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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

(G.U. n. 199 del 28-8-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per:

a) �codice�: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) �Isvap�: l�Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

c) �Impresa�: la societ� autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l�assicurazione obbligatoria per la responsabilit� civile autoveicoli;

d) �sinistro�: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilit� civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entit� ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

e) �danneggiato�: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

f) �lesioni�: le lesioni di lieve entit� definite all�articolo 139 del codice.

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell�articolo 1 del codice.

Articolo 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalit� attuative del sistema del risarcimento diretto, nell�ambito dell�assicurazione obbligatoria della responsabilit� civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell�articolo 150 del codice.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entit� al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall�articolo 141 del codice.

Art. 4
Veicoli immatricolati all�estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Citt� del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l�assicurazione obbligatoria responsabilit� civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5
Modalit� della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.

Art. 6
Contenuto della richiesta

1. Nell�ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalit� del sinistro;

e) le generalit� di eventuali testimoni;

f) l�indicazione dell�eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l�entit� del danno.

2. Nell�ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

a) l�et�, l�attivit� e il reddito del danneggiato;

b) l�entit� delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all�articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l�attestazione medica comprovante l�avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l�eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall�indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l�impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l�assistenza tecnica e informativa prevista dall�articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

2. Nell�ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell�offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8
Determinazioni dell�impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l�impresa indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;

b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l�offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 � inviata entro i seguenti termini:

a) novanta giorni, nel caso di lesioni;

b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L�impresa, nell�adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l�eventuale integrazione, l�illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilit� di cui all�allegato a).

2. Nel caso in cui la somma offerta dall�impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

Art. 10
Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l�impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall�articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell�altro veicolo.

Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell�ambito di applicazione previsto dall�articolo 2, l�impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l�impresa � tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all�impresa del responsabile qualora quest�ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l�impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12
Criteri di determinazione del grado di responsabilit� delle parti

1. L�impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilit� dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all�Allegato A, in conformit� alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l�accertamento della responsabilit� � compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilit� derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dei risarcimento diretto.

2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l�applicazione di franchigie a carico dell�impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

3. L�attivit� della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.

4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell�esercizio precedente per i sinistri rientranti nell�ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, � istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;

b) rappresentante dell�ISVAP;

c) un rappresentante dell�Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;

e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L�esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.

6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parit�, prevale il voto del Presidente.

7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione � posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.

8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell�Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice, hanno facolt� di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui ai comma 1.

9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell�imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell�ambito della procedura di risarcimento diretto.

10. Le informazioni, acquisite nell�ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalit� della stessa stanza di compensazione.

Art. 14
Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovr� consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l�ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l�innovazione dei contratti che potranno contemplare l�impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l�assicurato.

2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1� gennaio 2007 e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1� febbraio 2007.

2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006.

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62.


Allegato A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'

Principi generali

Ai fini dell'accertamento della responsabilit� in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi:

- se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante � responsabile al 100% del sinistro.


La responsabilit� � del veicolo Y che urta posteriormente

- se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila � responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilit� concorsuale al 50%.


La responsabilit� � del veicolo Y che cambia fila


La responsabilit� � al 50% se non c'� cambiamento di fila

- Se uno dei due veicoli ri rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione � responsabile al 100% del sinistro.


La responsabilit� � di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta

- Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilit� concorsuale al 50%. Se invece � solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilit� � integralmente a carico di quest'ultimo.


La responsabilit� � al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata


La responsabilit� � di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata

- Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilit� � interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.


La responsabilit� � di Y che proviene da sinistra

- Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta � interamente responsabile del sinistro.


La responsabilit� � di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta

- Se uno dei veicoli circola in retromarcia � responsabile del sinistro.


La responsabilit� � di Y che circola in retromarcia

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI

Il riparto delle responsabilit� per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilit� sulla base della casistica ricorrente.

(nel prospetto � riportata la situazione relativa alla responsabilit� del veicolo A)

Legenda
T - (Torto) Indica la responsabilit� totale a carico del veicolo A
C - (Concorso) Indica una corresponsabilit� paritetica (50%) dei due conducenti
R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilit� a carico del veicolo A
NC - Tipologia di sinistro non verificabile

Le percentuali di responsabilit� indicate nello schema possono variare in funzione:

- della corresponsabilit� dovuta al mancato rispetto del limite di velocit�, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

- del mancato rispetto delle modalit� previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andr� valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

 


 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 10-09-06

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