il danneggiato diversa da quella
medico-legale per i danni alla persona.
Art. 10
Accesso telematico
1. Ai fini della liquidazione dei
danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha diritto
di accedere in via telematica agli archivi previsti
dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la
verifica dei dati tecnici e del proprietario
dell’altro veicolo.
Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento
diretto
1. Nel caso in cui il sinistro
non rientra nell’ambito di applicazione previsto
dall’articolo 2, l’impresa ne informa il danneggiato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della
richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è
tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della
documentazione acquisita per ogni ulteriore
valutazione, all’impresa del responsabile qualora
quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo
possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del
codice iniziano a decorrere dal momento in cui
l’impresa del responsabile del sinistro riceve la
comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12
Criteri di determinazione del grado di
responsabilità delle parti
1. L’impresa adotta le proprie
determinazioni in ordine alla richiesta del
danneggiato, applicando i criteri di accertamento
della responsabilità dei sinistri stabiliti nella
tabella di cui all’Allegato A, in conformità alla
disciplina legislativa e regolamentare in materia di
circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle
ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1,
l’accertamento della responsabilità è compiuto con
riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto
dei principi generali in tema di responsabilità
derivante dalla circolazione dei veicoli.
Art. 13
Organizzazione e gestione del sistema di
risarcimento diretto
1. Le imprese di assicurazione
stipulano fra loro una convenzione ai fini della
regolazione dei rapporti organizzativi ed economici
per la gestione dei risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti
economici, convenzione deve prevedere una stanza di
compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i
danni a cose le compensazioni avvengono sulla base
di costi medi che possono essere differenziati per
macroaree territorialmente omogenee in numero non
superiore a tre. Per i danni alla persona, le
compensazioni possono avvenire anche sulla base di
meccanismi che prevedano l’applicazione di
franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il
danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L’attività della stanza di compensazione deve
svolgersi in regime di completa autonomia rispetto
alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi
associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali
franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati
annualmente sulla base dei risarcimenti
effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente
per i sinistri rientranti nell’ambito di
applicazione del sistema di risarcimento diretto.
Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai
fini delle compensazioni, sulla base dei dati
forniti dalla stanza di compensazione di cui al
comma 2, è istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai
seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, con funzioni di Presidente;
b) rappresentante dell’ISVAP;
c) un rappresentante dell’Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti.
L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere
svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi
presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di
risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i
valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche
di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico per la
durata di un triennio e possono essere riconfermati
una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza
e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della
convenzione è posto a carico delle imprese che
aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri
dell’Unione europea che operano nel territorio della
Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice,
hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento
diretto mediante sottoscrizione della convenzione di
cui ai comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei
rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di
risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei
rapporti organizzativi ed economici per la gestione
del risarcimento diretto, possono essere utilizzati,
esclusivamente, per le finalità della stessa stanza
di compensazione.
Art. 14
Benefici derivanti agli assicurati
1. Il sistema del risarcimento
diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli
assicurati, attraverso l’ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei
contratti che potranno contemplare l’impiego di
clausole che prevedano il risarcimento del danno in
forma specifica con contestuale riduzione del premio
per l’assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il
risarcimento del danno in forma specifica, nel
contratto deve essere espressamente indicata la
percentuale di sconto applicata.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica al
sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio
2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il
presente regolamento si applica a condizione che i
ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio
2006.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti
l'11 agosto 2006.
Ufficio di controllo atti Ministeri delle
attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62.
Allegato A
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI
RESPONSABILITA'
Principi generali
Ai fini dell'accertamento della
responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati
dall'art. 149 del codice delle assicurazioni
private, si applicano i seguenti principi:
- se due veicoli circolano nella stessa direzione
e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello
antistante è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è del veicolo Y che urta
posteriormente
- se i due veicoli circolano su
due file differenti, il veicolo che cambia fila è
responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto
tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila,
si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

La responsabilità è del veicolo Y che cambia
fila

La responsabilità è al 50% se non c'è
cambiamento di fila
- Se uno dei due veicoli ri
rimette nel flusso della circolazione da una
posizione di sosta o uscendo da un'area privata e
urta un veicolo in circolazione è responsabile al
100% del sinistro.

La responsabilità è di Y che si rimette in
circolazione dopo una sosta
- Se i due veicoli circolano in
senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse
mediano della carreggiata, e si scontrano
frontalmente, si presume una responsabilità
concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due
veicoli a sorpassare l'asse mediano della
carreggiata la responsabilità è integralmente a
carico di quest'ultimo.

La responsabilità è al 50% visto che entrambi i
veicoli superano l'asse mediano della carreggiata

La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse
mediano della carreggiata
- Se i due veicoli provengono da
due strade differenti, le cui direzioni si
intersecano o si congiungono, la responsabilità è
interamente a carico di quello che proviene da
sinistra a meno che le precedenze non siano indicate
in maniera differente da segnali stradali o
semaforici.

La responsabilità è di Y che proviene da
sinistra
- Se un veicolo in circolazione
urta un veicolo in sosta è interamente responsabile
del sinistro.

La responsabilità è di Y che essendo in
circolazione urta un veicolo in sosta
- Se uno dei veicoli circola in
retromarcia è responsabile del sinistro.

La responsabilità è di Y che circola in
retromarcia
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA'
SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI
Il riparto delle responsabilità
per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli
si applicano, laddove corrispondenti al caso di
specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata
A (casistica riportata sul modulo di constatazione
amichevole), recante lo schema di ripartizione delle
responsabilità sulla base della casistica
ricorrente.
(nel prospetto è riportata la situazione
relativa alla responsabilità del veicolo A)

Legenda
T - (Torto) Indica la
responsabilità totale a carico del veicolo A
C - (Concorso) Indica una corresponsabilità
paritetica (50%) dei due conducenti
R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a
carico del veicolo A
NC - Tipologia di sinistro non verificabile
Le percentuali di responsabilità
indicate nello schema possono variare in funzione:
- della corresponsabilità dovuta
al mancato rispetto del limite di velocità,
quantificabile in una misura che varia dal 30% al
70%.
- del mancato rispetto delle
modalità previste dal Codice della strada per le
svolte a destra e sinistra, quantificabile in una
misura che varia dal 30% al 70%.
A prescindere dalle indicazioni
riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro
andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche
di ulteriori circostanze che possono aver influito
sulla dinamica del sinistro.
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