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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (G.U. n. 199 del 28-8-2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della
Costituzione; Emana il seguente regolamento:
Articolo 1 1. Al fini del presente
regolamento si intende per:
Articolo 2 1. Il presente regolamento disciplina le modalit� attuative del sistema del risarcimento diretto, nell�ambito dell�assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell�articolo 150 del codice.
Art. 3 1. La disciplina del risarcimento
diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al
veicolo e di lesioni di lieve entit� al conducente,
anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi
trasportati.
Art. 4 1. La disciplina del risarcimento
diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:
Art. 5 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento. 3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.
Art. 6 1. Nell�ipotesi di danni al
veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento
contiene i seguenti elementi:
Art. 7 1. In caso di richiesta
incompleta, l�impresa, entro trenta giorni dalla
ricezione, offrendo l�assistenza tecnica e
informativa prevista dall�articolo 9, invita il
danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della
richiesta.
Art. 8 1. Con apposita comunicazione
inviata al danneggiato, l�impresa indica,
alternativamente:
Art. 9 1. L�impresa, nell�adempimento
degli obblighi contrattuali di correttezza e buona
fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la
migliore prestazione del servizio e la piena
realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a
quanto stabilito espressamente dal contratto, il
supporto tecnico nella compilazione della richiesta
di risarcimento, anche al fini della quantificazione
dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l�eventuale integrazione, l�illustrazione e la
precisazione dei criteri di responsabilit� di cui
all�allegato a).
Art. 10 1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l�impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall�articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell�altro veicolo.
Art. 11 1. Nel caso in cui il sinistro
non rientra nell�ambito di applicazione previsto
dall�articolo 2, l�impresa ne informa il danneggiato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della
richiesta di risarcimento.
Art. 12 1. L�impresa adotta le proprie
determinazioni in ordine alla richiesta del
danneggiato, applicando i criteri di accertamento
della responsabilit� dei sinistri stabiliti nella
tabella di cui all�Allegato A, in conformit� alla
disciplina legislativa e regolamentare in materia di
circolazione stradale.
Art. 13 1. Le imprese di assicurazione
stipulano fra loro una convenzione ai fini della
regolazione dei rapporti organizzativi ed economici
per la gestione dei risarcimento diretto.
Art. 14 1. Il sistema del risarcimento
diretto dovr� consentire effettivi benefici per gli
assicurati, attraverso l�ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l�innovazione dei
contratti che potranno contemplare l�impiego di
clausole che prevedano il risarcimento del danno in
forma specifica con contestuale riduzione del premio
per l�assicurato.
Art. 15 1. Il presente regolamento entra
in vigore il 1� gennaio 2007 e si applica al
sinistri verificatisi a partire dal 1� febbraio
2007.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006. NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006. Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62. Allegato A CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA' Principi generali Ai fini dell'accertamento della responsabilit� in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi: - se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante � responsabile al 100% del sinistro.
- se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila � responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilit� concorsuale al 50%.
- Se uno dei due veicoli ri rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione � responsabile al 100% del sinistro.
- Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilit� concorsuale al 50%. Se invece � solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilit� � integralmente a carico di quest'ultimo.
- Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilit� � interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.
- Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta � interamente responsabile del sinistro.
- Se uno dei veicoli circola in retromarcia � responsabile del sinistro.
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI Il riparto delle responsabilit� per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilit� sulla base della casistica ricorrente. (nel prospetto � riportata la situazione
relativa alla responsabilit� del veicolo A) Legenda Le percentuali di responsabilit� indicate nello schema possono variare in funzione: - della corresponsabilit� dovuta al mancato rispetto del limite di velocit�, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. - del mancato rispetto delle modalit� previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andr� valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.
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Ultimo aggiornamento:
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